L’obbligo di rilascio dello scontrino fiscale rimane nella nostra legislazione, anche se si sta andando in direzione della sua abolizione. Già oggi esistono alcuni tipi di esercizi commerciali, che possono avvalersi della facoltà di non emettere lo scontrino cartaceo, così come di non tenere un registratore di cassa allo scopo. Gli esercizi che ne hanno diritto devono comunicare all’Agenzia delle Entrate tale esercizio dell’opzione, ottenendo così l’esonero degli adempimenti altrimenti obbligatori.
Sulla base dell’attuale normativa, possono trasmettere telematicamente gli importi pagati dalla clientela la Grande Distribuzione Organizzata, ossia gli esercizi con superficie almeno superiore ai 150 metri quadrati, se sono ubicati in Comuni con popolazione inferi ore a 10000 abitanti, o a 250 metri quadrati, se sono ubicati in Comuni con popolazione residente superiore ai 10000 abitanti.
Sono escluse dall’opzione le imprese con un solo punto vendita, anche se con dimensioni rientranti nei requisiti di cui sopra, con più punti vendita, di cui nessuno possiede i requisiti sopra indicati.
Chi è in possesso dei requisiti, può limitarsi a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, attraverso Entratel o avvalendosi di un intermediario abilitato, gli incassi. Questi devono avvenire per ogni punto vendita e per ciascuna giornata, entro il 15-esimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento.
La sanzione , nel caso di mancato invio dei dati, è pari al 100% dell’imposta per la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali o nel caso siano stati emessi con importo inferiore a quello effettivamente dovuto; da 1.032 a 4.131 euro, per omessa installazione di misuratori fiscali, oltre a sanzioni accessorie, come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio per un periodo compreso tra i 15 giorni e i 2 mesi, aumentati a 2-6 mesi per i casi di recidiva.
Gli esercizi che possono avvalersi della facoltà di trasmettere solo in via telematica i dati relativi agli incassi all’Agenzia delle Entrate non sono più tenuti ad emettere lo scontrino fiscale. Questa precisazione è bene che sia chiara, perché su internet sono comparse spesso reazioni allarmate di clienti di grandi catene di supermercati, inferociti per il fatto che gli fosse stato consegnato uno scontrino non fiscale, lamentando di essere stati così oggetto di truffe, di potenziali sanzioni a loro carico, nel caso di controlli da parte della Guardia di Finanza e sostenendo, quindi, che questi esercizi evaderebbero il Fisco italiano in maniera abbastanza palese.
Nulla di tutto ciò corrisponde a verità. Per prima cosa, il cliente non munito di scontrino fiscale, anche quando l’esercizio è tenuto alla sua emissione, non è più sottoponibile ad alcuna sanzione. Inoltre, il rilascio dello scontrino non fiscale è un pieno diritto esercitato dall’esercente in maniera perfettamente conforme alle norme, perché significa che si è avvalso della facoltà di inviare i dati al Fisco in via telematica.
Cerchiamo di capire allora che valore ha tale scontrino non fiscale. Come indica bene l’espressione, non è valido ai fini fiscali, nel senso che non verrà utilizzato per calcolare quante tasse l’esercizio dovrà pagare allo stato. Esso viene emesso, quindi, solo per consentire al cliente di verificare quanto abbia speso e per fargli controllare voce per voce. In sostanza, si tratta di un servizio resogli gratuitamente, quando in molte realtà straniere non viene rilasciato niente al cliente.
A questo punto, sorge spontanea nelle teste dei clienti la domanda se lo scontrino non fiscale valga come garanzia per i casi di restituzione della merce o casi simili. La risposta è certamente affermativa. I diritti dei consumatori non dipendono dalla tipologia fiscale di appartenenza dell’esercizio commerciale. Sullo scontrino non fiscale, quindi, troverai ugualmente i dati che si riferiscono all’esercente e grazie ai quali si ha la prova dell’avvenuto acquisto.
Potrebbe accadere, invece, che non siano indicati sullo scontrino i dati fiscali dell’esercizio, così come le voci potrebbero essere accorpate in categorie più grandi, non avendo la visualizzazione dei singoli acquisti. Questo potrebbe accadere, per esempio, per la vendita di generi alimentari, anche se parliamo di casi non frequenti.
Resta semmai la rabbia degli esercenti non rientranti nei requisiti formali per accedere all’opzione, in quanto giustamente ritengono di essere discriminati in favore della grande distribuzione, tenuti, peraltro, ad adempimenti, quali la tenuta di un misuratore fiscale, obbligo a cui non sono sottoposti gli altri.
Le stesse associazioni dei consumatori lamentano ciò che definiscono una giungla degli scontrini, dato che esistono varie forme di rilascio delle ricevute fiscali o meno. Già oggi, in verità, presso bar e tabaccherie, il 95% dei prodotti venduti non necessita dell’emissione dello scontrino fiscale, perché scontano altrimenti il pagamento delle imposte. Si pensi all’acquisto di un quotidiano o di un pacchetto di sigarette.
Per cercare, in casi più importanti, di avere il massimo della protezione, in tema di diritti dei consumatori, si consiglia, indipendentemente dalla tipologia dello scontrino rilasciata, di effettuare acquisti online o avvalendosi di una carta di credito o del bancomat, in modo da lasciare traccia dei pagamenti, ovvero prove da esibire contro il negoziante, in caso di disguido.