In passato abbiamo spiegato come aprire e chiudere un conto corrente, oggi vediamo invece in cosa consiste il pignoramento del conto corrente. Il pignoramento del conto corrente rientra tra le varie ipotesi di pignoramento presso terzi. Il caso è contemplato dall’art.491 del codice civile. Si tratta di una fattispecie un pò estrema, ma non per questo infrequente. Quando un soggetto non sia in grado di onorare un suo debito, il creditore può chiedere al giudice di pignorare i beni mobili e immobili di proprietà dell’inadempiente, fino a soddisfarsi del credito vantato. Se il giudice o l’ufficiale giudiziario prende atto che il debitore non possiede alcun bene, al di fuori di un conto corrente, può disporne il pignoramento. In alcuni casi può essere disposta anche la chiusura e l’estinzione del conto. In ogni caso, disposto il pignoramento, l’ufficiale giudiziario avvisa e invita le parti a presentarsi davanti a esso.
Il pignoramento non riguarda necessariamente l’intero importo depositato presso il conto corrente, ma solo quello relativo al debito non onorato. Tuttavia, se il conto corrente risultasse incongruo ai fini del soddisfacimento del creditore, il pignoramento non soltanto riguarderà l’intera somma depositata presso di esso, ma anche ciascun accredito futuro sul conto e saranno addebitate anche le relative spese e gli interessi. Nel caso in cui sul conto fosse accreditato lo stipendio o la pensione, a ciascun accredito si provvederà a pignorare un quinto della somma, mentre risulterà impossibile per il titolare effettuare pagamenti tramite di esso, tanto che a volte risulta persino preferibile chiudere il conto, in quanto divenuto impraticabile.
L’alternativa per il debitore potrebbe consistere nel ricorrere all’uso di una carta conto o nel trasferimento dei fondi residui presso un altro conto corrente. Nel caso di un conto cointestato, poi, risulta senz’altro conveniente eliminare dalla titolarità il nome del debitore inadempiente, in modo che il conto corrente non venga intaccato dall’atto del giudice. Ma va chiarito che tali azioni sono possibili solo fino alla data in cui si sarà ricevuta la comunicazione del pignoramento.
Infatti, dal momento in cui scatta il pignoramento, il correntista non potrà trasferire i fondi verso altra destinazione e potrebbe essergli vietato anche l’uso delle somme, se il giudice lo riterrà necessario.
In queste ipotesi, la banca funge da figura terza, tenuta solamente a rispettare le disposizioni del giudice o dell’ufficiale giudiziario. Essa ha l’obbligo di custodire le somme depositate e di dichiarare gli importi per i quali risultasse eventualmente debitrice o in suo possesso. Tale dichiarazione potrà avvenire in udienza, davanti al giudice o anche prima, tramite una comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno.