Un imprenditore, un lavoratore autonomo o un libero professionista sono tenuti a liquidare mensilmente o ogni tre mesi l’IVA a debito. Nel corso dell’attività, infatti, l’impresa acquista i fattori produttivi e i servizi finalizzati alla produzione di beni e di altri servizi. Sui primi paga l’IVA al fornitore, il quale gli venderà i beni e i servizi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto. Questa sarà considerata un credito verso il Fisco. Al contrario, quando venderà al consumatore finale o a un’altra impresa i beni e i servizi, caricherà sul loro prezzo l’IVA, che in questo caso sarà considerata un debito verso il Fisco.
Dal confronto mensile o trimestrale tra l’IVA a credito e l’IVA a credito si ha il saldo netto. Questi sarà pari a un credito, nel caso in cui la prima prevalga sulla seconda, viceversa, sarà un debito, che a quel punto deve essere versato allo stato.
Facciamo un esempio, un’impresa produttrice di marmellate acquista in un dato mese arance, pesche, barattoli e altri beni e servizi per un valore complessivo pari a 500.000 euro, oltre a un’IVA di 80.000 euro. Sempre nello stesso mese, rivende alla Grande Distribuzione barattoli di marmellata per un valore finale complessivo pari a 1.000.000 di euro, più 220.000 euro di IVA. Pertanto, dovrà versare al Fisco la differenza tra i 220.000 euro di IVA a debito e gli 80.000 euro d i IVA a credito, cioè 140.000 euro.
Vediamo quindi come fa l’imprenditore a sapere se dovrà liquidare l’IVA allo stato ogni mese o ogni trimestre. Se l’impresa vende prodotti, è necessario che il suo fatturato annuo superi i 516.456,90 euro per essere costretti alla liquidazione mensile, mentre per cifre inferiori potrà avvalersi dei versamenti IVA trimestrali. Se l’impresa vende servizi, essa dovrà superare i 309.874,10 euro all’anno per essere costretto alla liquidazione mensile, altrimenti potrà versare l’IVA ogni tre mesi.
Il passaggio da una certa frequenza a un’altra non è di poco conto per l’impresa, perché non solo si dovranno affrontare nel caso di liquidazione mensile scadenze e adempimenti più ravvicinati tra di loro, ma allo stesso tempo si è soggetti a una burocrazia più pressante, perché la legge presume che con gli alti volumi di vendita di servizi o beni, l’impresa rientri nel regime di contabilità ordinaria, per cui è soggetta a maggiori adempimenti anche in termini di bilancio, libri, registri, dichiarazioni, accertamento.
Vediamo come fa un’impresa a sapere quali saranno le vendite nell’anno d’imposta ancora in corso. In effetti, la legge di stabilità 2011 ha fissato i seguenti criteri: i contribuenti che nell’anno d’imposta precedente abbiano realizzato volumi d’affari (concetto diverso da quello di ricavi) superiori a 400 mila euro, nel caso di prestazione di servizi o di svolgimento della libera professione, così come quelli che abbiano realizzato volumi d’affari superiori ai 700 mila euro con la vendita di beni, dovranno versare l’IVA mensilmente, altrimenti ogni tre mesi.
Le scadenze per i primi sono il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento del versamento, sempre che emerga un debito superiore ai 25,82 euro.
I termini per i versamenti nei casi di liquidazione trimestrali sono il 16 maggio, relativamente ai primi 3 mesi dell’anno, il 16 agosto, relativamente al secondo trimestre dell’anno, il 16 novembre, in relazione al terzo trimestre, mentre per il quarto trimestre la scadenza è il 16 marzo o la data del conguaglio a saldo IVA nel modello Unico (a giugno insieme al modello Unico, come accade nella maggior parte dei casi).
Anche in questo caso, se il debito risulta essere non superiore ai 25,82 euro, esso sarà versato insieme all’IVA a debito del trimestre successivo.
Risulta essere importante fare attenzione al fatto che gli importi liquidati trimestrali sono soggetti a una maggiorazione pari all’1%, perché in sostanza lo stato incassa l’interesse sulla liquidità di cui si è privato per un periodo maggiore. Risulta essere ovvio che tale trattamento non sarà riservato a quanti abbiano un credito verso lo stato. In quel caso, il saldo non matura alcun interesse in favore del contribuente.
Questi sono i codici di tributo di cui fare uso con il modello F24 per i versamenti dell’IVA,, 6001 Versamento IVA mensile di gennaio, 6002 Versamento febbraio, 6003 Versamento marzo, 6004 Versamento aprile, 6005 Versamento maggio, 6006 Versamento giugno, 6007 Versamento luglio, 6008 Versamento agosto, 6009 Versamento settembre, 6010 Versamento ottobre, 6011 Versamento novembre, 6012, 6013 Versamento IVA.
Questi sono, invece, i codici di tributo per i versamenti trimestrali, 6031 Versamento IVA trimestrale Primo Trimestre, 6032 Versamento IVA Secondo Trimestre, 6033 Versamento IVA Terzo Trimestre.
Coloro che non rispettano le scadenze possono avvalersi del ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta e l’interesse legale, i quali scattano dalla data ultima in cui era previsto il versamento e quella in cui viene effettuato. La sanzione cresce in termini percentuali con il trascorrere dei giorni di ritardo. L’interesse legale è stato fissato per il 2015 nella misura dello 0,50%.
La puntualità è quindi importante.