Il libro giornale e il libro inventari, con la semplificazione voluta nel 2001 dall’allora ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, non devono più essere bollati e vidimati, perché tali atti sono diventati facoltativi, mentre resta il solo obbligo di numerare progressivamente le pagine. Tale legislazione è stata modificata dalla Legge n.71 del 24/06/2013, che ha previsto con decorrenza dal 26 giugno del 2013 l’aumento dell’imposta di bollo dai precedenti 14,64 euro a 16 euro per la bollatura del libro giornale, del libro inventari e per la vidimazione dei libri sociali, così come ha innalzato da 1,81 a 2 euro l’imposta di bollo per le fatture e per le marche da bollo da apporre sulle ricevute fiscali, d’affitto e di associazioni.
Con tali novità legislative è stato previsto anche l’obbligo, sempre a partire da 26 giugno del 2013, di applicare una marca da bollo da 32 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine sui libri giornali e inventari degli imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.
Risulta essere prevista l’apposizione di una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per la bollatura del libro giornale e del libro inventari dei libri soggetti a numerazione e bollatura, sul libro giornale e libro inventari detenuti da soggetti diversi che versano in maniera forfetaria la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata.
Risulta essere prevista l’esenzione dell’imposta di bollo sul libro giornale sui formulati per i rifiuti trasportati, per i registri di carico e scarico rifiuti, le cooperative edilizie, se iscritte all’albo delle cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in questo caso indicando sullo stesso libro giornale la norma di riferimento per l’esenzione, le ONLUS, comprese le cooperative sociali, le associazioni e le fondazioni di volontariato, se iscritte negli appositi registri regionali delle organizzazioni di volontariato e il cui rappresentante legale attesti l’assenza di finalità di lucro dell’associazione.
A questo punto, vediamo come può essere assolta la modalità di pagamento dell’imposta di bollo. Un modo consiste nell’apporre la marca da bollo sull’ultima pagina numerata, facendola annullare dall’apposito ufficio. In alternativa, si può effettuare il pagamento tramite il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, si può optare per la versione cartacea, in Pdf o editabile.
Il modello editabile può essere scaricato gratis, poi deve essere compilato nelle diverse sezioni che lo compongono direttamente dal proprio PC e, infine, si paga l’imposta di bollo in modalità home banking, se si detiene un conto acceso presso una banca abilitata per tale servizio.
In ogni caso, il modello F23 deve essere compilato indicando il codice APD e il codice della causale del versamento, vale a dire il codice tributo 458T per il pagamento dell’imposta di bollo sui libri e i registri. La ricevuta che si ottiene con il versamento va allegata sull’ultima pagina del libro o registro, quindi, come se avessimo provveduto all’apposizione della marca da bollo.
Risulta essere anche possibile provvedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta, relativamente ai libri e i registri, purché entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In questo caso, bisogna utilizzare il modello F24 e il codice tributo che il contribuente deve indicare allo scopo è il 2501, Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari) scrivendo l’anno di riferimento nell’apposito campo, nel formato a quattro cifre.
Che cosa succede se l’imposta di bollo non viene assolta del tutto o parzialmente. Le normative vigenti prevedono la comminazione di una sanzione amministrativa, pari da 1 a 5 volte l’importo del tributo omesso, oltre ovviamente al pagamento del tributo stesso.
Stando alla circolare n.92/E del 22/10/01, l’imposta di bollo va applicata sui libri, prima che questi siano utilizzati, vale a dire prima dell’annotazione sulla prima pagina.
Il termine per l’assolvimento della marca da bollo sul libro giornale deve avvenire entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, per i libri sugli inventari.
Il ritardato pagamento dell’imposta di bollo può essere sanato con il ricorso al ravvedimento operoso. Esso determina il pagamento di una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 14 giorni. La sanzione è elevata al 3%, se il ritardo è superiore ai 14 giorni, ma contenuto nei 30 giorni dal termine ultimo in cui l’assolvimento era dovuto. Infine, se il ritardo è superiore ai 30 anni, ma il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è elevata al 3,75%.
A ciò si aggiungono gli interessi legali, che per l’anno 2015 sono stati previsti nella misura dello 0,50% dell’imposta versata in ritardo. Era dell’1% nei 2 esercizi precedenti.