La concessione dell’auto aziendale è un beneficio che l’azienda generalmente concede agli amministratori, ai dirigenti o a particolari categorie di dipendenti, come gli agenti di commercio, i quali hanno bisogno di un veicolo per svolgere il proprio lavoro. Per l’azienda rappresenta, quindi, un costo, in quanto il benefit non è altro che una parte della retribuzione del dipendente, ma allo stesso tempo può essere scaricato dal reddito complessivamente prodotto nell’esercizio.
Fino a qualche anno fa, il legislatore fiscale era più generoso, consentendo fino al 100% della deduzione dalle tasse delle spese relative al mantenimento e alla riparazione dell’auto aziendale. Tuttavia, è emerso che molte persone ne approfittavano, intestando all’azienda un veicolo, che non era utilizzato nei fatti a scopi lavorativi.
Fino al 2008, prima che intervenisse l’Unione Europea, l’IVA relativa all’acquisto di un mezzo era indetraibile, mentre successivamente è stato stabilito non solo la detraibilità del 40% di tale IVA, ma anche il rimborso di quella che negli anni precedenti era stata considerata per legge non detraibile.
A questo punto è stato previsto che il dipendente che utilizza l’auto aziendale a fini lavorativi per la maggioranza del periodo d’imposta, potrà dedurre il 90% delle spese relative sia all’ammortamento (in caso di acquisto), sia di gestione. Attenzione al criterio della maggior parte del periodo d’imposta, perché il legislatore richiede che il dipendente debba utilizzare l’auto per la maggior parte del periodo in cui svolge servizio nell’anno (183 giorni almeno), ma rapportato ai 365 giorni complessivi. In sostanza, specie il primo anno di assunzione e del conseguente utilizzo delle deduzioni fiscali, si rischia di commettere errori anche in buona fede, ma di vedersi sottoposti a un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Se, invece, il dipendente utilizza il veicolo per una parte minoritaria del periodo di servizio, si potrà dedurre solamente il corrispettivo riferito al fringe benefit tassato in busta paga, mentre per eventuali costi eccedenti è ammessa la deduzione solamente del 40%.
Abbiamo detto che l’uso della macchina aziendale è un fringe benefit, per cui esso è soggetto a tassazione. Per stabilire il costo di tale uso, si fa riferimento alle tabelle dell’Aci, riferite a una percorrenza annua di 15.000 chilometri.
Può anche accadere che il veicolo sia concesso al dipendente in uso per l’intera giornata o per l’intero anno, anche per scopi personali e non solo legati allo svolgimento dell’attività lavorativa. In questo caso, il valore normale di utilizzo sarà soggetto al pagamento dell’Irpef in busta paga, tramite l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Per quanto riguarda il pagamento di imposte come Irap e Ires, la concessione dell’uso dell’auto aziendale rileva in maniera diversa. Nel primo caso, viene trattato come un costo indeducibile e, pertanto, aumenta il valore della produzione, sul quale si applica l’aliquota dell’imposta regionale sull’e attività produttive. Al contrario, ai fini Ires, il costo, essendo relativo al personale, è ammesso in deduzione, per cui comporta un risparmio d’imposta del 27,5%.
Non di rado si assiste alla fatturazione dell’IVA da parte dell’azienda nei confronti del dipendente, relativamente all’uso promiscuo dell’auto aziendale. In quel caso, dal costo – determinato sempre secondo le tabelle chilometriche dell’Aci – deve essere scomputata l’IVA.
Per procedere concretamente alla determinazione del costo, si devono consultare le tabelle chilometriche dell’Aci e si verificano i costi unitari. Si moltiplicano questi per 15.000 (i chilometri presunti percorsi nell’anno) e si ottiene così la spesa totale. Questa dovrà essere considerata fiscalmente al 30%, per cui C.U x 15.000 x 30/100, dove C.U. sono i costi unitari per chilometro.
Per avere il costo mensile, bisogna semplicemente dividere il risultato sopra ottenuto per 12. Esso sarà il beneficio inserito in busta paga, ma dagli effetti netti nulli, che aumenta, però, il valore lordo della retribuzione del lavoratore, su cui l’azienda dovrà pagare le imposte e i contributi previdenziali.
Ovviamente, l’importo che concorre alla formazione del reddito deve essere rapportato all’anno, durante il quale avviene l’uso promiscuo del mezzo, perché i dati sopra riportati sono calcolati su base annua.
Quanto alle percentuali di deducibilità, il legislatore ha previsto il 100% per le spese per le auto o altri veicoli usati come beni strumentali; il 70% per le spese relative all’uso promiscuo di un mezzo per la maggior parte del periodo d’imposta (nel 2012 la percentuale di deducibilità era del 90%); del 20% per le spese relative ad auto, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali (nel 2012 la deducibilità ammessa era del 40%).
Infine, esiste il caso dei veicoli in leasing concessi in uso per i dipendenti. In questo caso, la quantificazione del reddito da lavoro dipendente è data dalla sommatoria dei canoni di leasing pagati per i veicoli della stessa categoria.
Facciamo notare che nel caso in cui il veicolo è concesso anche per uso personale, l’azienda rilascia al dipendente una lettera di autorizzazione, che quest’ultimo potrà esibire se le forze dell’ordine dovessero sottoporlo a un normale controllo stradale.