L’articolo 9 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto novità interessanti con riguardo al cosiddetto regime dei minimi, ossia alla posizione fiscale dei detentori di partita IVA, che si sono avvalsi fino al 31 dicembre del 2014 del regime fiscale agevolato previsto per chi fosse in possesso di determinati requisiti.
Il primo richiesto è il reddito annuo massimo, che non può superare i 30 mila euro. Inoltre, è necessario che il beneficiario non sostenga costi per l’instaurazione di rapporti di lavoro, compresi i contratti di collaborazione a progetto, così come non possa acquistare, prendere in locazione o in appalto beni strumentali per un valore superiore ai 15 mila euro; inoltre non può avvalersi del regime dei minimi, come mera prosecuzione di un’attività precedente, fatto salvo il periodo di lavoro svolto alle dipendenze altrui come praticantato e per l’iscrizione ad albi professionali. Infine, il vecchio regime non può applicarsi a chi fa parte di una società di persone, di un’associazione di artisti o di una srl a base proprietaria ristretta, che hanno scelto il regime di trasparenza.
Il nuovo e il vecchio regime si richiede all’atto del ritiro della compilazione del modulo per l’istanza di attribuzione del numero di partita IVA.
Qualora l’attività inizia in una data diversa dall’inizio dell’anno, il reddito massimo richiesto per godere dello status agevolativo deve essere rapportato al periodo residuo. Ad esempio, se l’attività inizia l’1 aprile, il reddito massimo, oltre il quale il regime dei minimi viene meno, sarà pari a 30.000 /12 (mesi dell’anno) x 9 (mesi residui) = 22.500 euro. Il reddito si calcola come differenza tra ricavi e costi.
Con la Legge di Stabilità, dicevamo, sono state introdotte alcune novità. Anzitutto, il nuovo regime forfetario fissa una durata massima di 5 anni di godimento in favore di chi, oltre ad essere in possesso sostanzialmente dei requisiti di cui sopra, ha un’età non superiore ai 35 anni. La tassazione prevista è pari al 15% del reddito imponibile, determinato applicando ad esso un coefficiente di redditività, dato dalla somma dei compensi e/o ricavi più le uscite, dedotti solo i contributi previdenziali. Per coloro che hanno goduto del vecchio regime dei minimi per un periodo inferiore ai 5 anni, fino al completamento della durata massima prevista è possibile, sempre che ne abbiano i requisiti, il passaggio al nuovo regime forfetario, avvalendosi di una tassazione del 10% e non del 15% prevista per gli altri.
Il limite di reddito non è più fisso per tutti a 30 mila euro all’anno, ma è fissato a 15 mila euro per i professionisti, a 40 mila euro per le attività di alloggio e ristorazione, a 35 mila euro per le industrie alimentari, a 40 mila euro anche per il commercio all’ingrosso e al dettaglio , a 20 mila euro per il commercio ambulante e le altre attività economiche, a 15 mila euro per le costruzioni, per gli intermediari del commercio e per quelle scientifiche, professionali, sanitarie e l’istruzione.
Il coefficiente di redditività varia dal 40% all’86%, a seconda del tipo di attività svolta. Questo si applica al reddito imponibile, sul quale si calcola l’aliquota del 15% o del 10%. Nel dettaglio, per le industrie alimentari e delle bevande, il coefficiente di redditività è stato fissato al 40%, così come per il commercio al dettaglio, all’ingrosso e quello ambulante per alimentari e bevande. Per il commercio ambulante di altri beni è al 54%, per gli intermediari del commercio è al 62%, per i servizi finanziari e assicurativi è il 78%, per le costruzioni e le attività immobiliari l’86%, per le altre attività economiche è al 67%.
I benefici derivanti dal rientro nel regime dei minimi sono vari. Non si è obbligati a tenere le scritture contabili relative all’IVA e alle imposte dirette, non dovrà effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA, non dovrà versare l’Irap, non sarà soggetto agli studi di settore, non dovrà presentare la dichiarazione annuale IVA e non dovrà applicare la ritenuta d’acconto.
Ovviamente, la conseguenza diretta di questo particolare regime è che tutta l’IVA sugli acquisti diventa indetraibile, per cui si configura quale mero costo.
A differenza degli altri requisiti, la cui perdita implica il venire meno del regime dei minimi o del nuovo forfetario a partire dall’anno successivo al verificarsi dell’evento, il superamento dei limiti reddituali comporta un’immediata esclusione del regime agevolativo, ossia a partire dallo stesso esercizio in cui il reddito viene superato.
Tra i fattori di esclusione, ci sono anche la non residenza sul territorio nazionale; l’avvio di attività che rientrano tra i regimi IVA speciali (agricole, editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di sali e tabacchi, etc,); la partecipazione a società di persone o ad associazioni di artisti e professionisti o a srl a ristretta base proprietaria, che si avvalgono del regime di trasparenza; se si eseguono con prevalenza cessioni totali o parziali di fabbricati e terreni edificabili, o di mezzi di trasporto; se si erogano compensi a terzi sotto forma di utili da partecipazione.
Per coloro che si avvalgono del vecchio regime dei minimi e che non richiedono il passaggio al nuovo dall’1 gennaio del 2015, sarà applicabile ancora l’aliquota forfetaria del 5% fino al completamento dei 5 anni di agevolazione o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.