Il decreto ingiuntivo a partire dal 30 giugno 2014 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, per effetto del Decreto legge 179, art.16 bis, comma 4 del 2012. Si tratta di una novità importante per la giustizia italiana, tesa non solo a smaltire il carico di lavoro negli uffici dei tribunali, ma anche a ridurre drasticamente l’uso della carta e i relativi oneri. Già nel 2012, anno di emanazione del decreto, si stimava che il 60% dei decreti ingiuntivi veniva emesso in modalità telematica e che presso il Tribunale di Milano i tempi di emissione si abbassavano notevolmente da 45 a 6 giorni.
Il decreto ingiuntivo telematico può essere predisposto con qualsiasi redattore di testi e successivamente va convertito in formato pdf senza scansione. Il nome del file non deve contenere caratteri speciali. Il file in formato pdf deve essere sottoscritto dall’avvocato con la firma digitale, che può anche apporla successivamente, attraverso la procedura contenuta di solito nel software di redazione del testo per la creazione di una busta telematica.
Nel ricorso bisogna inserire i nomi delle parti, il codice fiscale dell’avvocato, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, il codice fiscale e numero di Partita IVA del cliente.
A differenza del passato, il provvedimento di ingiunzione del giudice non deve essere predisposto, in quanto questo sarà redatto direttamente dal magistrato, attraverso l’uso del sofware messogli a disposizione dal Ministero della Giustizia.
Se il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, bisogna inserire la dicitura immediatamente esecutivo dopo le parole ricorso per decreto ingiuntivo. Non è obbligatorio, ma opportuno che la somma dell’ingiunzione e l’importo massimo garantito dai fideiussori, ove diverso, siano riportati in maniera chiara e distinta dal resto del corpo del decreto, utilizzando caratteri in stampatello e in grassetto.
La procura alle liti deve essere redatta su un foglio separato dall’atto giudiziario, allegata alla busta telematica non come un allegato generico, ma nell’apposita sezione Procura alle liti. In questo caso, si intende apposta in calce all’atto, ai sensi dell’art.83 c.p.c.
Gli altri allegati non devono necessariamente essere firmati, in modo da evitare di aumentare il peso della busta telematica, per la quale è prevista una dimensione massima di 30 Mb. La nota spese non deve essere allegata obbligatoriamente al ricorso telematico, in quanto la richiesta delle spese verrà indicata nel testo del ricorso, utilizzando la tabelle in uso già per i decreti ingiuntivi in modalità cartacea.
Un’ingiunzione di pagamento emessa in modalità telematica non deve essere corredata dall’attestazione del cancelliere di formale non opposizione al decreto, in quanto le tecniche telematiche prevedono la segnalazione automatica della pendenza di un’opposizione, attraverso un avviso. Risulta essere quanto ha stabilito con sentenza il Tribunale di Milano nel 2014.
Il giudice deve limitarsi, quindi, al controllo dell’apposita presenza di un alert di opposizione al decreto, in assenza del quale provvede a registrare l’atto come immediatamente esecutivo.
Risulta essere raccomandato l’uso di collegamenti ipertestuali nell’atto, ovvero di link tra il testo e il singolo documento citato. Si tratta, in buona sostanza, di inserire alcuni tasti, che se attivati con il mouse, permettono a chi legge di visionare il testo del documento di riferimento e indicato nell’atto.
Raccomandata anche l’introduzione di segnalibri per i ricorsi più complessi. Si tratta di uno strumento, che consiste nel marcare alcuni punti del testo, in modo da poterli facilmente raggiungere, cliccando sul nome di tali segnalibri.
La nota di iscrizione a ruolo andrebbe creata autonomamente. Esiste il programma Easy Nota, oppure quello messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, o altro programma gratuito online. Il Pdf così generato deve essere denominato nir e non va numerato.
Il contributo unificato e la marca da bollo vanno versati con i metodi tradizionali oppure online. Nel primo caso, vanno scansionati in formato pdf e depositati in originale al momento del ritiro delle copie o quando sono richiesti dalla Cancelleria. Il file Pdf realizzato non deve essere numerato e deve essere così denominato, contributo unificato, seguito del numero del contributo unificato, se il versamento è avvenuto con Lottomatica, contributo unificato, seguito da un nome significativo, se il versamento è avvenuto con il modello F23.
Per il pagamento online, sarà sufficiente inserire nella busta digitale la ricevuta generata automaticamente dal sistema. Per i procedimenti in materia di lavoro ed esenti dal pagamento del contributo unificato, deve essere allegata l’autocertificazione.
Con sentenza dell’1 luglio del 2014, il primo giorno di entrata in vigore del Decreto per la parte riguardante l’obbligatorietà di emettere un decreto ingiuntivo in modalità telematica, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo cartaceo, in osservanza di quanto stabilito proprio dalle norme, le quali, pur creando qualche dubbio sulla loro perfetta aderenza ai contenuti del codice di procedura civile, esclude il deposito degli atti giudiziari in modalità cartacea, con l’esclusione dei giudizi di opposizione.