La nota di credito è un documento molto importante per la vita di un’azienda, perché ci permette di evitare di pagare imposte già versate e consente agli uffici preposti di evitare di contabilizzare due volte una stessa transazione.
Da un punto di vista pratico, è simile a una fattura, ma il suo significato, fiscalmente parlando, è molto diverso. Pensiamo, ad esempio, all’emissione di una fattura per la vendita di merce che non ci è stata ancora pagata, perché il cliente non ha provveduto a saldare entro i termini; oppure s’immagini di inviare a un cliente merce in sostituzione di altra precedentemente da questi acquistata, ma risultata difettosa. Anche in questo caso, quindi, bisogna evitare di emettere una nuova fattura, cosa che ci farebbe pagare due volte le imposte su una medesima transazione.
Come si compila una nota di credito? Iniziamo col dire che non è necessario alcun modulo particolare. E’ sufficiente prendere un foglio bianco, scrivere in alto a destra la dicitura “Nota di credito n° …”, seguita dal numero progressivo della serie di note. Se quella che stiamo per emettere è la prima, indicheremo il numero “1”.
Nella parte iniziale della nota dobbiamo riportare i dati identificativi dell’azienda: nome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, numero di partitiva IVA. Più in basso dovremo fare la stessa cosa con i dati del cliente, sia esso una persona fisica o giuridica.
A questo punto, nel corpo centrale del foglio dobbiamo inserire il codice della merce a cui facciamo riferimento; la sua descrizione; il suo valore, più l’IVA eventualmente da aggiungere e la quantità, espressa in pezzi o unità di misura, come peso, lunghezza, etc.
Infine, bisogna indicare la somma, comprensiva delle tasse, e apporre sul documento il timbro della ditta per evitare falsificazioni e per avere certezza della sua validità. Il timbro deve contenere la data.
La nota deve essere registrata come una comune fattura, anche se ricordiamo che non ne ha lo stesso valore ai fini fiscali. Se viene consegnata al cliente è opportuno tenere una copia per sé.
L’articolo 26 del D.P.R.633/72 elenca i casi in cui sia possibile per l’azienda emettere una nota di credito: dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, rescissione o risoluzione del contratto, applicazione di abbuoni o sconti previsti dal contratto stesso, mancato pagamento totale o parziale a seguito di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose. L’indicazione del suddetto articolo nella causale (“emissione della nota ai sensi …. “) è consigliabile, insieme alla motivazione specifica dell’emissione.
A differenza delle note di debito, l’emissione delle note di credito è facoltativa. La ragione è semplice: essa è una garanzia per il contribuente, al quale, pertanto, converrà provvedere alla scrittura della nota.
La normativa prevede che l’emissione debba avvenire entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, nei casi in cui la variazione dell’imponibile sia derivata da accordo sopravvenuto tra le parti. Le stesse norme, però, indicano i casi per i quali è possibile travalicare il limite massimo di un anno: trattasi dei casi sopra citati, ai quali si aggiungono altre situazioni, nelle quali è possibile imbattersi e su cui è stata interpellata l’Agenzia delle Entrate. In sintesi, essi sono i seguenti: conversione di decreti legge; vendita ai sensi dell’art.1401 del codice civile; agevolazioni prima casa; fattura in sospensione di imposta emessa verso enti pubblici.
Partiamo dal primo caso: può accadere che un decreto legge possa non essere recepito da una legge di conversione o che possa essere modificato da quest’ultima. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in questi casi, se si determina un aggravio di imposta a carico del contribuente, la possibilità di emettere una nota di credito senza limiti temporali.
Risulta essere frequente nelle compravendite immobiliari stipulare un preliminare di acquisto, ai sensi dell’art.1401 del c.c., indicando un acquirente generico (“persona da nominare”) o un nominativo che non sarà, poi, l’acquirente effettivo, indicato in seguito nel rogito notarile. In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile annullare le fatture emesse in precedenza, attraverso note di credito, che di fatto consentono la loro riemissione in favore dell’acquirente effettivo.
La nota di credito è altresì consentita senza limiti di tempo, quando l’acquirente o committente abbia ottenuto i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste per la prima casa, prima della stipula dell’atto notarile o alla consegna dell’immobile. Parliamo, in particolare, della possibilità di avvalersi dell’IVA agevolata al 4%, anziché del 10% applicata su acconti, caparre e altro.
Infine, è possibile emettere una nota di credito anche oltre l’anno, qualora sia stata emessa una fattura verso enti pubblici per pagamenti in parte o in tutto non saldati. La previsione è giustificata dal fatto che l’IVA è dovuta sull’effettivo incasso, se ci si è avvalsi dell’IVA ad esigibilità differita. A questo punto, l’imposta deve essere versata all’atto del pagamento da parte dell’amministrazione pubblica. Al contrario, se si è optati per l’esigibilità immediata dell’imposta, restano fermi i tempi previsti dalla normativa generale.