Quando si acquista un veicolo usato, bisogna verificare l’autenticità della firma del venditore e registrare l’acquisto entro i 60 giorni, presso l’unità territoriale Aci – Pubblico Registro Automobilistico, la quale provvederà a rilasciare il certificato di proprietà, mentre l’acquirente dovrà anche chiedere alla Motorizzazione Civile l’aggiornamento della carta di circolazione.
La mancata registrazione del passaggio di proprietà o il mancato aggiornamento della carta di circolazione comportano sanzioni economiche e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell’art.94 del Codice della strada.
Quando si è in possesso del certificato di proprietà, l’acquirente può chiedere la registrazione del passaggio di proprietà allo Sportello Telematico dell’Automobilista, oppure potrà farlo un incaricato a nome suo. In quest’ultimo caso, però, è necessario che venga allegata la delega per il Pubblico Registro Automobilistico, il modello TT2120 per l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e la fotocopia del documento di identità o altro di riconoscimento dell’acquirente.
Quanto alla documentazione da esibire, trattasi del certificato di proprietà, della nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico, ove bisogna indicare il codice fiscale dell’acquirente e dell’atto di vendita. Quest’ultimo può aversi sotto forma di dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, più marca da bollo apposta sul retro del certificato di proprietà; oppure con atto di vendita bilaterale, sempre con marca da bollo e firma autenticata del venditore e dell’acquirente; infine, in forma di atto pubblico o copia di una sentenza, sempre con marca da bollo.
Inoltre, bisogna presentare la carta di circolazione e una sua fotocopia, il modulo TT2119 di richiesta dell’aggiornamento di quest’ultima e una fotocopia del documento di identità o di riconiscimento dell’acquirente.
Se il documento non riporta la residenza dell’acquirente, bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva. Se l’acquirente è una persona giuridica, un rappresentare legale deve presentare dichiarazione sostitutiva per attestarne la sede. Se l’acquirente è un cittadino extra-comunitario, bisogna presentare anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto, ma con allegata la copia della ricevuta postale della richiesta del rinnovo; o ancora una copia del documento di identità, più la ricevuta dell’istanza di presentazione del primo permesso o, infine, una copia del permesso di soggiorno CE per coloro che soggiornano a lungo.
Quanto ai costi, per la registrazione del passaggio di proprietà, bisogna fare i conti con l’Imposta Provinciale di Trascrizione, il cui importo varia da provincia a provincia e a seconda del tipo di veicolo; 27 euro vanno all’ACI, mentre per l’imposta di bollo per la registrazione al PRA bisogna versare 32 euro se si utilizza il certificato di proprietà come nota di presentazione o 48 euro se si utilizza il modello NP3C. Altri diritti DTT costano 9 euro, mentre per l’imposta di bollo per l’aggiornamento della carta di circolazione bisogna sborsare altri 16 euro.
Ovviamente, se ci si rivolge a un’agenzia di disbrigo pratiche auto, oltre ai suddetti costi, bisogna tenere presente anche la tariffa, stabilita in regime di libero mercato.
La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà può avvenire anche oltre i 60 giorni dalla data dell’autentica della firma del venditore, ma in questo caso bisogna pagare, oltre all’Imposta Provinciale di Trascrizione, anche una sanzione, pari al 30% di quest’ultima e in più gli interessi legali, che si calcolano solamente sulla IPT.
Dove e come si paga. Se la richiesta viene presentata allo Sportello Telematico dell’Automobilista dell’unità territoriale ACI, tutte le somme vanno versate qui al momento della richiesta e in contanti, non essendo possibile il pagamento con carta di credito.
Se la richiesta viene presentata da un delegato o da un’agenzia di disbrigo pratiche auto, tutte le somme devono essere versate allo sportello e bisogna sommare, come sopra detto, anche il costo relativo alla tariffa dell’agenzia.
Infine, se la richiesta è presentata all’ufficio della Motorizzazione Civile, bisogna prima recarsi alla posta e pagare con gli appositi bollettini tutte le spese sopra indicate e presentare le relative ricevute allo sportello, attestanti l’avvenuto pagamento. I bollettini vengono distribuiti gratuitamente dagli uffici territoriali della Motorizzazione Civile.
La procedura è uguale per i moticicli, ma si differenzia per i cosiddetti cinquantini, che non sono registrati al Pubblico Registro Automobilistico e non prevedono il certificato di proprietà. Questo significa che il loro acquisto o vendita non richiedono procedure particolari, però, è anche vero che con la recente introduzione della targa a sei numeri, che ha sostituito quella a cinque numeri, anche i cinquantini sono stati dotati di certificato di circolazione.
Per questo, nel caso di passaggio di proprietà, il venditore deve richiedere alla Motorizzazione Civile la sospensione della sospensione del ciclomotore e l’aggiornamento del certificato di circolazione con i dati dell’acquirente. In questo caso, però, la targa non è legata al veicolo, bensì al vecchio proprietario, che la terrà con sé, anche se alcuni uffici provinciali della Motorizzazione richiedono anche la consegna della vecchia targa. Sarà cura dell’acquirente, una volta entrato in possesso del motociclo, di richiedere una nuova targa.