Il regime del margine riguarda la vendita di beni usati e assoggettati al versamento dell’IVA. Sappiamo che chi vende bene e servizi è tenuto a corrispondere al Fisco l’IVA applicata al cliente finale, detratta quella che ha a sua volta dovuto pagare al fornitore. In sostanza, su base mensile o trimestrale, a seconda dei casi, egli dovrà versare la differenza, se positiva, tra l’IVA a debito e l’IVA a debito.
Adesso, ci chiediamo cosa accada ai beni usati, che avendo già scontato il pagamento dell’IVA, dovessero essere rivenduti. Al fine di evitare una doppia imposizione, esiste, appunto, il regime del margine, ossia un regime fiscale speciale, di cui agli artt. 36 e seguenti del D.L. n.41/1995, convertito con Legge n.85/1995.
I beni usati sono spesso particolarmente importanti in determinate fasi della vita economica di un paese, perché a fronte di uno stato di crisi, ad esempio, si registra una tendenza alla minore vendita di beni nuovi e al maggiore ricorsi ai beni usati. Si consideri il classico esempio delle auto usate, che costando di meno per l’automobilista, registrano un aumento nelle situazioni di maggiore difficoltà economiche. Diremmo anche che il ciclo di vita di un bene tende ad allungarsi, man mano che il reddito disponibile delle famiglie diminuisce o ristagna.
Per beni usati, intendiamo quelli che sono già stati utilizzati da altri, ma che si prestano all’uso ulteriore nel medesimo stato o tramite riparazione. Parliamo di veicoli usati, parti e pezzi di ricambio di mezzi di trasporto o apparecchiature elettromeccaniche, francobolli, monete e altri oggetti da collezione, confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, accessori inclusi, beni acquisti a peso o massa e con prezzo indistinto, anche di generi diversi, libri di antiquariato, qualsiasi bene di costo inferiore a 516,46 euro.
Per fare in modo che tali beni possano essere assoggettati al regime del margine, è essenziale che almeno in un passaggio precedente abbiano scontato il pagamento dell’IVA. Ciò avviene praticamente sempre, nel caso di privati, anche perché formalmente si considerano acquistati dai privati quei beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre, in tutto o in parte, l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione, quelli venduti da un soggetto passivo comunitario in regime di franchigia nel proprio stato; quelli venduti da un soggetto passivo, che ha assoggettato l’operazione al regime del margine.
Vediamo quali sono i metodi di calcolo dell’IVA con il regime del margine. Il primo è quello analitico, che consiste nel considerare il risultato positivo o negativo per ciascuna operazione. Per risultato positivo s’intende che il corrispettivo del bene rivenduto, meno il prezzo pagato al cedente deve essere superiore a zero. Con questo metodo di calcolo, l’IVA si paga solamente sulle operazioni che hanno determinato un risultato positivo, mentre quelle che hanno determinato un risultato negativo sono ignorate.
Il metodo globale, invece, considerazione l’insieme delle operazione, laddove quelle con esito positivo compensano quelle con esito negativo, per cui l’IVA si applica sulla differenza complessiva.
Infine, si ha il metodo forfetario, che viene utilizzato nelle situazioni in cui non sia disponibile una documentazione di acquisto o nel commercio ambulante.
Con il metodo globale sopra accennato, il margine si calcola non per ciascuna operazione, ma sulla base degli acquisti e cessioni effettuati nell’arco del mese o del trimestre.
Vediamo come si ottiene l’imponibile. Semplicemente scorporando il margine, ovvero, margine/ 1,22, dove 22 sta per l’aliquota del 22%, quella che si applica alla stragrande maggioranza dei beni, peraltro, quelli maggiormente soggetti proprio a tale aliquota, applicandosi quella del 10% ai beni alimentari e quella del 4% ai libri scolastici e ai beni agricoli.
I soggetti che vendono solo beni usati devono tenere due appositi registri, uno per le cessioni e l’altro per gli acquisti. Nel primo vanno indicati la data della cessione, la natura, la qualità e la quantità del bene ceduto, oltre ai corrispettivi lordi e distinti per aliquota. Nel secondo vanno indicati sempre la data dell’acquisto, la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati e il prezzo pagato, eventualmente comprensivo dell’IVA.
Se il soggetto è obbligato ad emettere la fattura, questa deve riportare il corrispettivo al lordo dell’imposta, che non va scorporata, annotando che si tratti di un’operazione soggetta al regime speciale del margine, scrivendo i riferimenti normativi sopra citati. La registrazione dell’acquisto va effettuata entro 15 giorni o entro la data di rivendita, se antecedente.
I soggetti, che oltre a vendere beni usati, vendono anche beni nuovi, dovranno tenere i consueti registri IVA per queste ultime operazioni, il registro dei corrispettivi, dove distinti per aliquota vanno annotati i beni e i relativi margini sulle operazioni effettuate nell’arco del periodo d’imposta, in base al registro di carico e scarico dei beni usati.
Se sentite parlare, infine, di volume di affari, si fa riferimento all’imponibile complessivo di tutte le operazioni registrate nell’anno, costituito dai corrispettivi delle rivendite, al netto dell’imposta relativa al margine.