Il contratto di lavoro part time o a tempo parziale è del tipo subordinato e può essere a tempo determinato o indeterminato, prevedendo un numero di ore di lavoro a settimana inferiore a quello previsto per il tipo di attività svolta. A differenza di quanto oggi è previsto per i contratti di apprendistato, limitati a una determinata categoria di soggetti, i contratti part time possono essere sottoscritti da tutti, disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori già in possesso di altri lavori a tempo parziale e per la sostituzione di soggetti in maternità.
Il lavoratore part time ha gli stessi diritti di un lavoratore assunto a tempo pieno, per cui la sua retribuzione oraria è uguale, ma per il principio di non discriminazione gli saranno scalati in proporzione alle ore previste per contratto le indennità di malattia, infortunio e maternità.
Possono esservi diverse modalità di svolgere un lavoro part time. Quello “orizzontale” prevede lo svolgimento dell’attività per gli stessi giorni lavorativi previsti da un contratto a tempo pieno, semplicemente si lavorerà meno ore al giorno. Ad esempio, al posto di 40 ore alla settimana, distribuite in 5 giorni da 8 ore (da lunedì al venerdì), il dipendente lavorerà 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana, da lunedì a venerdì, per un monte-ore complessivo dimezzato, pari a 20 ore.
Il part time “verticale”, invece, si ha quando il numero di ore durante la giornata è uguale a quello previsto per la medesima attività svolta a tempo pieno, ma saranno inferiori i giorni lavorativi. Riferendoci allo stesso esempio precedente, il dipendente potrà lavorare 3 giorni a settimana per 8 ore al giorno (lunedì, martedì e mercoledì o altre combinazioni), per 24 ore complessive alla settimana.
Infine, si ha il cosiddetto part time “misto”, che altro non è che la combinazione delle due modalità sopra descritte.
I contratti di lavoro part time possono prevedere clausole flessibili ed elastiche. Con le prime, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione, rispetto a quanto previsto dal contratto. Con le seconde, che possono sussistere solo per i contratti misti o verticali, il datore di lavoro potrà modificare in aumento e in via definita la durata della prestazione. Pertanto, la clausola elastica si differenzia dallo straordinario e dal lavoro supplementare per il suo carattere definitivo.
Le clausole flessibili ed elastiche possono essere apposte anche nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato. Il lavoratore ha il diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale, all’atto della stipula di questi patti, ma se si rifiutasse di sottoscriverle, ciò non costituirebbe motivo di licenziamento per giusta causa.
Le clausole flessibili ed elastiche possono essere pattuite solamente se previste nei corrispondenti contratti collettivi. Se questi non le contemplano in maniera specifica, non possono essere previste. Inoltre è data facoltà al lavoratori di revocare il consenso già accordato alle clausole elastiche per ragioni inerenti a una patologia oncologica sua o di un coniuge o di un figlio o un genitore; se ha un figlio di età inferiore ai 13 anni o se convive con familiari portatori di handicap; se è uno studente.
I lavoratori assunti a tempo parziale con la versione orizzontale possono beneficiare anche del lavoro supplementare. Si tratta di una maggiorazione delle ore di lavoro, pur restando nei limiti del tempo pieno. In realtà, al lavoro supplementare si può ricorrere anche nei casi di lavoratori assunti a tempo parziale con il misto o il verticale.
Il lavoro supplementare può essere previsto dalla contrattazione collettiva, che ne stabilisce i limiti massimi di ore settimanali e l’eventuale maggiorazione retributiva, in sé non obbligatoria. In questi casi, il consenso del lavoratore non è richiesto, fermo restando che un suo rifiuto non costituisce giusta causa di licenziamento da parte del datore d lavoro. Tuttavia, anche nel caso di assenza di previsione nei contratti collettivi può essere consentita la sua adozione.
Da distinguersi dal lavoro supplementare è il ricorso allo straordinario, possibile per i contratti misti o verticali. Esso si ha quando si chiede al dipendente di superare le ore di lavoro previste dal contratto a tempo pieno. La contrattazione collettiva prevede i limiti di utilizzo delle ore di straordinario nell’anno e la maggiorazione retributiva di cui il lavoratore ha diritto.
Qualora per un lavoratore part time misto o verticale non fosse stato raggiunto il tempo pieno settimanale e l’azienda avesse bisogno di un maggiore numero di ore di attività è sempre possibile il ricorso al lavoro supplementare.
Nel momento in cui il datore di lavoro assume un dipendente a tempo parziale, ne deve dare immediata comunicazione agli altri dipendenti assunti a tempo indeterminato e deve altresì prendere in considerazione le richieste di trasformazione a tempo pieno di altri dipendenti assunti a tempo parziale. Al contempo, però, il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere tale trasformazione senza dare alcuna motivazione. Quest’ultimo punto è conseguenza dell’approvazione del “Jobs Act”, che riforma la legislazione precedente, laddove era prevista una giustificazione del datore per ragioni tecnico-produttive, organizzative o di altra natura.