L’emissione di un assegno scoperto si configura come un caso pregno di conseguenze negative per l’emittente. Anzitutto, bisogna distinguere due casi, in ragione della tempistica applicata. Quando emettiamo un assegno di importo fino a 6 mila euro, questo viene trattenuto dalla Stanza di Compensazione, che provvede in prima presentazione a richiedere alla banca trattaria di confermare l’esito del pagamento, il giorno successivo alla data di negoziazione. Qualora il soggetto che ha emesso l’assegno non abbia presso il relativo conto almeno un importo pari a quello indicato nell’assegno stesso, la banca invia alla Stanza un messaggio e questa invia dopo tre giorni dall’avvenuta negoziazione all’istituto una richiesta di seconda presentazione. Se nemmeno stavolta l’emittente dell’assegno ha provveduto a creare presso il conto la provvista necessaria a onorare l’assegno, la banca presenterà il titolo a un Pubblico Ufficiale, il quale a sua volta provvederà alla levata del protesto, se dalla data di emissione sono trascorsi almeno 8 giorni, nel caso in cui il Comune di emissione sia lo stesso di quello della banca di traenza; la levata del protesto scatterà, invece, 15 giorni dopo la data di emissione, qualora il Comune di emissione sia diverso da quello della banca di traenza.
Se l’importo dell’assegno è superiore ai 6000 euro, le tappe sopra descritte sono uguali, tranne che per la tempistica relativa alle richieste di presentazione della Stanza di Compensazione, qui meno flessibile. Infatti, la prima presentazione avviene il giorno dopo la data di negoziazione e se entro il giorno di ricezione dell’assegno, colui che ha l’ha emesso non provvede a creare un fondo di provvista sufficiente sul conto, il titolo sarà consegnato al Pubblico Ufficiale.
Il protesto è un atto con il quale si segnala pubblicamente che un soggetto non ha onorato un suo impegno di pagato e da titolo al beneficiario per adire le vie giudiziarie. Il protesto è iscritto presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Questa provvederà a pubblicizzare l’atto anche presso le agenzie informative del credito. Ciò renderà difficile, se non spesso impossibile, per il protestato ottenere credito da una banca o una società finanziaria, fintanto che la segnalazione rimane attiva. Ciò si ha per almeno 12 mesi dalla data di levata del protesto e la cancellazione può avvenire dietro richiesta del protestato, il quale abbia anche provveduto a pagare e presentare il titolo oggetto del protesto.
Inoltre, il protestato deve versare al beneficiario una somma del 10% superiore all’importo indicato nell’assegno, a titolo di sanzione. La sanzione scatta anche con l’insufficienza del fondo con la prima richiesta di presentazione.
Infine, se entro 60 giorni non si sarà onorato il debito, scatta anche la segnalazione alla CAI, Centrale di Allarme Interbancaria, con la quale la Banca d’Italia viene informata della pericolosità del soggetto protestato.