Quando parliamo di socio lavoratore all’interno di una società a responsabilità limitata, facciamo riferimento a due distinte tipologie, il socio prestatore d’opera e il socio dipendente. La caratteristica principale del primo è che l’essere socio e dipendente allo stesso tempo è conseguenza dell’apporto che questi conferisce all’azienda, attraverso la sua prestazione professionale, sia essa di natura impiegatizia o manuale. Essenziale è, quindi, che ricorrano alcune condizioni specifiche, ovvero che il socio sia nelle possibilità di lavorare alle dipendenze dell’azienda, venendo meno tale condizione, esso potrebbe essere escluso dalla società stessa. Non sembra corretto, quindi, parlare di socio come reale lavoratore alle dipendenze dell’azienda, ma piuttosto si tratta di un conferimento in forma di prestazione professionale.
Diverso è il caso del socio come dipendente, che contrariamente al caso precedente, presuppone che vi sia un vero e proprio rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore.
Per fare in modo che la figura sia valida, è necessario che ricorrano tre condizioni.
-Deve essere presente un rapporto di subordinazione tra il socio dipendente e il datore di lavoro.
-La prestazione oggetto del rapporto di lavoro subordinato deve essere continua.
-La prestazione pattuita nel contratto di lavoro deve essere titolo oneroso.
A questo riguardo, l’articolo 2094 del Codice Civile stabilisce quanto segue, Risulta essere prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Visto che è tipico della subordinazione l’essere alle dipendenze delle direttive altrui, dobbiamo escludere che il socio dipendente possa coincidere con la figura dell’amministratore unico della srl, altrimenti egli sarebbe alle proprie dipendenze, ovvero non sarebbe nei fatti un subordinato.
La stessa Cassazione ha stabilito che non è compatibile con lo stato di rapporto di lavoro subordinato l’essere membro del consiglio di amministrazione, qualora non sia provato che il socio dipendente è effettivamente sottoposto al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell’organo di amministrazione della società. Lo stesso dubbio si pone con riferimento a prestazioni di natura intellettuale, che per la loro natura sono difficili da essere considerate alle dipendenze del datore di lavoro e che hanno una discontinuità nell’esecuzione, in termini di orari e giornate di presenza. In altre parole, come abbiamo spiegato in precedenza, il legislatore pretende che la subordinazione sia effettiva De resto la collaborazione coordinata e continuativa non rappresenta un rapporto di lavoro subordinato, almeno non formalmente, per quanto spesso mascheri proprio.
Pertanto, nel caso in cui la natura della prestazione fosse particolare e tale da destare dubbi sulla reale subordinazione al datore di lavoro, bisogna fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della continuità delle prestazioni, dell’osservazione di un determinato orario, del versamento a cadenze fisse della retribuzione, del coordinamento dell’attività da parte del datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di elementi che facciano supporre la sua natura imprenditoriale. Tutti questi elementi concorrono a costituire indizi per capire la reale natura del rapporto di lavoro tra socio dipendente e srl.
Proprio per distinguere un rapporto di lavoro subordinato da uno autonomo, il giudice può fare riferimento alle disposizioni o direttive impartite dalla società, alla loro assiduità e perentorietà, non essendo sufficiente che esse vengano disposte raramente, per fare in modo che il rapporto possa essere definito di tipo subordinato, essendo questo caratterizzato da ordini specifici, reiterati e legati alla prestazione lavorativa, non da mere direttive di carattere generale. Altro elemento essenziale è, poi, che il lavoratore debba effettuare la prestazione personalmente e solo in via eccezionale possa farsi sostituire da terzi. La conseguenza è che anche il socio lavoratore deve essere retribuito in misura fissa, deve avere il diritto alle ferie e seguire un orario determinato.
Dunque, il socio viene considerato anche lavoratore alle dipendenze della srl, a condizione che siano rispettati i criteri per definire il suo rapporto di lavoro di tipo subordinato. In assenza di tali requisiti, egli viene configurato come socio prestatore d’opera.