Gli interessi moratori sono una sanzione prevista in favore del creditore nei rapporti privati e conseguenti al ritardo nei pagamenti di determinate transazioni commerciali. La loro previsione nei contrattuali e anche per legge è dovuta all’esigenza di creare condizioni di fiducia tra le parti, attraverso un meccanismo sanzionatorio, che scoraggi comportamenti opportunistici.
Immaginiamo che un’azienda venda a un grossista merce per 100.000 euro e che questo si impegni a pagare entro 90 giorni. Scaduto il termine, l’azienda ha il diritto non solo a riscuotere i 100.000 euro pattuiti, ma anche gli interessi di mora, che scattano dal novantunesimo giorno.
La determinazione degli interessi moratori è disciplinata dal D.lgs del 9 ottobre 2002, n.231, laddove all’articolo 5 recita che “salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione”. A questo punto, lo stesso decreto prevedeva una maggiorazione del 7%. Ma con il D.lgs del 9 novembre del 2012, n.192, il legislatore ha disposto che, a decorrere dall’1 gennaio 2013, la maggiorazione salga dal 7% all’8%. Per i prodotti alimentari deperibili, si applica una ulteriore maggiorazione del 2%.
In sostanza, le cose stanno così: si prende il tasso di rifinanziamento utilizzato dalla BCE per le sue operazioni principali e lo si maggiora dell’8% (del 7% fino al 31 dicembre del 2012). Il tasso di riferimento è quello applicato dalla BCE per la prima asta effettuata nel primo giorno lavorativo del semestre in questione.
Poniamo, ad esempio, che la merce di cui sopra non sia stata pagata e che la mora sia scattata in data 13 marzo del 2014. A questo punto, bisogna verificare quale fosse il tasso di riferimento della BCE all’inizio del semestre in questione, ossia del primo semestre del 2014, quello che è iniziato l’1 gennaio e si è concluso il 30 giugno dello stesso anno. Scopriamo che tale tasso fosse dello 0,25%. Dove trovarlo? Semplicemente collegandosi al sito del ministero del Tesoro o anche della stessa Banca Centrale Europea, anche se il sito ministeriale è già predisposto al calcolo immediato per la determinazione degli interessi moratori. Pertanto, l’azienda in questione avrà il diritto di farsi pagare, oltre ai 100.000 euro, anche l’8,25% di interessi (0,25% + la maggiorazione dell’8%), a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della consegna, dati i patti.
Poniamo che il grossista abbia pagato la merce con un ritardo di 3 mesi esatti. Quanto dovrà pagare di mora all’azienda? Il calcolo è presto fatto: l’8,25% è relativo all’anno, ossia a 365 giorni solari. 3 mesi equivalgono a circa un quarto dell’anno solare, per cui il debitore dovrà risarcire il creditore dell’(8,25% x 90/365) x 100.000 euro = 2.034,25 euro, che sono i soli interessi moratori da sommarsi ai 100.000 euro di debito da saldare.
Come abbiamo potuto notare, la maggiorazione è volutamente elevata, in modo da indurre le parti contrattuali a comportamenti virtuosi. La maggiorazione prevista a decorrere dal 2013 potrebbe avere una duplice motivazione: da un lato, il legislatore avrebbe avvertito l’esigenza di creare maggiore fiducia nei rapporti commerciali tra privati, in un periodo di forte crisi della liquidità, scatenata essenzialmente dalla catena di mancati pagamenti, in buona parte dovuti, a dire il vero, proprio per i numerosi debiti non saldati dalla Pubblica Amministrazione verso le imprese; dall’altro lato, il decreto potrebbe essere anche la conseguenza dell’azzeramento dei tassi da parte della BCE, che ha proporzionalmente abbassato anche gli interessi moratori ad essi legati.
Con riferimento ai tassi della BCE, c’è da notare che nel mese di settembre del 2014, l’istituto ha tagliato ulteriormente il saggio di rifinanziamento principale allo 0,05%. Ai fini degli interessi moratori, ciò ha effetto solamente per i ritardi nei pagamenti a decorrere dall’1 gennaio del 2015. La stessa BCE ha chiarito che non ci saranno nuovi tagli dei tassi e si è impegnata a non alzarli almeno fino alla fine del 2016.
Pertanto, possiamo affermare con certezza che per tutto il primo semestre del 2015 gli interessi moratori saranno pari all’8,05%, ma con ogni probabilità rimarranno uguali anche nel secondo semestre dell’anno.
Attenzione alle modalità di calcolo, se la transazione è stata conclusa entro il 31 dicembre del 2012,gli interessi moratori saranno frutto della maggiorazione del 7% e non dell’8%, rispetto al tasso della BCE. Inoltre, come è stato possibile notare con l’esempio precedente, non viene effettuata la capitalizzazione, nel senso che non scattano gli interessi sugli interessi. Infine, gli interessi moratori non restano fissati al tasso della BCE del semestre in cui è scattato il ritardo nei pagamenti, ma segue l’andamento dei tassi di semestre in semestre, sempre tenendo conto del saggio applicato dalla BCE per le sue operazioni di rifinanziamento principali nel primo giorno lavorativo del semestre.