Dal Gennaio 2015 è possibile assolvere in anticipo l’imposta di bollo da versare, tramite la marca a bollo virtuale, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti che intendono avvalersi di tale metodo di pagamento sono tenuti all’invio della comunicazione in modalità elettronica all’Agenzia delle Entrate. Ciò va fatto direttamente, se si è in possesso del codice PIN necessario per accedere ai servizi Fisconline o Entratel, oppure tramite un intermediario autorizzato. La comunicazione è necessari anche per rendere nota l’Agenzia di una propria eventuale rinuncia all’autorizzazione, sia anche per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.
Nella comunicazione va inviato il numero degli atti e dei documenti emessi, distinti per tariffa.
L’imposta di bollo su libro giornale e altri documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro e si applica sulle operazione escluse dall’applicazione dell’IVA, a quelle esenti, alle operazioni fuori dall’IVA per assenza del presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale, operazioni non imponibili e relative alle esportazioni, ai servizi internazionali, agli scambi internazionali, alle cessioni agli esportatori abituali o alle esportazioni indirette, oltre che sulle fatture emesse in regime dei minimi, che non prevedono l’addebito dell’IVA.
La dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale è la procedura con cui il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione per farlo. Bisogna inviare in via telematica i seguenti dati, il frontespizio, ovvero la sezione che comprende l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del contribuente richiedente, gli estremi dell’autorizzazione ad assolvere l’imposta in modo virtuale, i dati del contribuente e del rappresentante che firma la dichiarazione, nonché una sezione riservata all’intermediario, qualora intervenga per il contribuente, il quale deve dichiarare di impegnarsi a trasmettere la dichiarazione in via telematica per conto del contribuente;
Nel Quadro A vanno inseriti gli Atti e documenti soggetti a imposta fissa, per i quali è ammesso il versamento in modo virtuale.
Nel Quadro B gli Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale, per i quali è sempre ammesso il versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Nel Quadro C Versamenti effettuati, relativi al pagamento provvisorio per l’anno a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel Quadro D Riepilogo imposta da dichiarazione compare un riepilogo della dichiarazione del richiedente.
Con la dichiarazione annuale dell’imposta di bollo virtuale, il contribuente deve inviare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il numero dei documenti emessi nel corso dell’esercizio e il calcolo dell’eventuale differenza tra l’imposta di bollo già versata e quella dovuta al Fisco.
L’importo dell’imposta di bollo virtuale assolta nell’anno va inviata con il modello F23 o F24, nel quale comparirà l’eventuale differenza dovuta per l’anno appena trascorso, oltre all’acconto da versare al Fisco per l’esercizio in corso. Nel caso, invece, in cui il contribuente vanti un credito verso l’amministrazione finanziaria, ha emesso meno documenti di quelli per cui aveva versato l’acconto, potrà compensarlo con l’acconto dovuto.
Il contribuente autorizzato dovrà assolvere il pagamento dell’imposta di bollo virtuale con il modello F23 solo fino al 31 marzo del 2015, successivamente dovrà farlo con il modello F24. I documenti per i quali l’imposta è dovuta sono quelli spediti via email e di importo superiore a 77,47 euro. Per calcolare quanto bisogna versare, bisogna moltiplicare il numero delle fatture presunte o effettivamente emesse nell’anno di imposta e imponibili per 2,00 euro.
Come detto, oltre il 31 marzo 2015 non è più possibile pagare l’imposta di bollo virtuale con il modello F23, ma bisognerà obbligatoriamente avvalersi dell’F24 enti pubblici o del modello F24.
Con il primo, il contribuente dovrà indicare i seguenti codici tributo, 2505, rata, 2506, acconto, 2507, sanzioni, 2508, interessi.
Sulle fatture elettroniche è stata semplificata la procedura di pagamento dell’imposta di bollo virtuale. Il modello F24 va compilato in ogni sua parte, indicando come causale il codice tributo 2501, che si riferisce a Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014. Tale assolvimento deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Nel caso in cui non si fosse proceduto con l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale nei tempi previsti, è possibile evitare il pagamento pieno delle sanzioni, pari al 30% dell’imposta evasa, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la posizione con il Fisco con sanzioni ridotte, pari solamente allo 0,2% per ogni giorni di ritardo, sempre che questi sia di massimo 14 giorni. Dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo, la sanzione è elevata al 3%, oltre i 30 giorni sale ancora al 3,75% e così via. Sono dovuti anche gli interessi legali, pari allo 0,5% su base annua.
Quanto alle scadenze per il versamento degli acconti, il calendario è fissato sulla base della categoria di appartenenza del contribuente. I versamenti sono bimestrali, suddivisi tra la data di accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e il 31 dicembre. Entro il 31 gennaio, invece, si ha la liquidazione dell’imposta complessiva, sulla base dei dati effettivi, come spiegato in precedenza.