Il documento di trasporto o ddt è un documento che giustifica il rilascio di una merce da parte di un cedente in favore di un cessionario, previsto in Italia in tema di trasporti e che ha sostituito la vecchia bolla di accompagnamento, la cui obbligatorietà è stata sostituita dal D.P.R. n.472 del 14 agosto 1996.
Il documento deve essere emesso prima della consegna e della spedizione della merce e deve contenere tutti i dati principali richiesti dalla legge, sia che la merce sia inviata per conto del mittente o del destinatario, sia che venga spedita tramite un trasportatore.
Non esiste un vincolo di forma, mentre è prevista la doppia copia. Una deve essere trattenuta dal mittente, una deve essere consegnata a chi trasporta la merce, in quanto la accompagna. Già qui vi è una differenza con la bolla di accompagnamento, che doveva essere redatta in triplice copia. Per fare in mono che il documento di trasporto sia legalmente valido, è necessario che il mittente della merce sia anche titolare di partita IVA.
In alto a sinistra, vanno indicati i propri dati o va posto il timbro, ovvero l’intestazione. In seguito, bisogna indicare sia il numero progressivo del ddt e la data in cui sarà effettuata la spedizione. Dopo, vanno inseriti i dati relativi al destinatario della merce, ovvero il suo codice fiscale e, se titolare, la sua partita IVA.
Successivamente, si passa alla descrizione della merce o dei materiali trasportati. In questo campo, bisogna essere molto precisi, indicando la natura e le qualità dei beni e il motivo per cui avviene il trasporto (vendita, riparazione, reso, etc.). La motivazione, pur non obbligatoria, è sempre consigliabile, perché potrebbe costituire prova, nei casi di contestazione tra le parti. Per un elenco competo è possibile vedere questa guida sulla causale DDT sul sito Documentoditrasporto.com.
Nella parte finale del documento, bisogna riportare le modalità del trasporto, come il peso della merce, il numero dei colli, il modo in cui si presentano (ad esempio, inscatolati, etc.). Deve essere indicato anche a carico di chi avviene il trasporto, chi lo effettua (un vettore, etc.), nonché la data e l’orario della spedizione e la firma dell’incaricato della consegna e altri dati relativi alla consegna in sicurezza della merce.
In sostanza, il ddt è un documento obbligatorio nei casi di spedizione di merce tra due aziende e garantisce le parti sull’avvenuta consegna e facilita la gestione amministrativa. Permette anche di avvalersi della fatturazione differita, se vengono indicati i prezzi. In alcuni casi è obbligatorio accompagnare il ddt con ricevuta o scontrino fiscale.
Al documento di trasporto è equiparato legalmente qualsiasi altro documento, purché contenga i dati sopra indicati. Parliamo di nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico, etc.
Ai sensi dell’art.2220 del Codice Civile è stabilito che i documenti di trasporto vanno conservati per un periodo di dieci anni ai fini fiscali, mentre ai sensi del D.P.R.639/72 vanno conservati fino all’accertamento definitivo, relativo al periodo d’imposta.
Nel caso in cui la spedizione della merce interessa più di un vettore, è sufficiente che nel ddt siano indicati gli estremi relativi almeno al primo vettore, il quale non è obbligato ad alcuna annotazione ulteriore. Nei casi di fatturazione anticipata, invece, non è obbligatoria la redazione del ddt.
Il documento non è previsto in un altro caso, ossia quando si trasporta merce agricola dal luogo di produzione a quella di vendita, ovvero al mercato. In questo caso, infatti, il ddt va emesso solo al momento della cessione al mercato.
Per il trasporto di fiammiferi, tabacchi, di altri prodotti sottoposti ad accise, ad imposta di consumo o al regime di vigilanza fiscale di cui agli artt. 21, 27 e 62 del D.lgs. 505 del 26 ottobre 1995, è previsto l’obbligo di emissione di un documento di accompagnamento specifico.
Il ddt permette di vincere la presunzione, per cui si intendono ceduti i beni importati, acquistati o prodotti, che si trovino in un posto diverso da dove il contribuente esercita la sua attività, salvo che si dimostri che siano stati perduti, utilizzati per la produzione o distrutti o che siano stati consegnati a terzi per la lavorazione o in deposito o comodato d’uso o a seguito di un contratto estimatorio o di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.
In sostanza, il documento di trasporto fungerebbe da garanzia per il cedente, ad esempio, nei casi in cui spedisce la merce per farla valutare da un altro soggetto. Legalmente, essa si presumerebbe che sia stata venduta, ma il ddt, indicandovi le motivazioni del trasporto, potrebbe rivelarsi determinante per stabilire la reale causa della spedizione.
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