Per i finanziamenti a medio lungo termine è prevista un’imposta sostitutiva, pari allo 0,25% della somma finanziata, alternativa all’imposta ordinaria, gravante sia sul finanziamento stesso che sulle garanzie correlate. Di fatto, l’imposta sostitutiva si pagherà al posto delle imposte di registro, di bollo, di quelle ipotecarie e catastali.
Per quanto riguarda la definizione di finanziamenti a medio lungo termine, legalmente sono quelli di durata almeno pari a 18 mesi e fino a un massimo di 5 anni. L’imposta sostitutiva si applica ai finanziamenti erogati dal sistema bancario verso le persone fisiche, quale che sia il loro utilizzo da parte del beneficiario. Ad esempio, una banca potrebbe prestare denaro a un cliente, il quale, poi, potrebbe anche utilizzare la somma ricevuta per investimenti nella sua impresa. A partire dal 24 dicembre del 2014 è stata cambiata la precedente previsione legislativa sull’automaticità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per questo tipo di finanziamenti, stabilendosi che essa va richiesta espressamente come opzione all’interno del contratto di finanziamento. La ratio di questa novità legislativa è data dal fatto che in precedenza, l’automaticità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva aveva creato una situazione ambigua, perché nei fatti poteva tradursi in un aggravio fiscale per quei finanziamenti concessi senza la concessione di garanzie ipotecarie. Grazie alla richiesta espressa dell’opzione, quindi, il soggetto finanziato sarà in grado di stabilire a ragion veduta se sia conveniente l’uno o l’altro tipo di imposta.
Quindi, nel caso in cui nulla fosse espresso nel contratto, troverebbe applicazione l’imposizione ordinaria, sia relativamente al finanziamento che alle connesse garanzie. Nulla cambia ovviamente per l’IVA, che non è dovuta in ogni caso per le pratiche di finanziamento.
Abbiamo detto che l’imposta sostitutiva è pari allo 0,25% della somma finanziata, che sale al 2%, nel caso di contratti di mutuo per l’acquisto di una seconda casa.
Facciamo l’esempio di un mutuo di 100.000 euro per l’acquisto della prima casa. Con l’imposta sostitutiva si pagheranno solamente 250 euro, ossia lo 0,25% della somma. Con l’imposizione ordinaria, invece, si dovrebbero pagare 200 euro per l’imposta di registro, altri 200 euro per l’imposta di registro sull’ipoteca concessa (nel caso in cui essa non fosse concessa dal mutuatario, l’importo da pagare è pari allo 0,5% del valore garantito, ovvero nel nostro caso a 500 euro), l’imposta di bollo di 155 euro e l’imposta ipotecaria del 2%, ossia 4.000 euro.
Non sempre, tuttavia, l’imposta sostitutiva potrebbe risultare conveniente. Prendiamo un prestito chirografario di 1 milione di euro. Se si applicasse l’imposta sostitutiva, si dovrebbero pagare 2.500 euro, cioè lo 0,25% della somma finanziata. Ma stando all’imposizione ordinaria, il mutuatario dovrebbe pagare solamente 200 euro di imposta di registro e altri 155 euro di imposta di bollo. Se, poi, il mutuo non è stato contratto per atto notarile, ma con semplice scrittura privata, l’imposta di bollo sarà pari a 16 euro su ogni 100 righe di contratto depositato presso l’Agenzia delle Entrate.
Abbiamo parlato della necessità di effettuare un’opzione, anche se non è indicato nel testo della legge chi dovrebbe richiedere nel contratto il pagamento dell’imposta sostitutiva. Parrebbe, però, che debba essere il soggetto beneficiario del finanziamento a farlo, visto che per la banca sarebbe indifferente, essendo essa il soggetto passivo del pagamento, ossia è tenuta semplicemente al versamento dell’imposta, che resta a carico del cliente. E’ quest’ultimo, quindi, a dovere richiedere il beneficio fiscale, che ricadrebbe interamente su di lui.
Dubbio resta il caso della cartolarizzazione dei crediti, che per la legge 30 aprile 1999, n.130, art.6, comma 2, recita che “Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazione indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15”. Dal testo parrebbe ipotizzabile che dovrebbe essere applicata l’imposta sostitutiva per le operazioni di cessione di quei crediti, relativamente ai quali era stata a suo tempo applicata la suddetta imposta. Più complesso sarebbe il caso di cessione di crediti misti, ossia che avevano scontato il pagamento di entrambe le imposte.
L’imposta sostitutiva diventa, quindi, generalmente conveniente sotto il profilo dell’onere fiscale (anche se a tale riguardo bisognerà fare di volta in volta l’esatto calcolo), ma la convenienza potrebbe aversi anche in termini di conoscenza certa e a priori dell’importo da pagare sul finanziamento ricevuto. Infatti, con l’imposta sostitutiva basterà moltiplicare 0,25% per la somma finanziata (2% per i mutui relativi all’acquisto di una seconda abitazione).
Un ultimo dubbio chiarito dall’Agenzia delle Entrate ha riguardato quei contratti di finanziamento formatisi all’estero, dato il criterio della territorialità sancito dalla legge. L’Agenzia ha stabilito che gli atti debbano essere formati in Italia e che, quindi, le parti debbano raggiungere un’intesa sui punti essenziali del contratto sul territorio italiano, mentre non rileva il fatto che esso possa essere firmato all’estero. Diversamente, i contratti non potrebbero avvalersi del beneficio fiscale.
Infine, l’imposta sostitutiva trova oggi applicazione anche con riguardo agli immobili concessi in garanzia per l’emissione di obbligazioni, se riservate agli investitori istituzionali.