In questa guida affrontiamo il tema della distribuzione degli utili da parte di una società a responsabilità limitata, Srl. Si tratta evidentemente di un’uscita di denaro in favore dei soci, per cui bisogna per prima cosa assicurarsi che questa operazione sia possibile, e ciò a tutela degli interessi di altri soci, che magari vantano diritti o privilegi, dei creditori, che potrebbero vedersi ledere il diritto a riscuotere i crediti, e del Fisco, il quale ha dal canto suo la necessità di vedersi riconosciuto il versamento delle imposte dovute.
Per questo motivo, il legislatore ha previsto il previo soddisfacimento di alcune condizioni prima che una Srl possa distribuire utili. Per iniziare, sulla base dell’art.2430 del Codice Civile, bisogna accantonare a riserva legale almeno il 5% degli utili maturati nell’esercizio e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale. Secondariamente, la società deve rispettare gli eventuali vincoli di destinazione fissati in statuto, oppure i diritti e privilegi di alcuni soci. Tra questi, risulta necessario fare attenzione ad alcune categorie di privilegi azionari nella distribuzione, come quelli che potrebbero riguardare soci finanziatori, soci fondatori e amministratori delegati o dipendenti.
L’art.2433 c.c. stabilisce il divieto di distribuzione di utili non effettivamente conseguiti e approvati sulla base di un bilancio sociale. Se si registra una perdita di capitale sociale, gli utili non possono essere distribuiti fino a quando tale perdita non sarà coperta o il capitale sociale non verrà ridotto nella medesima misura. I dividendi riscossi dai soci in buona fede, sulla base di un bilancio sociale regolarmente approvato e dal quale risultino maturati utili netti, non sono ripetibili.
Esistono altri vincoli, previsti dal Codice Civile, che impediscono la distribuzione degli utili in una srl. Uno di questi riguarda la sussistenza nell’attivo dello Stato Patrimoniale di voci di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo o di pubblicità, qualora non siano state ancora costituite apposite riserve a loro copertura. Un altro caso di divieto si ha con l’emissione di un prestito obbligazionario in misura superiore al 200% del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili, sempre se non siano state costituite apposite riserve per la copertura delle eventuali perdite.
La delibera assembleare con la quale si decide di distribuire gli utili con l’approvazione del bilancio deve avere come oggetto l’importo da distribuire, la data entro cui provvedere al pagamento e la natura e l’importo del credito d’imposta eventualmente distribuito ai soci. In realtà, non è sempre necessario che la Srl maturi un risultato netto positivo nell’esercizio per distribuirlo, in quanto è sufficiente che vi siano riserve di utili disponibili, ovvero libere e non in sospensione d’imposta, cioè tassate all’atto della loro distribuzione.
Effettuata la verifica preliminare, sarà redatto il verbale dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel quale sarà definita la destinazione dell’utile e la distribuzione eventuale di questi. A questo punto, nel verbale dovrà anche essere riportato l’importo che verrà distribuito e i tempi entro cui si procederà all’effettiva distribuzione. Tali informazioni dovranno essere riportate nel bilancio di esercizio e nella nota integrativa. La delibera di approvazione deve essere depositata presso la Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni, mentre il verbale deve essere depositato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni. Il verbale sarà riportato successivamente nel libro delle adunanze e delle decisioni assembleari per le srl. Infine, si devono redigere due copie del verbale, apponendovi le marche da bollo ogni 4 facciate o ogni 100 righi scritti, se si utilizzano fogli non a uso bollo.
Quanto alla documentazione da non dimenticare, vi sono il modello 69 per la comunicazione e la consegna degli atti societari, la quietanza di pagamento con il modello F23, il verbale in originale o in copia di quello stampato sul libro verbali assembleari e firmato in originale da coloro che lo hanno firmato e eventuale delega, nel caso in cui stiate agendo in rappresentanza dei vostri clienti.
Entro 20 giorni dalla delibera assembleare, sarà necessario versare l’imposta di registro da 200 euro, utilizzando il codice tributo 109T e la causale RP. Se non è stata rispettata la scadenza fissata per il pagamento dell’imposta di registro, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, istituto che consente di minimizzare la sanzione, versando l’imposta di propria spontanea volontà. Prima si paga e più bassa sarà l’aliquota applicata. In caso contrario, la sanzione piena varia da un minimo del 120% a un massimo del 240% della cifra, oltre agli interessi legali. Con il ravvedimento operoso, nei primi 14 giorni di ritardo, la sanzione sarà pari solamente allo 0,2% per ogni giorno di tardivo pagamento.
Quanto alla tassazione applicata ai dividendi, questa varia a seconda che la partecipazione del socio sia qualificata o meno, sulla base della residenza fiscale della società erogatrice e della natura del soggetto.