L’indennità di disoccupazione ordinaria è una prestazione previdenziale dell’Inps, che spetta ai lavoratori subordinati, anche a domicilio, nei casi di licenziamento, di sospensione del lavoro o a seguito della scadenza di un contratto. E’ ammessa l’indennità anche nei casi di dimissioni del lavoratore, se avvenute in conseguenza di discriminazioni o molestie sul posto di lavoro.
La prestazione è prevista per la durata massima di 8 mesi fino all’età di 49 anni del lavoratore e fino a 12 mesi per i beneficiari di età superiore. L’entità della prestazione è commisurata alla retribuzione media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge. Essa è pari al 60% per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e per gli over 50 è fissata al 40% per i restanti 4 mesi in più a cui hanno diritto.
La legislazione, tuttavia, è stata sottoposta a radicale modifica proprio di recente e gli anni 2014 e 2015 si configurano quali di transizione verso la cosiddetta “Aspi”, la nuova prestazione prevista per tutti i lavoratori dipendenti, che entrerà a regime dall’1 gennaio 2016. A seguito delle modifiche normative, si ha che nell’anno 2014 i lavoratori fino ai 50 anni di età possono beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione per un periodo massimo di 8 mesi, che sale a 12 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a 14 mesi per quelli di età ancora superiore.
Per l’anno 2015, gli under-50 potranno beneficiare di un massimo di 10 mesi, quelli tra i 50 e i 55 anni fino a 12 mesi e sopra i 55 anni si ha diritto all’indennità ordinaria fino a 16 mesi.
La prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile lorda ai fini Inps dei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi; scende al 60% per i mesi successivi fino al dodicesimo e al 45% per i mesi successivi al dodicesimo.
Quanto ai limiti massimi fissati per legge, la prestazione sarà pari al 75% (e a scalare nel tempo), nei casi di retribuzione media nell’anno 2014 fino a 1.192,98 euro. Per le retribuzioni maggiori, si applica un’addizionale del 25% e relativa alla differenza tra la retribuzione mensile e i suddetti 1.192,98 euro.
La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento o della cessazione del rapporto di lavoro, se la richiesta è presentata dal lavoratore al Centro per l’impiego del proprio comune di residenza entro i primi otto giorni. Se così non fosse, l’indennità sarà erogata a decorrere dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda, che avviene tramite il modulo DS21 AspI domanda disoccupazione Inps, scaricabile online in formato pdf sul sito dell’Inps o presso il Caf, allegando la dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro, contenente i periodi lavorativi svolti, nonché, tra gli altri, anche la dichiarazione di responsabilità del lavoratore di essere disoccupato.
Quali requisiti bisogna possedere per accedere alla prestazione? E’ necessario che il lavoratore abbia versato 52 settimane di contributi nei due anni precedenti alla richiesta. A tale fine, però, sono convalidati anche i contributi figurativi, come quelli per astensione dal lavoro per maternità, per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, per il servizio militare o civile, purché prima della chiamata alle armi il lavoratore abbia versato almeno 24 settimane di contributi effettivi, per periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati, per i casi di congedo per infortunio grave, per i periodi di assenza fruiti per curare un figlio con handicap, per i periodi di malattia non indennizzata, etc.
L’indennità viene erogata mensilmente con bonifico bancario o alla posta o presentandosi all’ufficio postale, esibendo il mandato inviato dall’Inps. Nei casi in cui ci si avvale del bonifico, obbligatorio se la somma da accreditare mensilmente sia superiore ai 999 euro, è necessario fornire il codice Iban all’atto della presentazione della domanda al Centro per l’impiego o al Caf.
Nel caso si abbia diritto a una seconda indennità, è necessario che trascorra il cosidetto “anno mobile”, ossia che trascorrano almeno 365 giorni dalla prima prestazione.
La prestazione cessa nei seguenti casi: quando si sono beneficiate di tutte le giornate spettanti; quando si contrae un rapporto di lavoro o si da vita a un’attività autonoma senza previa comunicazione all’Inps; se si raggiungono i requisiti per il percepimento della pensione di vecchiaia o di anzianità; se si opta per l’assegno di invalidità; se ci si rifiuta di essere reinserito nel mercato del lavoro con un progetto individuale; quando non si accetta un nuovo lavoro dall’inquadramento retributivo non inferiore al 20% rispetto alla mansione precedente; quando non si accetta di essere impiegato in lavori di pubblica utilità; infine, quando si viene cancellati dalle liste di disoccupazione.
Risulta essere, invece, possibile conservare l’indennità, quando si gode di un contratto di collaborazione occasionale, purché il reddito netto nell’anno solare, esclusi i contributi Inps, non superi 3.000 euro. Lo stesso dicasi per i contratti di lavoro parasubordinati (cosiddetti co.co.pro), purché il reddito annuo non superi gli 8.000 euro. Nei casi di lavoro autonomo, il limite viene fissato in 4.800 euro. Se i limiti vengono rispettati, l’indennità viene decurtata dell’80% dei proventi dichiarati.