Tra i libri contabili, la cui tenuta è obbligatoria per alcuni tipi di aziende, troviamo il registro IVA sulle vendite e sugli acquisti. Non tutti sono obbligati a tenerlo, non i commercianti al minuto, per esempio, qualora posseggano il registro dei corrispettivi.
L’IVA è un’imposta sul valore aggiunto, che grava sul cliente finale, mentre è scaricabile dal rivenditore. In altre parole, l’IVA sborsata per l’acquisto di beni e servizi da un fornitore costituisce per l’impresa o il singolo professionista un credito verso l’Erario, mentre l’IVA applicata ai beni e servizi ceduti a terzi costituisce un debito verso l’Erario. Al termine di ogni mese, o del trimestre, per i contribuenti che si avvalgano dei versamenti trimestrali, il contribuente dovrà verificare la propria posizione con l’amministrazione finanziaria, ovvero se vanta al netto un credito o un debito. L’eventuale versamento del debito deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali. In questo caso, l’importo deve essere maggiorato dell’1%, a titolo di interesse verso il Fisco.
In passato, il registro IVA era sottoposto all’obbligo di bollatura e vidimazione da parte dell’Agenzie delle Entrate o di un notaio. Oggi, tale onere non è più previsto, anche se sono rimasti alcuni accorgimenti da seguire, come quello della numerazione progressiva delle pagine. Sul registro IVA per le vendite devono essere annotate le emissioni di fatture, le autofatture e le note di debito, sulla base del loro ordine cronologico. Per ciascun cliente devono essere annotati la ragione sociale, indirizzo e partita IVA. Gli importi imponibili devono essere distinti per aliquota, questo perché altrimenti si creerebbe confusione nella determinazione del debito d’imposta.
Le fatture devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni, ovvero per tutto il periodo, nel quale risulta possibile per il Fisco richiedere la documentazione relativa alla fatturazione eseguita.
I registri previsti dalla normativa IVA devono essere numerato progressivamente, come sopra detto, tenuti ai sensi dell’art.2219, privi di abrasioni, cancellature e spazi in bianco.
Il numero può essere attribuito a ciascuna pagina prima ancora dell’utilizzo. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato con la Risoluzione 85/E del 2002 che la numerazione progressiva si intende per anno, indicando in ogni pagina, oltre al numero, anche l’anno di riferimento dell’operazione, come per esempio con le scritture 2016/01, 2009/02, 2009/3, etc.
Nel caso in cui la trascrizione avvenga con l’uso di strumenti elettronici, la registrazione può essere effettuata entro 60 giorni dal momento della rilevazione. Qualora, invece, si utilizzino strumenti cartacei, si ha tempo 60 giorni per la registrazione.
I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili possono limitarsi a tenere il solo libro giornale, invece che i libri relativi al registro IVA, contenente tutte le operazioni soggette alla registrazione IVA, a condizione che il contribuente provveda a tenere ogni dato che sarebbe eventualmente disponibile con il registro IVA.
Sono sottoposti al regime ordinario le società di capitali e tutti i contribuenti, che nell’esercizio precedente abbiano superato l’ammontare dei ricavi previsto per usufruire del regime semplificato. I contribuenti rientranti nel regime ordinario devono tenere i libri IVA, così come le altre scritture contabili previste dal codice civile.
Sono ammessi al regime semplificato i contribuenti, ad eccezione delle società di capitali, che effettuano prestazioni di servizi e nell’esercizio precedente abbiano conseguito ricavi per un importo non superiore a 400.000 euro, o anche coloro che abbiano effettuato altre operazioni, conseguendo nell’esercizio precedente ricavi non superiori a 700.000 euro.
Nel caso di operazioni miste, sostanzialmente, di un’impresa che eroghi servizi e al contempo venda beni, si adotta il criterio dei ricavi prevalenti, cioè si prende in considerazione l’attività che ha prodotto il maggiore fatturato e si applicano di conseguenza i relativi limiti.
Si può usufruire della contabilità semplificata di anno in anno, optando eventualmente per il regime ordinario. L’opzione resta valida per tutto il periodo d’imposta nel quale viene esercitata e nei due esercizi successivi.
Esiste, poi, il regime di vantaggio, al quale possono aderire le imprese individuali e i professionisti, che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 30.000 euro, non hanno lavoratori dipendenti o collaboratori e non esportino niente e che non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, che nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro. Si tenga presente che il limite dei 30.000 euro è rapportato all’anno. Per intenderci, se un’azienda ha aperto all’inizio di luglio, avendo davanti solo 6 mesi per completare l’esercizio, essa non potrà superare i 15.000 euro.
Questi contribuenti sono esonerati dagli adempimenti ai fini IVA, non devono effettuare alcuna dichiarazione e le fatture devono essere emesse senza addebito dell’imposta.
Si tenga, infine, conto del reverse charge, ovvero della previsione, secondo la quale, in determinati casi, è colui che acquista un bene o un servizio ad essere tenuto alla registrazione dell’operazione sia nel registro degli acquisti IVA, sia in quello delle vendite, al fine di renderla neutra da un punto di vista fiscale, sebbene su di esso ricada l’onere della scrittura.