Sulle fatture e le ricevute vige l’obbligo di apporre la marca da bollo a carico della persona che si occupa di redigere i suddetti documenti, che li consegna o li spedisce. Sono obbligati in solido al pagamento le parti che negoziano, sottoscrivono o ricevono o registrino documenti non in regola, o li alleghino ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, che non è soggetto al bollo, se non nei casi di uso.
Chi riceve un documento non in regola con la marca da bollo potrà regolarizzare la posizione, apponendovi un contrassegno autoadesivo di 2 euro, entro i 15 giorni dalla data di ricezione, senza alcuna sanzione. Risulta essere possibile, in alternativa, l’assolvimento dell’obbligo in modalità virtuale, scrivendo sul documento da regolarizzare imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Dunque, emittente e ricevente sono obbligati in solido. Nel caso in cui l’emittente della fattura non ha provveduto ad apporre la marca da bollo, l’obbligo dovrà essere espletato dal ricevente, ossia dalla controparte, entro 15 giorni dalla data di ricezione.
Quanto all’entità della marca da bollo, quella da 1,81 euro è stata alzata dal 26 giugno del 2013 a 2 euro e quella da 14,62 euro a 16 euro. I contrassegni si acquistano dai tabaccai che vendono valori bollati.
La marca da bollo non è dovuta sulle fatture di importo pari o inferiore a 77,47 euro. Inoltre, in base all’art.6 della Tabella allegata al D.P.R. n.642/72 sono esclusi dall’applicazione della marca da bollo i documenti, le note, le fatture e parcelle assoggettati all’imposizione IVA. Se, invece, la fattura è relativa allo stesso tempo sia a importi assoggettati al pagamento dell’IVA, sia a importi esclusi dall’imponibilità IVA, la marca da bollo è dovuta nella misura di 2 euro, ma solo se gli importi non imponibili all’IVA siano superiori ai 77,47 euro. E’ esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo anche nei casi di documenti relativi a operazioni non imponibili per esportazioni dirette o indirette o per operazioni intracomunitarie, così come nei casi di bollette o documenti doganali di ogni tipo.
La marca da bollo va apposta sulla copia originale consegnata al cliente, mentre sulle copie tenute bisogna semplicemente riportare la dicitura imposta di bollo assolta sull’originale. Per tutelarsi, si consiglia di fare almeno una copia al documento originale su cui vi è apposto il bollo, in modo che esso risulti visibile.
Se il costo del bollo è a carico del cliente, l’importo deve essere riportato tra le operazioni escluse dall’imponibilità IVA. Al contrario, non va indicato, se il costo è a carico del fornitore.
Nel caso di omessa apposizione della marca da bollo o la sua applicazione in data posteriore a quella di emissione della fattura o ricevuta, è prevista una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta di bollo dovuta.
Anche sulle fatture mediche va apposta la marca da bollo di 2 euro e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo ricade su colui che emette la fattura o la prepara o la consegna al cliente. Nel caso in cui tale obbligo non dovesse essere assolto, il cliente ha la possibilità di regolarizzare la posizione, semplicemente recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e pagando il relativo importo. Con questo atto, il cliente avrà la possibilità di detrarre dalle tasse anche l’importo relativo alla marca da bollo, mentre il professionista inadempiente sarà sanzionato.
L’importo sarà detraibile dal cliente anche nei casi in cui la marca da bollo gli è stata addebitata insieme al costo della prestazione da parte del professionista, che deve avere cura di indicarlo nella fattura o ricevuta.
Una situazione particolare si ha per i titolari di partita IVA, che godono della più favorevole tassazione del cosiddetto “regimi dei minimi”, che consente loro di pagare un’imposta forfetaria del 5%. In questi casi, il professionista rilascerà una fattura o ricevuta senza la ritenuta d’acconto, specificando in essa che ci si avvale del regime dei minimi. L’importo non è, quindi, assoggettato al pagamento dell’IVA, ma la marca da bollo è dovuta, nei casi in cui la cifra riportata superi i 77,47 euro.
La marca da bollo va apposta sulla copia originale, mentre su quella consegnata al cliente va riportato il numero id della stessa.
Cosa succede se il cliente smarrisce la fattura o altro documento, su cui vi era stata apposta una marca da bollo? Il trattamento fiscale del nuovo documento rilasciato dal professionista segue quello dell’originale, nel senso che anche sulla copia andrà apposta una marca da bollo, se l’importo è superiore ai 77,47 euro e non è assoggettato all’imposizione dell’IVA.
Infine, sulle fatture elettroniche sono avvenuti di recente alcuni cambiamenti legislativi. Il contribuente che volesse avvalersi del pagamento del bollo virtuale dovrà utilizzare non più il modello F23, bensì l’F24. Il pagamento deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile. Inoltre, non è più necessaria la previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con la quale si comunica la volontà di avvalersi del pagamento del bollo in modo virtuale.