In questa guida spieghiamo in cosa consiste la ventilazione dei corrispettivi IVA.
L’espressione potrebbe risultare nuova per i non addetti ai lavori, ma sappiate che questa ipotesi è stata introdotta dal D.M. n.3495 del 1973. Di norma, sappiamo che un imprenditore deve emettere fattura per ogni cessione e indicare nella stessa il corrispettivo incassato, al netto delle aliquote IVA, oltre che quello lordo, distinguendo ogni imponibile sulla base dell’aliquota applicata. In sostanza, se vendo due prodotti, di cui uno sottoposto ad aliquota del 22% e un altro del 10%, dovrò separare il conteggio, indicando ogni operazione separatamente, prima di fare la somma totale. La ventilazione dei corrispettivi IVA, invece, consente al venditore di registrare gli incassi complessivi giornalieri, senza distinguere tra i vari imponibili ai fini IVA, ripartendoli successivamente sulla base degli acquisti effettuati.
La norma consente di utilizzare tale metodologia ai commercianti al minuto, autorizzati alla vendita di beni appartenenti a una o più categorie tra le seguenti
-Prodotti alimentari o dietetici.
-Articoli tessili o di vestiario.
-Comprese le calzature.
-Prodotti per l’igiene personale.
Nel caso in cui i commercianti vendano anche beni appartenenti ad altre categorie merceologiche, la ventilazione dei corrispettivi IVA è loro consentita, a patto che gli acquisti di beni delle categorie indicate ammontino a non meno del 50% del totale. Se tali acquisti restano al di sotto del 50%, la ventilazione non è ammessa dall’esercizio successivo. Altro dato da tenere presente è che se l’ammontare degli incassi realizzati con l’emissione di fatture, ad esclusione di quelle relative alla cessione di beni strumentali, ammonta a oltre il 20% dei corrispettivi totali, la ventilazione non è ammessa dall’esercizio successivo.
Occhio, però, agli obblighi contabili sussistenti anche nel caso in cui ci si avvalga della ventilazione. Massima attenzione al registro degli acquisti, delle vendite e alle liquidazioni.
Vediamo, invece, come operativamente avviene l’esercizio della ventilazione. Al termine di ogni periodo di liquidazione, ovvero il mese o il trimestre, il contribuente deve sommare gli acquisti di beni destinati alla rivendita, distinguendoli sulla base dell’aliquota IVA applicata, con quelli dei periodi precedenti. Successivamente deve determinare così la percentuale di incidenza di ogni gruppo di beni acquistati sulla base dell’aliquota IVA rispetto al totale degli acquisti. Infine, deve applicare le percentuali così ottenute al totale dei corrispettivi registrati, di fatto esercitando la ventilazione.
Gli importi dei corrispettivi sono, tuttavia, comprensivi delle aliquote IVA, ragione per cui bisognerà procedere allo scorporo delle stesse, applicando le apposite percentuali. Le operazioni appena esposte dovranno essere ripetute al termine di ciascun periodo di liquidazione. Solo a titolo di esempio, vi ricordiamo che lo scorporo dell’IVA si ottiene nel modo seguente, Importo imponibile lordo / (1 + aliquota IVA). Questo dato esprime l’importo netto e la differenza con il lordo determina, quindi, l’importo relativo all’imposta.
Supponendo che abbiamo acquisti nel periodo per 7.000 euro lordi, relativi a beni sottoposti ad aliquota del 22%, l’importo netto sarà pari a 7.000/1,22 = 5.737,70 euro. L’imposta risulta, perciò, di (7.000 – 5.737,70) = 1.262,30 euro. Se tali acquisti fossero il 30% del totale del periodo di liquidazione e dei periodi dell’anno precedenti, l’incidenza dei corrispettivi da considerare sottoposti ad aliquota del 22% sarebbe proprio del 30%.
A questo punto, vi forniamo un esempio pratico complessivo per capire meglio di cosa stiamo parlando. Immaginiamo di essere i titolari di un’attività e che in un dato periodo abbiamo effettuato acquisti di beni sottoposti ad aliquota agevolata del 4% per 10.000 euro, di altri con aliquota al 10% per 8.000 euro e di altri ancora con aliquota al 22% per 15.000 euro. Gli acquisti complessivamente realizzati ammontano, quindi, a 10.000 + 8.000 + 15.000 euro =33.000 euro. Gli acquisti realizzati con aliquota IVA al 4% sono percentualmente pari a 10.000/33.000 = 0,303 = 30,3%. Gli acquisti di beni con aliquota al 10% sono stati pari a 8.000/33.000 = 0,2424 = 24,24%. Infine, quelli con aliquota al 22% ammontano a 15.000/33.000 = 0,4545 = 45,45%.
Ora, immaginiamo che nello stesso periodo, la nostra farmacia abbia conseguito incassi per 50.000 euro. A questo punto, dobbiamo considerare che il 30,3% di questi dovranno scontare un’aliquota IVA del 4%, il 24,24% un’aliquota del 10% e il 45,45% un’aliquota del 22%. A questo punto, dobbiamo semplicemente effettuare lo scorporo come da esempio precedente, ovvero:
50.000 x 0,303 = 15.150 / 1,04 = 14.567,31 euro
50.000 x 0,2424 = 12.120 / 1,10 = 11.018,18 euro
50.000 x 0,4545 = 22.725 / 1,22 = 18.627,05 euro.
Gli importi trovati sono i corrispondenti netti di ogni gruppo di acquisti per aliquota IVA. Per determinare l’imposta a debito, bisogna semplicemente compiere le seguenti sottrazioni
15.150 – 14.567,31 = 582,69 euro
12.120 – 11.018,18 = 1.101,82 euro
22.725 – 18.627,05 = 4.097,95 euro.
Infine, sommando i tre risultati ottenuti, troviamo l’imposta a debito totale, ovvero 5782,56 euro in questo caso.