La scrittura privata non ha una definizione normata dalla legge civile o penale in Italia, ma si fa riferimento a quella dichiarazione proveniente da un soggetto diverso da un pubblico ufficiale, i cui segni grafici attestano la volontà del firmatario. Per fare in modo che la scrittura privata abbia validità legale, quindi, non è indispensabile che essa sia autografa, ossia che il testo sia scritto di pugno dal dichiarante, ma è sufficiente che questi lo firmi.
Indice
Differenze tra Scrittura Privata Autenticata e non Autenticata
La scrittura privata non ha valore di prova, tranne nei casi in cui il dichiarante ne riconosca la sottoscrizione o quando essa viene legalmente riconosciuta.
Esistono due possibili tipi di contestazione: la prima riguarda la veridicità della firma, ossia si contesta che essa sia riconducibile a un certo dichiarante e per questo sarà necessaria una querela di falso. Al contrario, se si contesta la veridicità dell’oggetto, ossia del testo della scrittura, si dovrà agire diversamente.
L’autenticazione è l’attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale, che garantisce che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza e ciò da validità di prova legale alla firma. Inoltre, rende certa anche la data, che in assenza dell’autenticazione dovrà presumersi successivamente all’accadimento degli eventi che rendano sicura la formazione della scrittura privata.
Inoltre, la scrittura privata si considera come riconosciuta, quando è riconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta. Per esempio, se un creditore riconosce una scrittura privata in cui si evince l’avvenuto pagamento di un prestito, essa assume la validità di una prova legale. A nulla varrebbe, nel caso opposto, che essa fosse riconosciuta dalla parte che ha prodotto il documento medesimo.
Un altro caso di riconoscimento di una scrittura privata si ha anche quando la parte contro cui è stata prodotta non la disconosce o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Una volta avvenuto, quindi, il riconoscimento tacito, la scrittura privata assume valore di prova legale.
Una scrittura privata si considera tacitamente riconosciuta anche quando essa è prodotta contro il contumace. Tuttavia, per tutelare la posizione di quest’ultimo, la Corte Costituzionale ha stabilito che in quel caso è necessario che la scrittura gli sia inviata sotto forma di verbale, portandola alla sua conoscenza, in quanto scrittura non menzionata nell’atto di citazione. Inoltre. Il contumace conserva sempre il diritto a presentarsi in qualsiasi momento per disconoscere la scrittura privata prodotta contro di lui.
Al contrario, per disconoscere una scrittura privata è necessario presentarsi alla prima udienza ex art.183 del c.p.c. o alla prima risposta successiva alla produzione, negando in modo formale la propria scrittura o la sottoscrizione. Gli eredi potranno limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del suo autore, in modo che non scatti il riconoscimento tacito.
Dal canto suo, la parte che ha prodotto la scrittura privata potrà rinunciare ad avvalersene in un processo, oppure potrà chiedere che sia riconosciuta, mediante l’attestazione di veridicità tramite la cosiddetta verificazione. Quest’ultima è un particolare giudizio, teso ad accertare la veridicità della scrittura privata.
Vediamo adesso un caso specifico di scrittura privata, che potrebbe intercorrere tra due soggetti, in relazione all’erogazione di un prestito. In questo caso, quindi, le parti sono due: il creditore, ossia colui che ha prestato una certa somma di denaro e il debitore, colui che l’ha ricevuta e che si impegna a rimborsarla nei tempi e nei modi stabiliti nella scrittura privata.
Va sottolineato che questi accordi sono legali, a patto che non avvengano in modo sistematico e professionale, nel senso che un individuo potrà prestare una tantum denaro a un parente o un amico, ma non potrà farlo a livello sistematico, perché svolgerebbe in quel caso attività bancaria, soggetta a una disciplina molto puntuale e soggetta a vari tipi di controlli.
Esempio di Scrittura Privata
Di seguito, vi proponiamo un modello generico di scrittura privata, ricavato da questo fac simile scrittura privata, legata a un rapporto di credito tra due soggetti
Contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c.
L’anno ….. (in lettere) ….. del mese di …. (in lettere) …. giorno …. (in lettere) ….. con la presente scrittura privata il sig. …………. nato a ……………….. il …………….. residente in …………… via ….… n. …. codice fiscale …….. da ora in avanti mutuante,
ed
il sig. …………. nato a ……………….. il …………….. residente in …………… via ….… n. …. codice fiscale …….. da ora in avanti mutuatario,
di comune volontà convengono quanto appresso:
Art. 1 – Oggetto. Il mutuante dà mutuo al mutuatario, che accetta la somma di euro … (… in lettere …) versata in data odierna a mezzo assegno circolare nt n. … emesso dalla banca … all’atto della sottoscrizione della presente scrittura privata.
Art. 2 – Pagamento rateale. Il mutuatario incassa la somma mutuata e si obbliga a restituirla in numero …. (…. in lettere …..) rate mensili/bimestrali/semestrali ciascuna di euro …… (….. in lettere ..…) determinate tramite sistema di calcolo di ammortameno francese al tasso di interesse fruttifero fisso/variabile del … % (….. in lettere ..…) annui.
La scadenza della prima rata avverrà il giorno …. del mese …… dell’anno ……. . Le successive scadenze mensili/bimestrali/semestrali decorreranno dalla data della prima scadenza.
Art. 3 – Luogo del pagamento. Il mutuatario eseguirà i pagamenti in contanti/assegno circolare presso l’indirizzo del mutuante sopra indicato, ovvero mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore del seguente iban: ………………………….
In caso di variazione degli indirizzi delle parti rispetto quelli indicati nella presente scrittura privata e/o dell’iban la parte comunica all’altra i nuovi dati a mezzo raccomandata a/r.
Art. 4 – Estinzione anticipata. E’ permesso al mutuatario estinguere anticipatamente la somma data in mutuo. Il calcolo di estinzione avverrà secondo il sistema di ammortamento francese.
(Comma facoltativo) In caso di estinzione anticipata è dovuta al mutuante una penale pari al … % (…. in lettere …..) del capitale residuo (non indicare la penale oltre il 2%).
Art 5 – Spese della scrittura privata. Le eventuali spese, presenti e future, connesse con la presente scrittura privata sono a carico del mutuatario.
Art. 6 – (facoltativo) Finalità del prestito. La somma mutuata ha la seguente finalità: …… (indicare uno scopo, ad esempio l’acquisto di un bene strumentale, di un intervento chirurgico specialistico, ecc.) …..
La distrazione della somma mutuata per finalità difforme e/o diversa da quella indicata nel presente articolo comporta la immediata risoluzione del presente contratto con il diritto al risarcimento in capo al mutuante.
Luogo e data / Firma del mutuante e firma del mutuatario.