La materia inerente la tassazione dei dividendi è un po’ complessa. Semplificando, possiamo affermare che dobbiamo distinguere se chi percepisce il dividendo sia una persona fisica o giuridica; se il dividendo è erogato sulla base della detenzione di una partecipazione qualificata o meno; se il soggetto emittente il dividendo sia residente in Italia o all’estero. In quest’ultimo caso, infine, bisogna verificare se ha sede in un paese a fiscalità privilegiata, inserito nella cosiddetta black list del Ministero dell’Economia.
Iniziamo passo dopo passo. Se una persona fisica residente in Italia percepisce un dividendo staccato da una società con sede in Italia e frutto di una partecipazione non qualificata, l’utile sarà soggetto alla fonte a una tassazione a titolo d’imposta del 26%, se erogato dall’1 luglio del 2014, del 20% prima di quella data.
Per partecipazione non qualificata s’intende quella che assegna al suo possessore diritti di voto in assemblea fino 2% o 20%, a seconda che il titolo sia quotato sui mercati regolamentati o meno; ovvero che la partecipazione al capitale o al patrimonio sia superiore rispettivamente al 5% o al 25%.
Se la persona fisica residente riceve un dividendo staccato da una società con sede in Italia, l’utile non sarà soggetto alla fonte ad alcuna ritenuta, a patto che si rilevi che esso riguardi una partecipazione qualificata. Tuttavia, esso concorre nella misura del 49,72% alla formazione del reddito imponibile. Di conseguenza, la sua tassazione effettiva dipenderà dall’aliquota Irpef applicata allo scaglione più alto del reddito dichiarato e comprensivo del dividendo. A partire dall’1 luglio del 2014, i dividendi staccati e derivanti da partecipazioni qualificate di fonte italiana dovranno concorrere alla formazione del reddito nella misura del 60,46%.
Passiamo adesso alle persone giuridiche, che percepiscono un dividendo di fonte italiana. In questi casi, il dividendo concorre alla formazione del reddito nella misura del 5%, ma per i fondi pensione contribuisce alla formazione del reddito con un’imposta sostitutiva dell’11%. Nei casi dei fondi comuni di investimento immobiliare non sono previsti prelievi alla fonte a titolo di acconto, ma il dividendo sarà soggetto a una tassazione del 20%.
Analizziamo adesso la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e giuridiche residenti fiscalmente in Italia, ma staccati da società con sede all’estero.
Diciamo subito che gli utili percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa e in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere non concorrono più a formare il reddito imponibile, perché come per gli utili percepiti da fonte italiana, si applica una ritenuta d’acconto del 20%. Se il dividendo è erogato in relazione a una partecipazione qualificata in una società estera, invece, esso sconta una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% e che si applica sul 40% dell’utile, percentuale che sale al 49,72% per quello maturato dal 2008, al netto delle eventuali ritenute applicate dallo stato estero.
Attenzione: se la società estera ha sede in un paese con fiscalità privilegiata, inserito nella cosiddetta black list, l’utile derivante da una partecipazione qualificata concorre integralmente alla formazione del reddito, perché si presume che alla fonte non vi sia stata una tassazione adeguata. La l’art.167 comma 1 e l’art.168 del TUIR garantiscono al socio il cosiddetto esercizio del diritto di interpello, ovvero la possibilità di dimostrare che la partecipazione in suddetta società non ha conseguito l’effetto di localizzare gli utili in un paese dalla fiscalità privilegiata.
Sempre nel caso di una società estera con sede in un “paradiso fiscale” e che distribuisce a una persona fisica residente in Italia un dividendo derivante da una partecipazione non qualificata, l’utile sconta una ritenuta a titolo definitivo del 20% e che si applica al 100% del dividendo, al netto delle eventuali ritenute applicate nello stato estero.
Vediamo adesso il trattamento fiscale riservato ai dividendi di fonte estera e percepiti da soggetti IRES, ovvero da persone giuridiche residenti in Italia.
L’art.89 del TUIR, comma 3, dispone che come per gli utili distribuiti da soggetti residenti, anche in questo caso la tassazione sia limitata al 5%, ad eccezione degli utili distribuiti da soggetti residenti in stati a regime fiscale privilegiato.
In quest’ultimo caso, si deduce che l’esclusione del 95% dell’utile dalla formazione del reddito non si applica, per cui il dividendo concorre integralmente alla formazione del reddito. Anche in questo caso, però, è garantito al socio l’esercizio del diritto di interpello, volto a dimostrare che i redditi prodotti siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un paese a fiscalità ordinaria sin dall’inizio del periodo di detenzione della partecipazione.
Il comma 3 dell’art.89 limita, però, l’esclusione del 95% dell’utile dalla formazione del reddito agli utili di fonte estera, che siano erogati sulla base di partecipazione o attività finanziarie di natura partecipativa, nel senso che esso deve essere corrisposto, in quanto frutto della partecipazione della persona giuridica residente ai risultati economici della società emittente o di quelle del suo gruppo o affare.