Il ravvedimento operoso è lo strumento che un contribuente ha a disposizione per regolarizzare la sua posizione con il Fisco, in merito all’omesso o tardivo versamento di un’imposta. Nel caso dell’imposta di registro, è possibile sanare la violazione, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
In seguito al Dl 98/2011, è stato sancito il cosiddetto ravvedimento operoso “sprint”, ossia quello che si ha, quando si decide di sanare la violazione entro i 14 giorni dalla data entro la quale era previsto il versamento dell’imposta di registro o la presentazione della registrazione del contratto, nel caso l’imposta fosse relativa alla registrazione di un contratto di locazione.
In questo caso, è stato deciso che la sanzione va commisurata rispetto ai giorni di ritardo, per una percentuale pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 2,80%, nel caso di ravvedimento dopo 14 giorni. Con lo stesso Dl è stato deciso anche un innalzamento del tasso di interesse legale dall’1,5% al 2,5% (ma dall’1 gennaio del 2014, il tasso legale è stato nuovamente abbassato all’1%), per cui un contribuente potrà decidere di avvalersi del ravvedimento operoso “sprint”, se sana la violazione entro i 14 giorni alla data entro la quale era previsto il pagamento dell’imposta di registro, versando l’imposta dovuta, i relativi interessi legali, più le sanzioni, secondo il calcolo sopra citato.
Il ravvedimento operoso “breve”, invece, si ha quando il contribuente decide di sanare la violazione dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla data entro cui l’imposta era dovuta. In questo caso, la sanzione è ridotta al 3%. Questo significa che nell’arco di tempo sopra riportato, il contribuente potrà regolarizzare la sua posizione con il Fisco, pagando l’importo dovuto, più l’interesse legale, più la sanzione del 3%.
Il ravvedimento operoso “lungo”, poi, si ha quando il contribuente decide volontariamente di sanare la violazione, versando l’imposta di registro dal trentunesimo giorno fino all’anno successivo alla data entro la quale avrebbe dovuto essere versata. In questo caso, la sanzione è pari al 3,75%, per cui il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione col Fisco, pagando l’imposta, più l’interesse legale, più la sanzione pari al 3,75%.
Il versamento avviene con l’F23, ma non è consentito il pagamento a rate. Altro aspetto è, invece, il ravvedimento parziale, che si ha quando il contribuente decide di sanare solo parzialmente un’imposta (ad esempio, perché si accorge che è stata versata in misura inferiore al dovuto). In questo caso, l’interesse legale e le sanzioni si applicano solo sulla parte di debito versato tardivamente, fermo restando che nel caso in cui il Fisco accerti irregolarità sulla frazione del debito rimanente, questa si considera non più sanabile col ravvedimento e sarà sottoposta alle sanzioni “piene”.
Come calcolare l’interesse legale, ossia la mora applicata all’imposta non versata entro la scadenza? Per l’anno 2014, la formula è la seguente: 1% x importo tributo x numero di giorni della violazione / 36.500. Attenzione, per le violazioni regolarizzate fino al 31 dicembre del 2013, l’interesse di mora è del 2,5%.
Dicevamo che bisogna effettuare il pagamento con l’F23. Per sanare le violazioni relative all’imposta di registro relativa ai contratti di locazione, i codici di tributo sono 115T per la prima annualità, 112T per le annualità successive, 107T per il versamento in unica soluzione per l’intera durata del contratto, 114T per la proroga del contratto, 110T per la cessione del contratto e 113T per la risoluzione del contratto.
Per l’anno 2015, al posto dell’F23 è stato previsto l’F24 Elide. Pertanto, sempre con riferimento all’imposta di registro legata alla registrazione del contratto di locazione, i codici di tributo sono i seguenti: 1500 per la prima registrazione, 1501 per le annualità successive, 1502 per le cessioni del contratto, 1503 per la risoluzione contrattuale, 1504 per la proroga del contratto, 1505 per l’imposta di bollo su contratto di locazione, 1506 per i tributi speciali e compensi, 1507 per il ravvedimento per la tardiva prima registrazione Sanzioni, 1508 per il ravvedimento per la tardiva prima registrazione interessi, 1509 per il ravvedimento per il tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi Sanzioni, 1510 per il ravvedimento per il tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi interessi. Sono altresì previsti i seguenti codici, A135 imposta di registro – Avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle Sanzioni, A136 imposta di bollo – Avviso di liquidazione dell’imposta –irrogazione delle Sanzioni, A137 Sanzioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle Sanzioni, A138 Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle Sanzioni.
Ricordiamo che la registrazione del contratto di locazione è dovuta entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore. Se, tuttavia, il contratto non supera la durata di 30 giorni nell’anno, la registrazione del contratto non è obbligatoria. L’omissione della registrazione prevede una sanzione ridotta al 12%, se l’imposta viene versata entro 90 giorni dalla scadenza violata, al 15%, se l’imposta è pagata entro un anno dalla suddetta data. Questo caso va distinto dall’omesso o tardivo pagamento dell’imposta di registro, che prevede il pagamento delle sanzioni e degli interessi legali nelle percentuali sopra riportate.