Nel mondo degli affari spesso sentiamo parlare di volume d’affari o di fatturato, concetti apparentemente semplici e quasi istintivi, ma che all’atto della richiesta di una loro spiegazione formale diventano maledettamente più complicati per i più.
La definizione riguarda i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le imprese. In linea generale, possiamo affermare che per volume d’affari intendiamo la somma delle vendite di tutti i beni e i servizi nell’anno di imposta, oltre quelle derivanti da tutte le altre operazioni condotte dall’impresa o attività.
Visto che i servizi erogati e i beni venduti richiedono l’emissione della fattura, di fatto il volume d’affari o fatturato non sarebbe altro che la somma di tutti gli importi indicati nelle fatture emesse nell’anno.
L’importo lo potrete trovare nella dichiarazione IVA, anche se bisognerà attendere qualche mese dopo la fine dell’esercizio per ottenere una risposta. In alternativa, si potrebbe fare riferimento al programma utilizzato per la contabilità o ancora al commercialista che segue i nostri conti. Specialmente nel primo caso si avrebbe una visione abbastanza completa e in tempo reale.
Per fortuna, la Camera di Commercio, tramite il suo sito online, fornisce le definizioni richieste ai fini fiscali e che interessano l’impresa o il lavoratore autonomo. Nel caso di una società di capitali, è richiesta la somma degli importi indicati al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e quelli al rigo IC5 (altri ricavi e proventi).
Per le banche e gli altri soggetti finanziari, bisogna sommare il rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) al rigo IC18 (commissioni attive). Per le società, la cui attività consiste nell’assumere partecipazioni in società che esercitano attività diverse da quelle creditizie e finanziarie, bisogna sommare gli importi indicati ai righi IC1, IC5 e IC15.
Nel caso delle compagnie di assicurazione, bisogna fare riferimento ai proventi derivanti dai premi e altri tecnici, indicati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico.
Le società che si avvalgono del regime forfetario, ovvero che rientrano nel regime dei minimi, è previsto che sommino i ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi con altri ricavi e proventi.
Per le società di persone fisiche che rientrano nel regime IVA ordinario bisogna prendere la Sezione I – Imprese, art.5 bis del D.lgs 446/1997, rigo IQ1, eliminando i maggiori ricavi eventualmente costituiti da quelli derivanti dall’adeguamento dei risultati agli studi di settore, mentre per le imprese in regime forfetario si fa riferimento al rigo IQ41.
Nel caso delle società commerciali, il fatturato si ottiene dai ricavi evidenziati al rigo IP1, scorporando l’eventuale maggiore importo derivante dall’adeguamento agli studi di settore.
Per le società finanziarie, si fa riferimento ai ricavi indicati al rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e a quelli del rigo IP17 (altri ricavi e proventi).
Vediamo adesso di entrare nello specifico delle voci che devono essere prese in considerazione per il calcolo del volume di affari ai fini IVA. Esse sono le operazioni effettuate sul territorio nazionale e le altre operazioni. Tra le prime troviamo la cessione di beni e prestazioni di servizi imponibili, non imponibili in base agli artt. 8, 8 bis e 9 del DPR 633/72 (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazioni), esenti in base all’art 10 del DPR 633/72, cessioni di beni in transito o in deposito doganale, prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti in altro stato membro della UE, prestazioni diverse territorialmente rilevanti nel territorio di un altro stato membro rese nei confronti di soggetti ivi stabiliti. Tra le altre operazioni, abbiamo la cessione di beni esistenti in altro stato membro effettuate nei confronti di soggetti ivi stabiliti, prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti al di fuori del territorio della UE, prestazioni diverse territorialmente rilevanti in un paese terzo rese nei confronti di soggetti ivi stabiliti, cessioni di beni esistenti in un paese extracomunitario effettuate nei confronti di soggetti ivi stabiliti.
Non concorrono alla formazione del volume di affari le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA, le cessioni di beni ammortizzabili (compresi i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti similari), i passaggi di beni tra attività separate.
Il calcolo del volume d’affari per i contribuenti soggetti al pagamento dell’IVA è determinante per stabilire se si abbia o meno il diritto di avvalersi dei versamenti trimestrali o se si è tenuti ai pagamenti mensili. Se l’impresa o il lavoratore autonomo eroga servizi, la soglia da non superare per potere effettuare la liquidazione trimestrale è quella di 400.000 euro, mentre se si vendono beni non si possono sforare i 700.000 euro all’anno. Se si svolgono attività diverse, a partire dall’1 gennaio del 2012 non si fa più riferimento all’attività prevalente, bensì alla somma del volume di affari delle diverse attività.
In genere, è conveniente per il contribuente avvalersi della liquidazione trimestrale, perché comporta minori obblighi amministrativi nel corso dell’anno, anche se si è tenuti al pagamento dell’interesse legale sui saldi liquidati a debito, visto che lo stato si priva della liquidità dovutagli per un periodo superiore.