Secondo l’art.2119 del codice civile, il datore di lavoro ha la possibilità di licenziare in tronco il lavoratore, nel caso in cui la condotta grave di questi abbia provocato la perdita di fiducia nel rapporto tra i due. Il licenziamento per giusta causa, quindi, si configura quale l’atto estremo del rapporto lavorativo, conseguenza di un’azione singola o reiterata del lavoratore, considerata così grave, da non potere più consentire che questi resti ancora in azienda. In questi casi, il datore di lavoro potrà licenziare il lavoratore senza alcun preavviso e con effetto immediato, senza nemmeno che quest’ultimo abbia diritto all’indennità di mancato preavviso.
Vediamo quali potrebbero essere le fattispecie che determinano una giusta causa per il licenziamento. Per esempio, l’assenza ingiustificata del lavoratore dal posto di lavoro, le molestie sessuali da lui commesse ai danni di un collega, l’ipotesi di furto di beni aziendali, il rifiuto da parte del lavoratore di riprendere l’attività lavorativa.
Da un punto di vista legislativo, il licenziamento per giusta causa è da distinguersi da quello per giustificato motivo (soggettivo e oggettivo). In linea generale, possiamo affermare che il giustificato motivo oggettivo si ha quando la condotta del lavoratore è ritenuta grave, ma non tale da determinare il suo licenziamento in tronco e senza preavviso. Egli avrà, dunque, il diritto a un preavviso congruo e a un’eventuale indennità di mancato preavviso. Diverso ancora è il caso di giustificato motivo oggettivo, che si ha quando il licenziamento non è dovuto alla condotta o alla persona del lavoratore, ma per ragioni di ristrutturazione aziendale, di riduzione del personale, di introduzione di macchinari.
Cosa dovrà fare il datore di lavoro, se intende licenziare un dipendente per giusta causa? Il primo passo da seguire per aprire il cosiddetto “procedimento disciplinare” a carico del lavoratore è l’invio di una lettera di contestazione del fatto o dei fatti che determinerebbero l’interruzione traumatica del rapporto di lavoro.
Qui di seguito, vi mostriamo un modello di riferimento, per quanto volutamente generico
Alla Cortese Attenzione del Sig. Mario Rossi,
Luogo e data, …………..
Con la presente, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e di contratto, Le contestiamo il fatto sotto riportato, avvenuto in data …… .
durante l’orario di lavoro e all’interno del luogo di lavoro, Lei commetteva il seguente comportamento (descrivere con precisione l’avvenimento o gli avvenimenti che hanno determinato la volontà del datore di lavoro di licenziare il dipendente per giusta causa);
il fatto sopra descritto è avvenuto alle ore ……. e alla presenza di testimoni di seguito elencati (elencare i nomi dei testimoni).
La invitiamo a inviarci le sue osservazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente lettera. In considerazione dell’estrema gravità delle contestazioni, procediamo alla sospensione cautelare dal posto di lavoro, in attesa di giungere alla conclusione del procedimento disciplinare.
Distinti Saluti,
Firma del datore di lavoro.
Va precisato che la contestazione dovrà avvenire immediatamente, ossia non è possibile contestare al lavoratore una condotta grave e tale da determinare il suo licenziamento in tronco, a distanza di molto tempo (ad esempio, di qualche mese o anno). Infatti, se il comportamento tenuto dal lavoratore è da ritenersi molto grave, non si vedrebbe la ragione di contestarlo a distanza di un lasso di tempo eccessivo.
Il lavoratore avrà il diritto, entro 5 giorni dalla ricezione della lettera (a mano o per invio con raccomandata con ricevuta di ritorno), di fare pervenire al datore di lavoro la sua difesa, anche avvalendosi eventualmente dell’assistenza di un rappresentante sindacale.
Se le osservazioni del lavoratore non saranno ritenute valide o esaustive, il datore potrà procedere al licenziamento immediato. A questo punto, quindi, dovrà inviargli una lettera di licenziamento per giusta causa, secondo il modello di seguito riportato e anche in questo caso, volutamente generico
Egregio Sig. Mario Rossi,
Oggetto: licenziamento per giusta causa /risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
Con la presente, Le comunico ufficialmente l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro intercorrente con il sottoscritto, con effetto immediato e per giusta causa, ai sensi dell’art.2119 del Codice Civile.
Tale decisione è dovuta all’interruzione del rapporto di fiducia, tale da non consentire più la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno in termini provvisori. Tale interruzione è dovuta a (inserire il fatto o i fatti, che hanno determinato la giusta causa per il licenziamento).
Il licenziamento ha effetto immediato e, pertanto, La invito a ritirare dai locali dell’azienda i Suoi effetti personali.
Luogo e data Distinti Saluti
Il datore di lavoro
Detto ciò, dobbiamo anche ammettere che la definizione di giusta causa per procedere al licenziamento del lavoratore resta ad oggi uno dei punti più controversi in diritto, tanto da provocare un alto tasso di litigiosità tra le parti e in molti casi il giudice dispone il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro, non considerando giustificate le causa che hanno portato al licenziamento in tronco. Per questo, il datore di lavoro dovrebbe stare molto attento a raccogliere prove schiaccianti sulla condotta grave del lavoratore e al contempo dovrà evitare di inviare a quest’ultimo lettere di contestazione generiche, non tali da consentirgli un’adeguata difesa e potenzialmente molto attaccabili in sede legale.