La fattura differita è prevista da molto tempo nella nostra legislazione, anche se recentemente è stata ampliata la casistica per il suo uso. La differenza tra una fattura differita e una normale fattura si ha nei tempi della sua emissione, rispetto al momento in cui è stato venduto il bene o effettuato il servizio, oltre che rispetto alla data del pagamento. Dicevamo che sono stati ampliati i casi, in cui è possibile ricorrere all’emissione della fattura differita. Se in passato essa era limitata alla cessione di beni, ormai può essere utilizzata anche in relazione alla prestazione di servizi, grazie alla Legge di stabilità 2013.
La fattura differita è andata incontro alle esigenze di economicità delle imprese. Infatti, si immagini di effettuare nell’arco dello stesso mese solare diverse prestazioni per lo stesso cliente o di vendergli beni in date differenti. In teoria dovremmo emettere di volta in volta la fattura. Al contrario, con questo strumento possiamo rinviarne l’emissione in un’unica data e raggrupparli in un’unica fattura, che va emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo alle avvenute prestazioni di servizi o cessioni di beni.
Sorge, tuttavia, un problema di carattere burocratico. Visto che l’IVA va liquidata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, in teoria potremmo emettere la fattura differita il 15 del mese e liquidare l’IVA il giorno seguente, cosa alquanto difficile da ipotizzarsi. Pertanto, è diventata pratica comune tra le imprese emettere la fattura differita in un’unica data, riassuntiva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ma alla fine del mese solare a cui fanno riferimento le suddette operazioni, in genere, nell’ultimo giorno lavorativo del mese, in modo da avere tutto il tempo possibile per procedere al calcolo prima e alla liquidazione dopo dell’IVA, sia essa al netto a credito o a debito.
Facciamo un esempio, vendo a Tizio 10000 euro + IVA di merce il 10 giugno, 5000 euro + IVA il 18 giugno, 3000 euro + IVA il 25 giugno e altri 2000 euro + IVA il 29 giugno. La nostra impresa potrà decidere di emettere di volta in volta la fattura, oppure più comodante di raggruppare i pagamenti in un unico documento fiscale. Nel nostro caso, la merce venduta è di 20000 euro + IVA complessivamente. Si potrebbe optare per emettere una fattura differita il 30 giugno, restando all’interno dello stesso mese solare, oppure di farlo il mese successivo, ma non oltre il 15 di luglio. La scelta dipenderà dall’organizzazione interna della società. Se la fatturazione è stata bassa nel mese, allora si potrebbe propendere all’emissione anche a ridosso della scadenza,altrimenti converrebbe alla fine del mese di riferimento delle operazioni svolte.
Per fare in modo che sia possibile il raggruppamento delle operazioni in un’unica fattura, è necessario da un punto di vista legale, che esse siano state compiute nell’arco dello stesso mese solare e nei confronti dello stesso soggetto e che siano tutte comprovate da idonea documentazione. Quanto a quest’ultima, potrebbe trattarsi di un contratto, di documenti d’intervento, di rapporti giornalieri o simili.
La fattura differita può essere emessa anche nei confronti di soggetti passivi residenti in un altro stato dell’Unione Europea, purché non soggetti all’imposta ai sensi dell’art.7 ter del D.P.R. 633/72.
Per quanto concerne la cessione di servizi, è necessario che essi siano comprovati da documenti di trasporto o da altro documento idoneo all’identificazione del soggetto verso il quale abbiamo ceduto la merce, come potrebbe essere una lettera di vettura. Potrebbero valere anche gli scontrini o le ricevute fiscali, solo se sono stati integrati opportunamente.
Nel caso di cessioni all’interno dell’Unione Europea, valgono le stesse regole e la data di riferimento è quella della partenza o spedizione dall’Italia, se si tratta di vendite, o da un altro stato comunitario, se si tratta di acquisti.
Non va fatta confusione tra la fattura differita e la cosiddetta fattura super differita. In questo caso, si ha una situazione di triangolazione, per cui il promotore emette la fattura in nome del proprio cliente o cessionario, in favore del cliente di questo. In questi casi, il promotore della triangolazione ha diritto a emettere la fattura super differita entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.
A questo punto, non ci resta che elencare gli elementi che bisogna riportare su una fattura differita. Se essa viene emessa per la cessione di beni, servono i numeri e le date dei singoli documenti di consegna. Le date possono essere anche quelle della compilazione dei documenti, che ovviamente si hanno prima della consegna dei beni. Non è necessario, invece, indicare anche la data dell’effettiva spedizione.
Se la fattura differita viene emessa per la prestazione di servizi, bisogna che contenga nel dettaglio le operazioni eseguite, per cui si devono indicare i riferimenti ai documenti richiesti per la fatturazione differita, anche nel caso in cui le prestazioni siano già state liquidate.