In questa guida spieghiamo in cosa consiste la lettera di manleva e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.
Per manleva si intende una forma di garanzia con cui una parte, mallevadore, solleva un’altra, manlevato, da una responsabilità o un obbligo. Il termine viene utilizzato anche nel linguaggio processuale, quando un soggetto chiama in causa un altro soggetto per essere liberato dalla richiesta di risarcimento di terzi. Per esempio, un ente pubblico potrebbe chiedere alla ditta che ha eseguito i lavori di essere manlevato dalle richieste di risarcimento di un soggetto danneggiato.
Di solito, comunque, si suole parlare di patto di manleva, ovvero di quell’accordo intercorrente tra due soggetti privati, grazie al quale uno si obbliga a tenere un altro al riparo da eventuali pretese patrimoniali nei suoi confronti. Il caso tipico è quello di una società che sottoscrive con i suoi amministratori un patto di manleva per liberarli da eventuali obbligazioni sorte a loro carico. Non possiamo configurare questo contratto all’interno dell’istituto della donazione nemmeno nel caso in cui il mallevadore si obblighi a liberare un soggetto da obblighi o responsabilità future e senza un corrispettivo in denaro o in cambio di una controprestazione suscettibile di valutazione economica, visto che la donazione non può avvenire nel nostro ordinamento con riferimento a beni futuri.
Attenzione, perché per fare in modo che la manleva sia valida per l’ordinamento italiano, risulta necessario che questo contratto atipico punti a tutelare interessi meritevoli secondo l’ordinamento giuridico. Pertanto, il mallevadore dovrà avere un interesse dall’assunzione di oneri patrimoniali, altrimenti il contratto sarebbe nullo per illiceità o mancanza della causa.
Nel patto di manleva deve essere determinato l’evento o il fatto al verificarsi del quale scatta l’obbligo del mallevadore di assumersi determinate obbligazioni o responsabilità. Tuttavia, deve essere sempre indicato l’ammontare massimo del debito che il mallevadore si assume, altrimenti il contratto è ancora una volta nullo per indeterminatezza dell’oggetto. Si tenga presente, comunque, che con la manleva non si danno origine a forme di irresponsabilità assoluta, nel senso che le conseguenze patrimoniali in capo a un soggetto vengono semplicemente trasferite in capo ad un altro. Non sarebbe possibile diversamente, altrimenti si sarebbe in contrasto con l’art.1900 del Codice Civile, dal quale si desume un principio di ordine pubblico, quello per cui un soggetto non può giovarsi di un suo comportamento doloso.
Riassumendo, la manleva consiste in un contratto, che trasferisce in capo a un soggetto, detto mallevadore, obblighi e responsabilità derivanti da eventi e fatti determinati, liberando un altro soggetto dagli stessi. Per fare in modo che esso sia validamente stipulato, l’oggetto deve essere determinato, ovvero bisogna stabilire l’ammontare massimo del debito assunto. Inoltre, il mallevadore deve avere interesse ad accollarsi tali oneri e allo stesso tempo la manleva non può essere contratta al solo fine di liberare il manlevato da eventuali suoi oneri.
Nel caso di una società per azioni, essa può sottoscrivere un patto con i suoi consiglieri di amministrazione, con il quale si impegna a tenerli al riparo da eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti fino al quinto anno successivo alla data delle loro dimissioni o del sollevamento dalle loro funzioni. Pertanto, i soci o i creditori che volessero perseguire i manlevati con eventuali richieste risarcitorie per danni presunti subiti dovrebbero rivolgersi alla società. Vediamo quale sarebbe nel caso specifico l’interesse del mallevadore a fare in modo che gli amministratori siano sollevati da eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti. Difficile stabilirlo in generale e a priori. Bisognerebbe verificare caso per caso. Si potrebbe, per esempio, trovare conveniente lasciare che il cda operi in piena libertà e con incisività, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze patrimoniali che ricadrebbero sui suoi membri per le cause intentate dai creditori o dai soci per provvedimenti necessari alla società. Oppure, potrebbe accadere che gli amministratori siano anche detentori di azioni e che il mallevadore abbia ottenuto da loro garanzie sulla fase di vendita di tali titoli.
Altro caso tipico di manleva si ha quando una società controllante solleva da eventuali responsabilità e obblighi futuri gli amministratori di una società controllata. La ragione di tale patto è chiara, ottenere che le indicazioni della controllante siano applicate in maniera uniforme in tutto il gruppo.
L’interesse del mallevadore deve risultare dal contratto stesso o da una serie di accordi siglati a latere. In più, la manleva non è valida nei casi di dolo.