Il reverse charge sull’IVA è un meccanismo di inversione contabile con riguardo al versamento all’Erario dell’imposta sul valore aggiunto, in applicazione di una previsione comunitaria, il cui intento è di minimizzare i casi di evasione fiscale, estendendo i casi sottoposti alla disciplina.
Il reverse charge si utilizza per i casi di transazioni avvenute tra de soggetti entrambi passivi sul territorio italiano, di cui il destinatario del bene sia residente. Vediamo in pratica in cosa consiste.
Quando un soggetto acquista un bene o un servizio da un fornitore, questo emette la fattura comprensiva dell’IVA. L’imposta sarà contabilizzata a debito per il cedente, a credito per il cessionario. Il secondo la sostiene, quindi, temporaneamente, ma vanterà verso il Fisco un credito per un pari importo, che compenserà con gli importi a debito, relativi all’IVA scaricata sul cliente.
Con il reverse charge, il meccanismo s’inverte. Il fornitore emetterà una fattura senza l’indicazione dell’IVA. Il cessionario, a questo punto, dovrà contabilizzare l’operazione sia nel registro degli acquisti, fatture di acquisto, che nel registro delle vendite, fatture emesse.
In altri termini, l’acquirente dovrà procedere alla registrazione dell’acquisto e all’autofattura. Ipotizziamo che Tizio venda a Caio una partita di merce per il valore di 10.000 euro, ma senza l’applicazione dell’IVA, godendo l’operazione dell’esenzione ai sensi del decreto IVA, art.17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972.
Tizio registrerà la vendita con le solite modalità della partita doppia come Credito verso cliente Caio per cessione beni. Caio dovrà a sua volta registrare l’acquisto come Merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore esente Reverse charge IVA. Al contempo, però, dovrà provvedere all’auto fatturazione come Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e IVA su vendite.
Il cessionario contabilizzerà l’operazione sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione, che sarà inclusiva dell’IVA, per ipotesi, al 22%.
L’applicazione di questa previsione è avvenuta, in primo luogo, con riferimento agli scambi comunitari, al fine di evitare le cosiddette frodi carosello. Tuttavia, in Italia il reverse charge ha trovato larga applicazione per la compravendite di materiali nel settore dell’edilizia, ma sono diversi gli ambiti di applicazione. Essi riguardano le cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di materiale d’oro, cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiore a 325 millesimi, prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltaltori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Sono escluse le prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; le cessioni di personal computer e loro componenti e accessori, cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Riepilogando, l’operazione è neutra per l’Erario ai fini delle entrate IVA, in quanto esso incassa l’imposta ugualmente e per lo stesso importo, ma non dal cedente, bensì dal cessionario. Il reverse charge non deve essere, però, confuso con il regime di esenzione IVA, perché le operazioni cui si applica sono soggette all’IVA. Non è possibile, invece, l’applicazione per il regime del margine.
Come detto, l’obiettivo di questa disciplina è di contrastare l’evasione fiscale, perché il cedente non dovrà versare l’IVA, quindi, non incorrerà nel rischio di dimenticanza, mentre il cessionario non potrà non provvedere al versamento, altrimenti le registrazioni contabili non quadrerebbero.
A partire dalla sua applicazione nel 2000, il reverse charge ha nei fatti annullato l’evasione nel campo della compravendita di argento, così come l’ha di molto contenuta nel settore edile.
Facciamo un altro esempio, poniamo che Tizio venda a Caio una partita di oro di 100 grammi al prezzo di 35 euro al grammo. L’IVA applicata è del 22%. Se l’operazione avvenisse in maniera ordinaria, la vendita andrebbe registrata nel seguente modo: Tizio emetterà una fattura di 3.500 euro + IVA, ovvero di 4.270 euro, di cui 470 euro è l’IVA. Per il venditore, l’IVA in fattura sarà a debito, per l’acquirente sarà a credito.
Con la reverse charge, invece, Tizio emetterà una fattura di 3.500 euro, in quanto non è suo compito registrare l’IVA e versarla al Fisco. Caio, però, dovrà procedere all’autofatturazione, per cui dovrà versare l’IVA di 470 euro al Fisco al posto del cedente-fornitore, così come quella relativa alla rivendita dell’oro.
Se, infatti, Caio rivenderà l’oro al cliente a un prezzo complessivo, per ipotesi, di 5.000 + IVA, egli è tenuto a versare al Fisco anche i 1.100 euro dell’IVA a debito, che gli spetterebbe pagare in ogni caso. In tutto, quindi, dovrà versare 470 + 1.100 euro = 1.570 euro.
Per il Fisco non è cambiato nulla, senza reverse charge, avrebbe incassato i 470 euro dal cedente, mentre il cessionario rivenditore avrebbe dovuto versagli altri 1.100 euro. In tutto, avrebbe incassato la stessa somma, ma da due soggetti differenti, mentre con il reverse charge a versare sarà solo il cessionario.