L’apprendistato è un contratto di lavoro dal contenuto formativo. Il datore di lavoro, oltre a retribuire l’apprendista, dovrà anche fornirgli la formazione necessaria per svolgere la mansione per la quale è stato assunto. Dal canto suo, l’apprendista ha l’obbligo anche di seguire il percorso formativo, che potrà essere tenuto dentro o fuori dall’azienda.
Esistono per legge tre tipi di apprendistato: quello per la qualifica e il diploma professionale; quello professionalizzante o di mestiere e quello di alta formazione e di ricerca.
Il primo è finalizzato all’ottenimento di una qualifica professionale o di un diploma professionale, alternando scuola e lavoro. Tale contratto non può essere di durata superiore ai 3 anni o 4 anni, nel caso di diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di età, sprovvisti di qualifica o diploma professionale.
Il contratto professionalizzante o di mestiere consente l’ottenimento di una qualifica professionale, attraverso un percorso professionalizzante. Esso non può avere durata inferiore ai 6 mesi e superiore ai 3 anni (5 anni per l’artigianato). Possono essere assunti con questa tipologia i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti. Se si è in possesso di una qualifica professionale, l’età minima per essere assunti scende a 17 anni.
Infine, il contratto di alta formazione e di ricerca consente all’apprendista di ottenere un titolo di studio, quale il diploma di scuola superiore secondaria, il diploma professionale di tecnico superiore, il diploma di laurea, il master e il dottorato di ricerca. Questo tipo di contratto può anche utilizzarsi per la formazione utile all’accesso alle libere professioni. Possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, ma nel caso di possesso della qualifica professionale, l’età minima si abbassa ai 17 anni.
Il contratto di apprendistato si configura quale rapporto peculiare tra apprendista e datore di lavoro. Il primo potrà essere retribuito in misura inferiore rispetto a un collega di pari mansioni nell’azienda. Infatti, la legge consente al datore di lavoro di assumere l’apprendista fino a due livelli inferiori a quelli corrispondenti alla mansione per la quale sarà formato, per cui la retribuzione sarà corrispondentemente più bassa. In alternativa, si potrà optare per una decurtazione della retribuzione in termini percentuali rispetto alla paga corrisposta a un lavoratore assunto per la stessa mansione per la quale l’apprendista dovrà essere formato, così come potranno prevedersi aumenti percentuali sulla base dell’anzianità di servizio. Risulta essere vietato, tuttavia, retribuire l’apprendista a cottimo o con incentivi, mentre il datore potrà avvalersi degli incentivi previsti per la contribuzione previdenziale. A questa si aggiungono gli incentivi provinciali per l’assunzione di giovani apprendisti.
Alla fine del periodo previsto dal contratto, questi potrà dare vita a una trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora non avvenga alcuna interruzione alla data di scadenza. Al contrario, se il rapporto di lavoro s’interromperà alla data prevista per la fine del contratto, l’apprendista non è più alle dipendenze dell’azienda. In sostanza, si hanno caratteristiche simili al contratto a tempo determinato, ma per quanto sopra accennato, la fattispecie è nettamente diversa.
Esistono, ad esempio, vincoli legali perché il contratto possa definirsi di apprendistato. Uno di questi riguarda le ore di formazione obbligatoria. Quelle minime previste per il contratto professionalizzante sono 120, mentre per il contratto di qualifica o diploma professionale e per quello di alta formazione e ricerca, le ore minime di formazione devono essere 400.
Se i vincoli non venissero rispettati, il contratto sarebbe annullato e trasformato in un normale rapporto di lavoro.
Tra i vantaggi per l’apprendista, possiamo elencare i seguenti: questo tipo di contratto spesso è una valida alternativa a rapporti di lavoro precari; egli potrà seguire un corso di formazione, che gli sarà riconosciuto formalmente e che lo renderà più appetibile per le imprese, quando si metterà in cerca di un nuovo posto di lavoro. Inoltre, nel corso del contratto di apprendistato, egli avrà gli stessi diritti e doveri degli altri lavoratori.
Questo tipo di contratto assicura vantaggi anche all’impresa, che potrà formare su misura un lavoratore, sulla base delle proprie necessità; potrà godere degli incentivi fiscali e contributivi messi a disposizione dalle leggi. Ad esempio, per tutta la durata del contratto e per i 12 mesi successivi, il datore di lavoro pagherà il 10% in meno di contributi previdenziali, se l’azienda ha almeno 10 dipendenti. Se il numero dei dipendenti è fino a 9, la percentuale sarà dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno; potrà retribuire l’apprendista meno di un lavoratore assunto con pari mansione. Tuttavia, esistono anche gli obblighi per l’imprenditore, che non potrà esimersi dall’erogare all’apprendista le ore minime di formazione previste dallo specifico contratto e dovrà assumere con queste tipologie di contratto solamente fino a determinate percentuali sulla forza lavoro complessivamente impiegata.
Ricordiamo, poi, che l’apprendista deve essere seguito da una figura, detta tutor, il cui ruolo, tuttavia, è stato poco normato dalla legge Fornero. Si tratta di una figura chiamata a seguire l’apprendista passo dopo passo e ad approvare il piano formativo individuale.