Il codice di tributo 1012 è quello che il datore di lavoro deve utilizzare per versare le ritenute sulle indennità corrisposte al dipendente in fase di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso il modello F24.
Ogni mese, l’impresa è tenuta a trattenere dalla busta paga del lavoratore una quota dello stipendio, che gli sarà versata in un’unica soluzione, quando il rapporto di lavoro risulterà cessato per qualsivoglia ragione, come dimissioni, licenziamento, fine del contratto a tempo determinato, risoluzione consensuale e fallimento dell’impresa.
In sintesi, l’accantonamento deve essere pari alla retribuzione lorda corrisposta, divisa per 13,5. In pratica, il TFR accantonato ogni anno deve equivalere grosso modo a una mensilità. Infatti, 13,5 sarebbero i mesi mediamente retribuiti nell’anno, considerando sia il versamento della tredicesima che anche della quattordicesima.
Poiché sono intervenute variazioni normative in tema di tassazione del TFR, la legge stabilisce che per gli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre del 2000, la tassazione ricade per intero a carico del datore di lavoro; per quelli successivi, il datore di lavoro effettuerà una trattenuta parziale, perché sarà l’amministrazione finanziaria a determinare l’imposta effettivamente dovuta.
La tassazione è in funzione crescente del reddito di riferimento e decrescente del numero degli anni in cui il TFR è stato maturato. Le rivalutazioni annue degli accantonamenti sono soggette a una imposta sostitutiva dell’11%, mentre la quota capitale è sottoposta a tassazione separata. Questo per gli accantonamenti successivi al 31 dicembre del 2000, mentre per quelli precedenti si applicheranno le disposizioni previste all’art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in base al DPR 917/86.
In precedenza, la legge consentiva la sola compensazione verticale per i crediti maturati per le ritenute sul TFR, utilizzando il codice tributo 1012. Attualmente, invece, l’imposta sostitutiva sul TFR permette anche la compensazione orizzontale, sempre utilizzando il modello F24, con i crediti d’imposta maturati dalle varie dichiarazioni, come IRES, Irpef, IVA, etc.
Qualora il datore di lavoro versi allo stato un importo superiore, relativamente alle ritenute sul TFR, egli potrà anche avvalersi dei minori pagamenti nei versamenti successivi, scomputandovi la parte in eccesso versata.
Operativamente, il codice tributo 1012 deve essere inserito nel modello F24 per il versamento, alla voce “Imposte dirette – IVA, ritenute alla fonte, altri tributi e interessi”. Bisogna indicare l’importo a debito da versare e l’anno di riferimento per il pagamento, oltre al mese. Se esistono importi a credito, essi vanno indicati al Totale B, detraendoli dal Totale A, al fine di verificare se il saldo risulti essere attivo, è la somma che dobbiamo versare allo Stato, o passivo, è il credito netto che vantiamo verso lo Stato.
L’utilizzo del codice tributo 1012 è quindi molto semplice.