In Italia, qualsiasi attività costituita in forma di impresa deve essere registrata alla Camera di Commercio della provincia in cui essa ha sede. Tra di loro gli uffici camerali sono interconnessi dal sistema informatico InfoCamere.
Dunque, il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio rappresentano per le attività un’anagrafica, contenente i dati costitutivi delle medesime. Esso unifica ciò che un tempo era il registro detenuto presso le cancellerie commerciali dei tribunali e quello delle ditte, depositato presso la Camera di Commercio. In esso si trovano tutti i dati e i documenti attinenti alla nascita e alla vita delle imprese, in modo da offrire a terzi uno strumento di pubblicità legale, relativo a fatti e atti inerenti le attività imprenditoriali presenti sul nostro territorio nazionale.
Dall’aprile del 2010, per venire incontro alle esigenze delle imprese e semplificare le procedure di iscrizione e di segnalazione delle variazioni nel Registro delle Imprese, oltre che per gli archivi Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, è prevista una nuova procedura telematica, nota come ComUnica.
Il registro delle imprese è diviso in una sezione ordinaria e in una sezione speciale. Fino al 1998 erano quattro. Nella prima sono tenute ad iscriversi le seguenti categorie: imprenditori individuali che esercitano imprese commerciali di dimensioni non piccole, le società di persone, con l’eccezione delle società semplici, le società di capitali, i consorzi tra imprenditori con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico e con sede in Italia, gli enti pubblici che hanno quale oggetto esclusivo o principale un’ attività commerciale, le società straniere che in Italia hanno la sede amministrativa, ovvero l’oggetto principale della loro attività.
Alla sezione speciale I devono iscriversi gli imprenditori agricoli individuali, siano essi persone fisiche o giuridiche, i piccoli imprenditori commerciali, le società semplici e gli imprenditori artigiani. Alla sezione speciale II devono iscriversi le società tra professionisti. Alla sezione speciale III devono iscriversi le società e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Alla sezione speciale IV devono iscriversi le organizzazioni privati che possano essere qualificate come imprese sociali ai sensi del D.Lgs.155/2006. Infine, alla sezione speciale V devono essere iscritti gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall’italiano.
L’iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicità legale dichiarativa per tutti gli imprenditori iscritti, ad eccezione delle società di capitali, per le quali l’iscrizione vale come pubblicità legale costitutiva. L’iscrizione alla sezione speciale ha effetti di pubblicità notizia, ad eccezione delle società semplici esercenti attività agricola e degli imprenditori agricoli individuali.
Dicevamo che con ComUnica sono state unificate e informatizzate le procedure di iscrizione a diversi registri e di enti diversi. Grazie a ciò, il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese è stato parzialmente semplificato.
Il Registro delle Imprese è così diventato l’unico polo telematico al quale inviare le comunicazioni relative all’apertura di un’attività e successive variazioni. La pratica non è altro che un insieme di file, contenente i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti. Con ComUnica, in una sola volta si effettuerà la comunicazione alla Camera di Commercio, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, all’Inail e all’eventuale SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per il SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive.
Prima dell’iscrizione, l’imprenditore è tenuto a definire l’attività e l’eventuale suo esercizio in qualità di impresa artigiana, a verificare il possesso dei requisiti normativi, professionali, morali, tecnici autorizzativi, per le società a costituire l’attività presso un notaio.
La richiesta d’iscrizione deve essere presentata entro trenta giorni dell’inizio dell’attività, per le società si seguono i termini previsti dal Codice Civile, a seconda della forma giuridica. L’ufficio del registro provvederà a controllare la richiesta, che se accettata, darà seguito all’iscrizione. Se, invece, fosse respinta, entro i successivi 8 giorni dovrà comunicare al richiedente il rifiuto. A questo punto, esso potrà fare ricorso al giudice del registro, che lo accoglie, di fatto consentendo l’iscrizione, o lo rigetta con decreto, comunicando la decisione entro 15 giorni. Non resta che il reclamo al tribunale.
Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è il codice fiscale, che nel caso di un’impresa individuale è quello del titolare. La trasmissione dei dati è telematica e con firma digitale. In alternativa, si può presentare la richiesta di registrazione allo sportello su un supporto informatico e sempre con firma digitale.
Quanto ai costi, essi variano a seconda del tipo di impresa e della specifica Camera di Commercio. I diritti di segreteria sono pari a 38 euro e ai quali si aggiunge il diritto camerale annuale, ovvero che deve essere versato dall’impresa iscritta ogni anno, sulla base anche del fatturato prodotto nell’esercizio.
Dall’1 luglio del 2013 anche le imprese individuali hanno l’obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese la propria PEC, alla quale saranno trasmesse le informazioni destinate all’impresa stessa, siano esse di natura amministrativa, ufficiale, legale o commerciale, in alternativa alle raccomandate con ricevuta di ritorno.