Sul piano contabile l’IVA dovrebbe essere per l’impresa un’imposta neutra, nel senso che l’aliquota versata sugli acquisti effettuati può essere detratta dal debito relativo all’imposta stessa e che sorge in conseguenza dell’emissione di una fattura. Tuttavia, non sempre è così.
Quando l’IVA non può essere, in tutto o in parte, detratta dall’impresa sugli acquisti a monte, sorge un problema su come contabilizzarla. L’IVA indeducibile nei fatti aumenta il costo a carico dell’azienda, per cui dovrebbe essere considerata un onere accessorio a quello del bene acquistato a cui fa riferimento.
Secondo il D.P.R. n.633/1972, l’IVA è indetraibile nei seguenti casi
-In relazione al tipo di bene acquistato o importato.
-In caso di acquisto o importazione di bene utilizzato per effettuare un’operazione esente.
-Pro rata, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti.
-Esercizio dell’opzione per la dispensa degli adempimenti IVA da parte dei contribuenti che danno origine esclusivamente ad operazioni esenti da IVA.
Nel 2003 l’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano ha rilevato che l’IVA indetraibile è un costo afferente direttamente al bene acquistato e, pertanto, deducibile ai sensi dell’art.110 del D.P.R. 917 del 1986, oppure un costo generale d’esercizio, deducibile ai sensi dell’art.109 del D.P.R. 917 del 1986.
Secondo il Principio Contabile n.12, l’IVA non detraibile si può incorporare nel prezzo del bene a cui afferisce e classificata nello stesso modo. Il Principio Contabile n.16, poi, aggiunge che nel caso di immobilizzazioni, l’IVA indetraibile può essere capitalizzata nel limite in cui tale aggiunta di costo al prezzo non faccia in modo che il valore recuperabile tramite l’uso del bene venga ecceduto.
Lo stesso Ministero delle Finanze già nel 1980 aveva chiarito tali aspetti, per cui l’impostazione sopra esposta risulta confermata. Secondo il Ministero delle Finanze, l’IVA indetraibile sarà capitalizzata con il costo dei beni strumentali, incrementerà il valore delle merci in magazzino e farà parte dei costi generali di esercizio.
La stessa Risoluzione del 1980, tuttavia, precisò che l’IVA indetraibile non può afferire alla singola operazione di acquisto, visto che l’azienda conoscerà solo alla fine dell’esercizio la natura detraibile o meno dell’imposta, in relazione al complesso delle operazioni effettuate. Dunque, l’indetraibilità non è natura che possa desumersi dalla singola operazione di acquisto, ma dal complesso delle operazioni dell’azienda, ragione per cui l’IVA indetraibile va considerata un costo generale di esercizio.
La norma di comportamento ADC n.152 aggiunse che se l’IVA indetraibile da pro rata fosse imputata alla singola operazione di acquisto a cui afferisce, ciò varrebbe anche ai fini fiscali. In sostanza, è possibile imputare al costo d’acquisto di un bene l’IVA indetraibile pro rata, a patto che l’operazione sia contabilmente corretta.
Confermando quanto appena scritto, bisogna fare chiarezza su espressioni apparentemente sinonimi per i non esperti, ma che tali non sono. Potrebbe nascere confusione, infatti, tra il concetto di deducibilità e quello di detraibilità. Come avrete notato, non abbiamo utilizzato i due a caso. In generale, un costo si definisce deducibile, quando può essere sottratto dal reddito sul piano contabile o fiscale. Per esempio, se un’azienda acquista nell’esercizio 1.000 sacchi di farina per un importo complessivo di 30.000 euro, al netto dell’IVA, questo costo dovrà essere sottratto dal reddito di esercizio. Esso è, quindi, deducibile. Pertanto, l’azienda verserà le imposte dirette allo Stato sul reddito maturato, al netto di ogni costo deducibile.
Diverso è il caso di un onere detraibile. La detrazione si ha, infatti, rispetto a un’imposta. L’IVA detraibile significa che può essere sottratta dall’IVA stessa maturata come debito per l’azienda. Esempio, compro 10 sacchi di farina per 300 euro + IVA 10%, per cui maturo un’IVA a credito di 30 euro. Quella stessa farina la impiegherò per produrre dolci industriali e alla fine ottengo prodotti, che un cliente acquista per l’importo di 900 euro più IVA. In questo caso, maturo un debito IVA di 90 euro. I 30 euro relativi all’acquisto li sottrarrò ai 90 euro di IVA relativi alle vendite e otterrò un importo IVA netto di 60 euro. L’esempio è volutamente semplice. Ricordiamo che l’IVA è a debito sui beni venduti e a credito su quelli acquistati. Quanto sopra, quindi, ci chiarisce la differenza tra onere detraibile e onere deducibile.
Vediamo cosa intendiamo quindi quando diciamo che l’IVA indetraibile è deducibile. L’imposta non può evidentemente essere sottratta dal debito IVA maturato e, tuttavia, aumentando il costo complessivo dei beni acquistati, rappresentando un incremento di onere, potrà essere sottratta dal reddito totale dell’esercizio. Dunque, è indetraibile rispetto all’imposta, ma deducibile dal reddito.
Riassumendo, l’IVA è neutra per l’azienda sul piano numerario, essendo l’imposta versata sugli acquisti solitamente detraibile da quella a debito maturata sulle vendite. Nel caso in cui così non fosse, diverrebbe indetraibile, costituendo un onere per l’azienda. In quanto tale, andrà a ridurre il reddito ai fini Irpef e Irap e, pertanto, risulterà deducibile.