Le clausole vessatorie sono quelle condizioni contrattuali che prevedono uno sbilanciamento dei diritti o dei doveri in favore o ai danni di una delle parti. Parliamo generalmente di contratti precompilati, dove la parte contraente più forte è una grossa società o una multinazionale, che predispone alla controparte un modulo prestampato e non negoziabile. La direttiva europea n.93/13 CEE individua due parametri sostanziali per definire vessatoria una clausola. Anzitutto, quando la clausola non è stata oggetto di negoziazione individuale e determina uno squilibrio tra diritti e doveri delle parti. Secondariamente, si considera una clausola non negoziabile, quando è stata inserita, appunto, in un contratto prestampato, che le parti non hanno potuto modificare. A tale proposito, l’art.34.4 del Codice del Consumo stabilisce che una clausola si considera oggetto di trattativa individuale, quando le parti hanno potuto negoziare in modo individuale, serio ed effettivo. L’effettività dipende dalla facoltà assegnata al consumatore di incidere veramente nella determinazione delle condizioni contrattuali. In questi casi, quindi, anche se le clausole comportino uno squilibrio tra diritti e doveri tra le parti, si considerano efficaci, anche se resta a carico del contraente forte l’onere della prova riguardo alla trattative individuale.
La normativa generale afferma che tali clausole vessatorie sono nulle, quando non sono approvate per iscritto dalla controparte. Di solito, tali condizioni si rinvengono nei contratti tra professionisti e consumatori, che hanno per oggetto una prestazione di servizi o la cessione di beni. Esse si possono trovare nei contratti bancari, con le compagnie di assicurazione, per le compravendite di veicoli, nei contratti con le agenzie immobiliari, quando ci si iscrive a corsi.
Tali clausole consistono nel limitare la responsabilità del professionista per il caso di morte o danno arrecato al consumatore per azione o omissione del primo; nell’escludere o limitare l’azione risarcitoria del consumatore per eventuali inadempienze della controparte, nel riconoscere solo al primo il diritto di recesso dal contratto o se tale facoltà viene garantita al consumatore solo dietro erogazione di una somma, se viene richiesto al consumatore un anticipo per un bene ancora da cedere o per una prestazione ancora da realizzarsi. Aldilà del contenuto, una clausola può essere definita vessatoria anche se è sottoscritta dal consumatore, ma non è esposta in maniera chiara.
La vessatorietà delle clausole può essere rilevata dal giudice e viene determinata anche in considerazione delle condizioni esistenti al momento della firma del contratto. Inoltre, una volta persa efficacia la clausola vessatoria, il resto del contratto rimane efficace. Nel caso di dubbio, il giudice interpreta in favore della parte più debole.
Sono considerate nulle le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista nel caso di morte o di danno arrecato al consumatore per un fatto o un’omissione del professionista; quando escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista per un inadempimento totale o parziale di quest’ultimo; quando estendono l’adesione del consumatore a clausole che egli non ha nemmeno avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto.
Sono considerate vessatorie quelle clausole che comportino penali spropositate a carico del consumatore per un suo ritardo nell’attuazione del contratto o per un’inadempienza. Risulta essere spropositata quella sanzione che sia eccessiva in sé o in relazione al contratto concluso.
Le sanzioni sarebbero spropositate anche nel caso in cui prevedessero una penale a carico del consumatore, nel caso di disdetta anticipata, senza che sia prevista contestualmente una di importo almeno doppio per il caso di disdetta da parte del professionista. Inoltre è spropositata, quindi, vessatoria anche una clausola che prevedesse un preavviso eccessivo per evitare il rinnovo del contratto, cosa che si configura quale strumentale al rinnovo tacito. Ad esempio, se è stata stipulata una polizza di assicurazione di un anno, non potrà essere richiesto il preavviso di 6 mesi per evitare il rinnovo alla scadenza.
Risulta essere contestabile anche quella clausola che fissi un foro competente alla risoluzione di eventuali controversie in un luogo diverso dalla residenza o domicilio del consumatore.
Un altro caso di vessatorietà può consistere nelle modifiche unilaterali che il professionista si riserva di applicare al contratto, come la variazione delle caratteristiche del bene o del servizio offerto, oppure quando il professionista si riserva il diritto di aumentare il prezzo, senza che sia consentito al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nei casi di variazioni elevate, con esclusione delle indicizzazioni legali, purché espressamente chiarite nel contratto.
Bisogna inviare alla controparte una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si contestano le condizioni apparentemente vessatorie. Nel caso in cui, invece, il professionista citi in giudizio il consumatore per inadempienza contrattuale, questi potrà opporgli sempre con una missiva l’inefficacia delle clausole vessatorie, ferma restando la validità del contratto rimanente.
Risulta essere riconosciuta la possibilità anche alle associazioni dei consumatori di adire in giudizio un professionista per inibire l’uso delle clausole vessatorie nei contratti. In ogni caso, si consiglia di visionare il Codice del Consumo.