Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario derivante dall’esercizio di attività agricole. L’espressione deriva dal latino “dominus”, che significa “signore”. Infatti, il reddito dominicale è quello del “dominus”, ossia del possessore del fondo. Due sono i requisiti che contraddistinguono il reddito dominicale. Uno è soggettivo e l’altro è oggettivo. Il primo è dato dalla situazione di fatto, per cui si possiede un fondo per il tramite di un diritto reale.
Il requisito oggettivo è dato dal fatto che i terreni devono essere atti alla produzione agricola, per cui si devono escludere i terreni improduttivi, i terreni che fungono da pertinenze di fabbricati, i terreni concessi in affitto per un uso non agricolo, il cui reddito rientra tra i redditi diversi (ad es., il canone di affitto), i terreni destinati all’esercizio di attività commerciali.
Il reddito dominicale è determinato tramite l’applicazione delle tariffe d’estimo, fissate sulla base della qualità e della classe, secondo le norme catastali. I valori sono fermi a quelli definiti dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio del 1990, ma si applica il coefficiente di rivalutazione automatica dell’80%.
In sostanza, il legislatore prevede una determinazione diversa del valore del terreno, in base al tipo di coltura, applicando una tassazione differente ai diversi casi. La determinazione delle tariffe non è commisurata alla effettività produzione di reddito del fondo, bensì alla stima delle parcelle-tipo di terreni, il cui rendimento è quantificato in base alla classe e alla qualità del terreno.
Il reddito agrario è quello dell’agricoltore, ovvero di colui che coltiva il fondo, direttamente o tramite terzi soggetti, al fine di ricavarne un profitto. Quindi, mentre il reddito dominciale è costituito dalla rendita presumibile del terreno, il reddito agrario è quello che deriva dal suo sfruttamento.
In base al TUIR, art.32, esso si determina dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al lavoro di organizzazione della produzione dei terreni, nei limiti delle potenzialità del terreno e al capitale d’esercizio.
Ovviamente, il terreno deve essere atto alla produzione agricola e non deve essere una pertinenza di fabbricati urbani, né concessi in affitto per uso non agricolo. Gli elementi che contraddistinguono il reddito agrario e che lo differenziano dal reddito d’impresa sono i seguenti: limiti della potenzialità del fondo; esercizio normale dell’agricoltura.
Nel caso il fondo non fosse coltivato per un anno intero o nel caso di perdita del raccolto per eventi naturali, il reddito agrario è considerato nullo.
Così come il reddito dominicale, si determina in base alle tariffe d’estimo catastali fissate dalla legge catastale per qualità e tipo di coltura del terreno. In ogni caso, si tratta di una determinazione forfetaria, che tiene delle spese di conservazione del capitale, dei costi di produzione, tra cui il fattore lavoro, dei compensi manuali e intellettuali, dei costi assicurativi a carico del datore di lavoro. Ai fini dell’applicazionme delle imposte sui redditi, il reddito agrario viene rivalutato con un coefficiente del 70%.
In sostanza, il reddito dominicale deriva dal semplice possesso di un fondo, indipendentemente dalla coltivazione o meno dello stesso. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella che risulta dal catasto, il reddito dominicale si rileva dagli atti catastali., in base alle tariffe d’estimo.
Se la coltura effettivamente pratica è, invece, diversa da quella risultante dal catasto, il reddito dominicale si determina applicando la tariffa d’estimo media attribubile alla qualitò della coltura, frutto del rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui la coltura è divisa e il numero delleclassi stesse.
Il reddito agrario, al contrario, si ha solo se si esercita su un fondo un’attività agricola. Se il terreno è concesso in locazione in regime non vincolistico, il proprietario deve dichiarare solo il reddito dominicale, rivalutato dell’80%. Se il terreno è concesso in locazione in regime vincolistico, il proprietario ha la possibilità di dichiarare il valore minore tra il canone riscosso nell’anno e l’80% del reddito dominicale rivalutato.
Facciamo un esempio per dimostrare la differenza tra reddito dominicale e reddito agrario:
Un terreno agricolo presenta reddito dominicale di 250 euro e reddito agrario di 300 euro e viene dato in locazione dalla data del 20 maggio dietro il pagamento di un canone di 300 euro in regime legale. Il proprietario deve dichiarare i 300 euro, anche se l’affitto ha una durata inferiore all’anno. Il reddito dominicale va rivalutato dell’80% ed è così pari a 250 x 1,8 = 450 euro.
Il reddito agrario va dichiarato, invece, in proporzione, ovvero tenendo presente la data effettiva dell’inizio della locazione. Nel caso sopra riportato, i 300 euro vanno rivalutati del 70%, cioè 300 x 1,7 = 510 euro e il risultato va moltiplicato x 140/365, quindi, il risultato finale sarà di 195,62 euro. L’affittuario, al contrario, dovrà dichiarare il reddito agrario rivalutato e moltiplicato per i restanti 225 giorni dell’anno, cioè 314,38 euro.