La quietanza è una dichiarazione del creditore che attesta che l’obbligazione è stata adempiuta, ovvero che il debitore ha provveduto a pagare la somma indicata nella fattura. Con tale dichiarazione e annessa firma del soggetto attivo del rapporto, il debitore viene liberato da ogni altra pretesa, relativa alla fattura emessa.
Per fare in modo che la fatturata quietanzata sia considerata valida, essa deve riportare la prestazione eseguita con esattezza e l’obbligazione a cui fa riferimento. La quietanza deve essere rilasciata in forma scritta, come atto pubblico o scrittura privata. Una volta consegnata al debitore, essa diventa a tutti gli effetti una prova documentale dell’adempimento all’obbligazione, mettendo al riparo il debitore da un’eventuale pretesa illegittima. In sostanza, la quietanza di una fattura ha il valore di una confessione dell’avvenuto pagamento.
Una fattura quietanzata deve riportare la causa specifica del pagamento, in modo che sia risolto qualsiasi dubbio che potrebbe sorgere intorno ad essa. Fatto importante: deve obbligatoriamente essere riportata la dicitura pagato. Un altro elemento che non può mancare è l’indicazione della somma quietanzata. Se tutti questi elementi compaiono sulla fattura, allora essa è valida ai fini della quietanza.
Accade in diverse occasioni che su una fattura troviamo indicata la parola pagato. Avvertiamo da subito che in questi casi, l’obbligazione non può essere considerata adempiuta, perché la sola scritta di cui sopra non fornirebbe le garanzie necessarie per comprendere se il pagamento sia stato parziale o totale, generando possibilmente confusione. Inoltre, nessuno ci dice che a avere apposto tale termine sia stato effettivamente il creditore e non altri.
Dunque, la fattura quietanza, in quanto prova documentale dell’avvenuto pagamento, deve essere conservata con cura dal debitore, dato che si tratta di una confessione in suo favore e lo ripara da pretese illegittime del creditore. Una situazione di questo genere si ha quando si acquista, ad esempio, un bene che presenta un qualche difetto e si perde la fattura quietanzata. In questi casi, non si può più dimostrare di avere pagato regolarmente l’acquisto, per cui il venditore, che è anche il creditore del bene, non è dovuto a soddisfare alcuna nostra richiesta di risarcimento o di sostituzione del prodotto difettoso. A rigore, infatti, non esisterebbe nemmeno la prova che sia avvenuto l’acquisto stesso.
L’efficacia probatoria della fattura quietanzata, munita di tutti gli elementi sopra indicati, è stata confermata dalla Sezione II della Corte di Cassazione, che ha così respinto il ricorso di un legale, che lamentava il mancato pagamento della parcella di un cliente, nonostante avesse emesso una fattura con sopra scritto per quietanza. Tale documento assume il valore di prova stragiudiziale, secondo i giudici.