Il Decreto Salva Italia del 6 dicembre 2011 ha introdotto in Italia un limite all’uso del contante per somme a partire dai 1000 euro. Ciò significa che nel nostro paese sono possibili in contanti solo pagamenti fino alla cifra di 999 euro, mentre per le somme di importo superiore è previsto l’obbligo di rendere il pagamento tracciabile.
Le nuove norme sono finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro, ma anche e forse, soprattutto, dell’economia sommersa, piuttosto diffusa nel nostro paese. La logica consiste nel fatto che se oltre un certo limite viene vietato e sanzionato l’uso del contante, non sarebbero più possibili i pagamenti, ad esempio, per un lavoratore assunto in nero o quelli che dovrebbero sfuggire anche solo in parte al fisco.
Per questo, sono stati disposti alcuni accorgimenti, che hanno reso tale obbligo nei fatti stringente, tanto che si parla di ammorbidire la normativa, attualmente la più severa in Europa e non solo, dato il basso limite da cui scatta il divieto.
I libretti di assegni bancari e postali, e i vaglia postali e cambiari devono essere rilasciati con la clausola non trasferibile. Gli assegni devono sempre indicare la causale del pagamento e il nome o la ragione sociale del destinatario, in modo che si sappia sempre chi paga chi e per cosa. Il cliente può chiedere per iscritto alla propria banca il rilascio dei suddetti libretti in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, ma pagando un’imposta di bollo di 1,50 euro. In ogni caso, per gli assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importi pari o superiori ai 1.000 euro è obbligatoria la clausola di non trasferibilità. Inoltre, la banca è tenuta a registrare i dati di coloro che hanno richiesto l’emissione degli assegni in forma libera, sia gli estremi identificativi di chi si è presentato per l’incasso, i quali andranno comunicati alle autorità pubbliche. Non è più consentita la circolazione di assegni con la dicitura “a me medesimo”, i quali possono essere girati solo alla banca per l’incasso.
I libretti di deposito al portatore o quelli al portatore emessi dalle Poste non potranno avere un saldo pari o superiore ai 1000 euro. Nel caso in cui tale saldo venisse raggiunto, il possessore ha tempo 30 giorni per comunicare alla banca o a Poste Italiane gli estremi identificativi e per trasformare tale libretto dal portatore a nominativo. Per dati identificativi intendiamo la comunicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo di documento esibito e relativo numero, ragione sociale, se si è un soggetto diverso da persona fisica, quindi, sede legale e codice fiscale o partita IVA.
Sono ancora oggi possibili alcuni pagamenti per importi superiori ai 1.000 euro in contanti. Ad esempio, quelli verso gli operatori di commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo, queste ultime in relazione ai pagamenti effettuati dai cittadini stranieri non residenti in Italia ed entro il limite dei 15.000 euro, nonché quelli verso i cambia-valute. In quest’ultimo caso, la somma limite è di 2.500 euro.
Non è, invece, consentito nemmeno sotto la soglia dei 1.000 euro il pagamento in contanti del canone di locazione, se lo si deve verso un immobile familiare. Risulta essere ancora consentito solo verso le locazioni commerciali e le residenze pubbliche.
Il divieto si ha non solo verso un pagamento pari o superiore ai 1.000 euro in un’unica soluzione, bensì anche frazionato.
Che cosa dovrebbe fare, quindi, un soggetto che deve effettuare un pagamento di importo almeno pari a 1.000 euro. Esso deve rendere tale pagamento tracciabile, nel senso che deve passare per il tramite di una banca, delle Poste o facendo uso di una carta di credito o altra carta di pagamento rilasciata dalle banche o da Poste Italiane. Questo farà sì che il pagamento sia registrato e, pertanto, sarà monitorabile dalle autorità pubbliche per eventuali accertamenti, essendo noti così gli estremi identificativi sia di chi effettua il pagamento, sia di chi lo riceve, così come in genere viene evidenziata anche la causale.
Risulta essere’ evidente che le nuove norme hanno reso più complicato anche l’uso delle carte di credito prepagate anonime, che fino a qualche anno fa venivano emesse con maggiore facilità, mentre attualmente sono nei fatti estinte. L’emissione di una carta di pagamento, infatti, presuppone sempre che la banca registri all’atto dell’erogazione i dati del soggetto che si presenta a ritirarla, anche se si tratta di una carta usa e getta. Quando anche fosse ancora in circolazione qualche carta di pagamento non nominativa, essa prevede limiti di plafond, ossia delle somme massime utilizzabili, così come dei pagamenti effettuabili, che nel caso delle carte cosiddette “usa e getta” non possono essere superiori ai 1.000 euro.
Tutte le violazioni delle norme Antiriciclaggio sono punite con una sanzione amministrativa non inferiore ai 3.000 euro e le banche sono tenute a denunciare alle autorità le presunte violazioni dei loro clienti.