L’Aspi è una tutela contro l’evento della disoccupazione, a partire dal 1 gennaio 2013. Essa sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione, ad esclusione di quella prevista per i lavoratori agricoli.
L’Aspi viene erogata in favore dei lavoratori che perdano involontariamente il posto di lavoro. Essa spetta anche agli apprendisti, ai soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, al personale artistico con lavoro dipendente, ai dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione.
Non ne hanno diritto i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per attività stagionali.
Cosa bisogna fare, nei casi in cui si ha diritto all’Aspi? Bisogna recarsi al Centro per l’Impiego dell’ambito territoriale in cu si ha il domicilio e rendere una dichiarazione, che attesti l’attività lavorativa svolta e la disponibilità immediata ad accettare lo svolgimento di un’altra attività. Ovviamente, si vede essere nello stato di disoccupazione involontaria, ovvero non a seguito di dimissioni o di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha, invece, ugualmente diritto all’indennità, nei casi di dimissione durante il periodo tutelato della maternità, ovvero per giusta causa.
E anche la risoluzione consensuale del contratto di lavoro non impedisce di ottenere l’indennità, se avvenuta a causa del trasferimento del dipendente presso una sede distante almeno 50 km dalla residenza del lavoratore stesso e/o raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi pubblici. Lo stesso dicasi se la risoluzione è avvenuta nell’ambito di una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Si può richiedere l’Aspi, se è trascorso almeno un biennio dal versamento del primo contributo utile contro la disoccupazione. I due anni si calcolano a ritroso, prendendo come riferimento la data del primo giorno di disoccupazione. In questi due anni, è necessario che il lavoratore abbia al suo attivo almeno un anno di contribuzione contro il rischio di disoccupazione. Non necessariamente essa deve essere stata versata. A tale fine, sono valide tutte le settimane, nelle quali è stata erogata al dipendente una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali richiesti.
Ai fini del calcolo, si considerano i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e Aspi versati durante il rapporto di lavoro; i contributi figurativi versati per la maternità obbligatoria, se risulta già versata la contribuzione all’inizio dell’astensione dal lavoro, per i periodi di congedo parentale indennizzati e usufruiti durante il rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all’estero, siano essi appartenenti all’Unione Europea o convenzionati con l’Italia; i periodi di malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare.
Per avere il diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Aspi è necessario presentare la richiesta all’Inps, esclusivamente per via telematica, attraverso il canale web, accedendo con il codice PIN al portale dell’istituto; tramite il Contact Center gratuito da rete fissa, digitando il numero 803164, oppure a pagamento da rete mobile il numero 06164164; o ancora tramite i patronati.
La domanda deve essere presentata entro i due mesi dalla decorrenza del periodo utile alla maturazione del diritto all’indennità, ovvero a decorrere dall’ottavo giorno dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro o dalla data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria; dalla data di riacquisto della capacità lavorativa, nei casi di malattia o infortunio, entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; dall’ottavo giorno della fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso; dal trentottesimo giorno dalla data di cessazione del lavoro per licenziamento per giusta causa.
L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la richiesta è presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta, se è stata presentata dopo l’ottavo giorno.
A partire dall’1 gennaio 2015, l’Aspi viene erogata per un periodo di 10 mesi per i lavoratori di età anagrafica inferiore ai 50 anni; per un periodo di 12 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e per 16 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni.
L’indennità è erogata nella misura del 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, se essa risulta pari o inferiore all’importo stabilito dall’Istat e rivalutato annualmente. Per il 2014, esso era pari a 1.192,98 euro. La prestazione non può superare il limite massimo fissato annualmente per legge.
Per le retribuzioni medie mensili superiori ai 1.192,98 euro, l’indennità risulta pari al 75% di quest’ultimo importo più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile del lavoratore e i 1.192.98 euro fissati dall’Istat per l’anno 2014.
L’indennità viene ridotta del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un altro 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Il pagamento è mensile e comprende gli assegni familiari, se spettanti. Può essere accreditato su conto corrente o libretto postale o essere riscosso tramite bonifico postale.