La cancellazione di un’impresa dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio si effettua esclusivamente per via telematica, utilizzando la nuova procedura unificata, nota come ComUnica e la firma digitale. Ciò consente all’interessato di cancellare allo stesso tempo l’impresa dal Registro delle Imprese, la posizione assegnataria di partita IVA dall’Agenzia delle Entrate e le iscrizioni della stessa impresa dai registri Inps e Inail, semplificando così l’intera procedura.
Dall’aprile del 2010 non è più possibile effettuare la cancellazione attraverso i moduli cartacei. Per questo, vi consigliamo di rivolgervi a un professionista di fiducia o ai centri servizi delle associazioni di categoria. Risulta essere anche possibile chiamare il Contact Center delle Camere di Commercio.
La cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese può avvenire per cessata attività, liquidazione, fallimento o trasferimento della sede sociale all’estero.
Nel caso di una società, una volta approvato sai soci il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono provvedere alla cancellazione della società dal suddetto registro, dal momento in cui essi sono liberati nei confronti dei soci dagli obblighi di resoconto delle attività relative all’estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alla società.
Non esiste un termine legale entro il quale bisogna provvedere alla cancellazione, ma ciò dovrebbe avvenire nel minor tempo possibile, in modo da comunicare ai terzi dell’estinzione della società. Quanto agli effetti legali derivanti dalla cancellazione, la giurisprudenza non concorda, perché parte di essa ritiene che non ne determinerebbe l’estinzione, in quanto la pubblicità avrebbe natura solamente dichiarativa. Dunque, l’estinzione avverrebbe solamente in seguito alla definizione di tutti i rapporti giuridici.
Nel caso di un’impresa individuale, la cancellazione dal Registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dall’evento. Il soggetto obbligato all’atto è il titolare. Nel caso in cui la cancellazione sia avvenuta per conferimento d’azienda dovrà essere compilato anche il riquadro riferito all’impresa subentrante.
La cancellazione non necessita la richiesta di cancellare anche le localizzazioni al di fuori della provincia in cui l’impresa ha la sua sede. Sarà compito dell’ufficio che riceve la richiesta, infatti, provvedere alla cancellazione anche delle altre localizzazioni.
La cancellazione può essere imposta d’ufficio, su ordine del giudice del registro, nei casi in cui la registrazione sia avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge.
Tra le cause per le quali si attiva il procedimento di cancellazione di un’impresa individuale si hanno il decesso dell’imprenditore, l’irreperibilità di questo, il mancato compimento di atti di gestione per almeno 3 anni consecutivi, la perdita dell’autorizzazione o dell’abilitazione all’esercizio dell’attività dichiarata.
Tra le altre cause per le quali si attiva il provvedimento di cancellazione delle società di persone e delle società semplici si hanno l’irreperibilità presso la sede legale, il mancato adempimento di atti di gestione per almeno 3 anni consecutivi, la mancanza del codice fiscale, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, la decorrenze del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
L’avvio del procedimento deve essere comunicato mediamente raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate e i nominativi delle imprese coinvolte dalla procedura di cancellazione sono pubblicati per 45 giorni all’albo camerale. Se tale lasso di tempo decorre infruttuosamente, senza che siano forniti gli elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’impresa, gli atti sono trasferiti al Presidente del Tribunale, il quale valuterà se nominare o meno un liquidatore o se trasferire gli atti al Giudice del Registro delle Imprese per la cancellazione.
Operativamente, la cancellazione, se contestuale al deposito del bilancio finale di liquidazione, si effettua selezionando dal menu Comunicazione Unica Impresa la voce Cancellazione e successivamente Cancellazione dal Registro Imprese.
In Istanza di cancellazione dal R.I. selezionare Per approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuto in data e indicare la data di approvazione del bilancio. Come causale si indicherà chiusura della liquidazione.
Alla voce Data atto cancellazione dal Registro delle Imprese, si dovrà indicare la data dell’invio della richiesta. Alla voce Data atto Bilancio finale di liquidazione si dovrà indicare la data del bilancio. Infine, nel quadro Note dovrà essere indicato il luogo dove sono depositati i libri sociali degli ultimi 10 anni, oltre all’eventuale dichiarazione di conformità del bilancio finale di liquidazione.
Se la cancellazione si ha decorsi i 90 giorni dall’iscrizione del deposito del bilancio finale di liquidazione, bisogna selezionare dal menu Comunicazione Unica Impresa la voce Cancellazione e nel menù successivo Cancellazione dal Registro Imprese.
In Istanza di cancellazione dal R.I. si dovrà selezionare Per approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuto in data e indicare il novantesimo giorno dalla data di iscrizione del deposito del bilancio finale di liquidazione nel Registro delle Imprese e come causale si dovrà indicare Chiusura della liquidazione.
Alla voce Data atto Cancellazione dal Registro delle Imprese si dovrà indicare la data dell’invio e come forma dell’atto Comunicazione. Al quadro Note dovrà essere indicato il luogo in cui sono depositati i libri sociali degli ultimi dieci anni.