Per qualsiasi ragione, un cliente potrebbe richiedere all’istituto con il quale ha intrattenuto un determinato rapporto una copia della documentazione intercorsa tra i due. Potrebbe trattarsi di un conto corrente, di un assegno, di un estratto conto, di documenti rischio, di quietanze mutuo, di ordini di negoziazione.
La legge riconosce al soggetto il diritto di ottenere una copia di un documento che lo riguardi. La banca è tenuta a rilasciargli la copia, poniamo, di un assegno, entro i 90 giorni dalla data della richiesta. Il termine massimo entro cui il cliente potrà chiedere copia dell’assegno è di 10 anni dalla data in cui è avvenuta la relativa operazione.
Ovviamente, l’istituto ha il diritto di applicare sulla copia una commissione, ma il Garante della Privacy ha stabilito che questa deve essere limitata alla sola copertura delle spese sostenute per rilasciare al richiedente la copia della documentazione desiderata, senza eccedere. A tale fine, ha anche fissato in 20 euro la cifra massima che potrà far pagare al cliente, ritenendola congrua.
Attenzione, la riproduzione di un documento è dovuta anche in favore di un successore del titolare dell’operazione a cui si fa riferimento, oltre che dal soggetto che gli subentri nell’amministrazione dei beni, come nel caso di un curatore fallimentare.
A volte nasce il dubbio tra le persone se possano richiedere la riproduzione di un assegno (emesso o del quale si è stati beneficiari), anche se non si è clienti della banca oggetto della richiesta. La risposta è certamente di sì, perché è fatto obbligo all’istituto di acconsentire alla richiesta, purché la riscossione o l’emissione dell’assegno non siano avvenute da oltre 10 anni.
Per ottenere la copia di un assegno, quindi, bisognerà presentare presso la filiale della banca, dove è avvenuta l’operazione e fare richiesta scritta, del tipo seguente Io, sottoscritto Signor Mario Rossi, titolare del conto corrente XXXX (se disponibile e indifferentemente che sia stato estinto o che si trovi presso un altro gruppo bancario), richiedo una copia dell’assegno, inserire più dati possibili, come la data di emissione, di riscossione, gli estremi del beneficiario e del titolare emittente.
A questo punto, presentatela all’ufficio competente e sarà compito del funzionario accertarsi che la richiesta venga evasa nei tempi massimi fissati dalla legge. Tuttavia, resta il dubbio se la banca potrà fotocopiare anche la parte posteriore dell’assegno, dove compaiono le girate, visto che si potrebbe risalire ai giratari, verso i quali non si avrebbe il diritto di chiedere azione di regresso per il pagamento di titoli di credito.