Ogni anno, i contribuenti italiani sono chiamati a presentare la dichiarazione o denuncia dei redditi entro le scadenze fissate dal Fisco, a seconda del tipo di modello da esibire. Tuttavia, esistono almeno 15 casi, in cui non si è obbligati a presentare alcuna dichiarazione.
Il primo si ha quando si calcola che l’imposta da versare allo stato sia pari o inferiore ai 10,33 euro, a patto che non si è obbligati a tenere le scritture contabili. Lo stesso accade, quando si possiedono l’abitazione principale e relativi pertinenze e altri fabbricati non locati, purché questi ultimi non si trovino nello stesso Comune dell’abitazione principale, visto che è stato stabilito di recente con una legge retroattiva che in questi casi concorrono al 50% alla base imponibile Irpef e alle relativi addizionali. Per quanto la norma appaia poco comprensibile, è probabile che la ratio risieda nella considerazione che un soggetto che disponga di più fabbricati nello stesso Comune sia meno meritevole di tutela di chi ha immobili in Comuni diversi, magari per ragioni di lavoro, studio, etc. In ogni caso, si tratta di una norma poco chiara.
Altro caso ricorrente si ha nei casi di reddito da collaborazione coordinata e continuativa, comprese le collaborazioni occasionali, purché si abbia un solo committente nell’anno solare o l’ultimo abbia effettuato il conguaglio. L’esclusione non si ha, invece, se il sostituto d’imposta che ha fatto il conguaglio ha applicato detrazioni per carichi di famiglia non spettanti o se dai calcoli emergesse che bisogna versare le addizionali Irpef.
Attenzione, però, perché in quest’ultimo caso potrebbe risultare conveniente presentare la dichiarazione dei redditi, anche se non si è obbligati. Ecco perché. I contratti di collaborazione prevedono la ritenuta d’acconto del 20%. In sostanza, simuliamo il caso di un esperto informatico, che realizza una consulenza per una società per la cifra di 4.000 euro lordi. Al collaboratore saranno versati 3.200 euro, perché il committente dovrà trattenere il 20% dei 4.000 euro, ossia 800 euro. Ammettiamo, però, che questo sia l’unico reddito del collaboratore nell’anno. In sostanza, egli non dovrebbe pagare alcuna Irpef, perché la cifra percepita è sotto gli 8.000 euro lordi. Tuttavia, con la ritenuta d’acconto ha pagato 800 euro, che potrà chiedere come rimborso al Fisco, solo se presenta la dichiarazione dei redditi. Questo è il motivo per cui è sempre consigliabile fare la denuncia dei redditi, se si è percepita una cifra bassa con la ritenuta d’acconto.
Sono altresì esentati i percettori di pensioni Inail per i casi di invalidità permanente o morte, di alcune borse di studio, di indennità corrisposte dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi, agli invalidi civili, di pensioni sociali, di pensioni di guerra, di pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva.
Sono esclusi anche i redditi soggetti a un’imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di stato italiani, ossia Bot, Btp, Cct, Ctz. Gli interessi maturati su questi titoli, infatti, sono soggetti al pagamento di un’imposta sostitutiva del 12,5%.
Un’altra esclusione si ha nei casi di redditi soggetti a ritenute alla fonte, come gli interessi maturati sui conti bancari e postali o derivanti da lavori socialmente utili.
Inoltre, non deve presentare la dichiarazione dei redditi coloro che possiedono terreni e/o fabbricati (compresa l’abitazione principale), se il proprietario ha un reddito non superiore ai 500 euro.
Il resto della platea degli esonerati è composta dai percipienti redditi da lavoro dipendente e assimilati o altro tipo fino a 8.000 euro; dai percipienti pensioni e altri redditi fino a 7.500 euro; dai pensionati e proprietari di terreni, abitazione principali e relative pertinenze fino a un reddito massimo di 7.500 euro per la pensione e 185,92 euro per i terreni. In questi casi, però, la condizione necessaria per usufruire dell’esenzione è che il reddito da lavoro o da pensione sia stato percepito nell’intero anno, ossia sia rapportato a 365 giorni, che le detrazioni per i carichi di famiglia siano spettanti e che non siano dovute le addizionali Irpef. Nel caso dei percettori di pensione e di altri redditi di età pari o superiore ai 75 anni, non bisogna superare i 7.750 euro nell’anno, sempre ferme le condizioni di cui sopra (redditi rapportati ai 365 giorni, detrazioni per coniuge e familiari a carico spettanti e nessuna addizionale Irpef dovuta).
L’esonero si ha anche se si percepiscono l’assegno del coniuge e altri redditi fino ai 7.500 euro all’anno. Non si considerano nemmeno gli assegni per il mantenimento dei figli corrisposti dal coniuge separato.
Si è esonerati anche se si percepisce un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e per i quali la detrazione prevista non è rapportata all’anno, purché nella misura massima di 4.800 euro. Trattasi, ad esempio, delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, dei redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali occasionali e da attività professionali intramoenia svolte dal personale dipendnete del Servizio Sanitario Nazionale.
Un’ultima ipotesi di esonero riguarda coloro che svolgono attività dilettantistiche, purché i compensi non superino i 28.158,28 euro.
Ricordiamo che in tutti i suddetti casi, per il calcolo del reddito complessivo non bisogna tenere conto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.