La fede di deposito è un titolo di credito, rappresentativo di merci, che assegna al possessore il diritto di ricevere le merci in essa specificate. Esso ha anche il diritto di possesso sulle medesime e quello di disporne tramite trasferimento del titolo, ma non anche la proprietà, che si acquisisce solo con la disponibilità materiale dei beni. La conseguenza è che il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sui beni non hanno efficacia, se non insiste sul titolo indicante il loro possesso. La fede di deposito, così come la nota di pegno, sono trasferibili mediante girata, sia unitamente che separatamente. Dunque, il possessore della fede di deposito e della nota di pegno ha il diritto di vedersi riconsegnati i beni indicati sui due titoli, sempre che paghi i diritti di magazzinaggio e doganali.
Si tratta anche di un diritto letterale, nel senso che il debitore non può opporre al possessore eccezioni relative ai suoi rapporti con i precedenti possessori o alla illiceità o inesistenza della causa, sempre che il possessore sia in buona fede e non abbia agito con il preciso scopo di recare un danno al debitore.
Il possessore della sola fede di deposito non ha il diritto di vedersi riconsegnare le merci indicate nel titolo, a meno che non depositi al creditore pignoratizio la somma dovuta, e il possessore della sola nota di pegno può chiedere la vendita della cosa, sempre che abbia levato il protesto nei casi di inadempienza contrattuale del debitore. Dopo avere proceduto alla vendita, può anche agire con azioni di regresso nei confronti dei giranti.
Tecnicamente, la fede di deposito è un documento cartaceo recante filigrana e che individua il magazzino dove avviene il deposito delle merci. Essa deve contenere la sottoscrizione dell’esercente, oltre a nome, cognome, ditta o domicilio del depositante o del terzo designato, luogo del deposito, natura e quantità delle cose depositate, eventuale pagamento dei diritti doganali o della polizza assicurativa, nome dell’eventuale perito o stimatore, nel caso in cui la merce sia stata sottoposta a perizia o stima.
Alla fede di deposito va allegata la nota di pegno, che contiene le stesse indicazioni e che va staccata insieme alla prima da un unico registro madre a figlia, dovendosi conservare presso il magazzino.
La materia è regolata dall’art.1790 del Codice Civile, I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante, il luogo del deposito, la natura e la quantità delle cose depositate e gli estremi atti a identificarle, se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
La fede di deposito, unitamente alla nota di pegno, agevola la circolazione delle merci, in quanto ne consente il trasferimento della proprietà con la sua circolazione, senza che la merce, quindi, venga di continuo spostata da un luogo all’altro, ne consegue anche, però, che tali titoli debbano essere dettagliati per consentire l’individuazione del depositante.
In dottrina, ormai questi due documenti vengono considerati titoli di credito, dai quali si differenziano, tuttavia, rispetto al loro significato in senso stretto, essendo titoli rappresentativi o dispositivi o di tradizione, nel senso che rappresentano le merci in essi individuati, consentendone l’individuazione, a differenza dei titoli di credito veri e propri, che attestano il diritto per il possessore di ricevere le quantità di merci indicate. Sono anche definiti di deposito per sottolinearne la causale legata a un sottostante rapporto di deposito, contrariamente ad altro documenti, come quello di trasporto, che riflette per l’appunto il trasferimento di merce da un luogo all’altro.
L’emissione di questi titoli non altera la natura e gli effetti del contratto di deposito nei magazzini generali, ma interviene sulla legittimazione del possessore dei medesimi, in quanto il magazzino generale è tenuto a consentire non al depositante, ma al titolare della fede di deposito e della nota di pegno a disporre delle cose depositate. Nel caso in cui un soggetto possedesse solamente la fede di deposito, questi potrebbe disporre dei beni depositati, mentre il titolare della sola nota di pegno vanterebbe solo un diritto reale su di esse.
L’emissione di tali documenti è prevista solamente per i magazzini generali autorizzati e la legge sanziona penalmente chi emette tali titoli senza averne il diritto. Tuttavia, nonostante sia illecita, tale emissione eventualmente non comporterebbe l’invalidità del titolo, non essendo requisito essenziale che venga emesso da parte di un soggetto autorizzato. La disciplina è così rigida per ragioni di ordine pubblico, in quanto la circolazione di documenti rappresentativi di merci depositate presuppone l’esistenza del complesso di quegli apparati di vigilanza a tutela del creditore, cosa che non si avrebbe nel caso in cui un magazzino generale emettesse i titoli sprovvisto di autorizzazione.