Oggi proponiamo l’elenco paesi black list e spieghiamo quali sono le regole.
La black list è una lista tenuta dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, aggiornata periodicamente, che contiene i nomi degli stati ritenuti con tassazione particolarmente vantaggiosa. Le operazioni effettuate da una società italiana con una società che abbia sede, residenza o che sia fiscalmente domiciliata in uno degli stati della black list devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo al loro verificarsi.
Ciò mira a combattere la pratica dell’evasione e dell’elusione fiscale, avvalendosi di rapporti finanziari e commerciali con società domiciliate in un paradiso fiscale.
Le operazioni oggetto dell’obbligo di comunicazione sono gli acquisti da fornitori extra-UE con sdoganamento della merce in UE, la cessione di beni, prestazioni di servizi effettuate e ricevute, prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione, importazioni per le quali non è dovuta l’IVA a seguito della presentazione alla Dogana della lettera di intento, importazioni senza IVA e fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale.
Non sono soggette all’obbligo tutte le operazioni compiute alla voce costo del personale, relative a trasferte, trasporti e spese alberghiere.
La comunicazione deve essere effettuata in via telematica con periodicità mensile, tranne nel caso in cui i soggetti non abbiano realizzato nei 4 trimestri precedenti e relativamente a ciascuna categoria di operazioni un ammontare superiore a 50 mila euro. In quest’ultimo caso, ci si può avvalere della periodicità trimestrale. Qualora la soglia venga superata, il passaggio all’obbligo di comunicazione mensile scatta dal mese successivo alla data del suddetto superamento.
Le comunicazioni vanno effettuate indipendentemente dalla natura giuridica della società residente nello stato rientrante nella “black list”. Ciò significa che è sufficiente che la società con cui viene effettuata l’operazione sia oggettivamente domiciliata in tale stato per fare scattare l’obbligo di comunicazione, quale che sia la ragione di tale residenza fiscale o la veste giuridica.
Con la comunicazione vanno inviati i dati relativi al codice fiscale attribuito all’operatore dallo stato in questione, la ditta, il nome, il cognome, luogo e data di nascita e domicilio fiscale nel caso si tratti di persona fisica, oppure la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e amministrativa se si tratta di persona giuridica; per ciascun operatore l’ammontare di ciascuna operazione, distinguendo tra attività imponibili e non imponibili.
In caso di omessa comunicazione e nel caso siano trasmessi dati incompleti, inesatti, la sanzione applicata è di 258-2.065 euro; sarà elevata dai 2.065 euro, aumentata di un quarto fino al doppio, nel caso in cui anche con un’unica omissione siano state infrante diverse disposizioni relative a tributi diversi.
Si ha il cosiddetto cumulo materiale, infine, nel caso di ripetuta omissione della comunicazione. L’elenco aggiornato degli stati inseriti nella “black list” è reperibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.