Il trasferimento di un conto corrente da una banca a un’altra è stato sino al recente passato un’operazione farraginosa, lunga e non sempre autorizzata dall’istituto. Le banche italiane, infatti, trovavano poco conveniente consentire al cliente di potere trasferire le giacenze residue sul conto accesso presso di loro verso un istituto concorrente. Di fatto, si era instaurata una sorta di restrizione della concorrenza, che si traduceva in una limitazione della libertà dei clienti con riferimento alla cosiddetta portabilità del conto.
Nel 2007, la famosa introduzione delle liberalizzazioni aveva imposto alle banche l’obbligo di consentire al cliente il trasferimento del conto, ma non era stato previsto un termine per effettuare l’operazione. Accadeva, quindi, che la banca consentisse per obbligo normativo una simile operazione, ma si prendesse tutto il tempo possibile per eseguirla, sia per cercare di lucrare il più lungo periodo possibile sul conto del cliente, sia per dissuaderlo anche solo dal farne richiesta. Capitava così che le banche si prendessero anche due mesi di tempo e che dimenticassero di fare firmare l’ex cliente, cosa che comportava l’impossibilità di dare esecuzione al trasferimento. Inoltre, la banca verso la quale sarebbe dovuto essere acceso il nuovo conto pretendeva che il cliente si presentasse ai suoi sportelli per effettuarne richiesta. Tutti metodi volutamente restrittivi della concorrenza, frutto di accordi tra gli istituti.
Recentemente, però, la situazione è cambiata, perché un decreto del governo ha fissato tempi certi per la portabilità del conto corrente, in modo da comprimere al minimo i disagi per il titolare. Le nuove norme fissano adesso criteri molto più favorevoli al cliente. Questi dovrà chiedere il trasferimento del conto corrente presentandosi agli sportelli della banca verso la quale intende portarlo. Qui, dovrà compilare un modello unico di autorizzazione, dal quale risulteranno i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di pagamento e gli ordini di addebito, che devono essere trasferiti. Nello stesso documento va inserita la data, a partire dalla quale i pagamenti vanno trasferiti sul nuovo conto. Per legge, tale data non può essere inferiore ai sei giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione trasmessa dalla vecchia banca. Di fatto, la procedura deve concludersi entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta alla nuova banca. I tempi sono uguali per tutti gli istituti di credito.
I tempi per la conclusione dell’operazione diventano certi, perché non esiste più alcuna discrezione da parte dei singoli istituti. La richiesta di trasferimento deve essere inviata entro due giorni e la vecchia banca ha a disposizione fino a 5 giorni per consegnare tutta la documentazione necessaria, vale a dire l’elenco degli ordini di pagamento, di addebito diretto, nonché dei bonifici in entrata e in uscita ricorrenti degli ultimi 13 mesi, in modo che il loro reindirizzamento sia automatico.
La vecchia banca deve annullare gli ordini permanenti a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento, ma non prima, in modo da evitare possibili disguidi. La vecchia banca deve anche trasferire alla banca nuova l’eventuale saldo positivo, al netto degli eventuali bolli ancora da addebitare e delle spese di tenuta del conto, secondo il contratto, oltre che chiudere il conto alla stessa data indicata dal consumatore.
La vecchia banca deve anche avvertire l’ormai ex cliente dell’eventuale sussistenza di operazioni, che non possano essere concluse entro i termini previsti. Il cambio del conto, invece, va indicato ai gestori dal nuovo istituto, non più dal cliente. Lo stesso decreto fissa anche le sanzioni per le banche che non rispettino le norme. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti, esse hanno l’obbligo di risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla giacenza residua sul conto al momento della richiesta del trasferimento. Per il solo mancato rispetto dei tempi, le sanzioni sono comprese tra un minimo di 5.160 a un massimo di 64.555 euro.
La nuova normativa ha il pregio, quindi, di fissare tempi certi e di eliminare quasi totalmente la discrezionalità delle banche in materia. Si pone fine ai disagi derivanti dal periodo di sospensione tra il vecchio e il nuovo conto, durante il quale non è possibile, tra l’altro, l’accredito dello stipendio o della pensione, la ricezione di bonifici, oltre che l’eventuale addebito delle utenze domestiche o l’invio di bonifici di pagamento verso terzi. Nessun problema nemmeno sul fronte della gestione del conto titoli, quello obbligatorio per effettuare investimenti in azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.
Altra previsione non meno importante è l’obbligo per la vecchia banca di rimborsare al cliente la quota residua di canone già pagato. Per esempio, se all’inizio dell’anno ho pagato in un’unica soluzione un canone di 30 euro per i 12 mesi e al 30 giugno viene effettuato il trasferimento del conto, al cliente devono essere risarciti 15 euro, quelli attinenti al periodo non goduto.