In sede di dichiarazione dei redditi è opportuno sapere che gli inquilini hanno diritto a una detrazione per i canoni di affitto, relativi all’immobile preso in locazione. Tale detrazione è diversa, a seconda del tipo di contratto e del reddito imponibile del beneficiario.
Partaimo dal contratto di locazione più diffuso, ossia quello relativo a un immobile per scopo abitativo e di durata quadriennale, rinnovabile alla scadenza per altri quattro anni. Per questa categoria di inquilini, è previsto uno sconto Irpef di 300 euro per redditi imponibili fino a 15.493,71 euro, di 150 euro per redditi che vanni dai 15.493,71 a 30.987,741 euro. Nessuna detrazione è ammessa per redditi superiori.
Più cospicue sono le agevolazioni accordate agli inquilini che beneficiano di un canone concordato, ossia il cui prezzo massimo è stabilito da accordi comunali o con le organizzazioni locali degli inquilini, in particolare, nei comuni ad alta densità abitativa o con carenza di immobili a scopo abitativo. Ebbene, in questo caso, la detrazione ammessa è di 900 euro, se il reddito imponibile non supera i 15.493,71 euro, di 450 euro per i redditi compresi tra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro. Nessuna detrazione è ammessa per redditi superiori.
Altro caso riguarda le spese per la locazione sostenute dagli studenti universitari o dai genitori e riguardanti un immobile distante almeno 100 chilometri dal luogo di residenza. Risulta essere ammessa la detrazione del 19% del canone pagato nell’anno fino a 2.633 euro.
E i giovani inquilini, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano contratti di affitto del tipo 4+4 o 3+2 o transitori, potranno usufruire di una detrazione maggiorata a 991,60 euro, purché l’immobile locato sia diverso da quello in cui risiedono i genitori e il reddito imponibile sia non superiore ai 15.493,71 euro. Non è necessario che l’inquilino rientri nei suddetti limiti anagrafici per l’intero periodo d’imposta, essendo la detrazione corrisposta per la quota dell’anno in cui tali requisiti erano in possesso.
Risulta essere ammessa una detrazione di 991,60 euro per i redditi imponibili fino a 15.493,71 euro e di 450 euro per quelli superiori e fino ai 30.987,41 euro in favore dei lavoratori dipendenti che si siano trasferiti per motivo di lavoro, a patto che il nuovo immobile sia locato a distanza di almeno 100 chilometri dall’immobile in cui si risiedeva prima e che il cambio di residenza sia avvenuto nei precedenti tre anni all’indicazione della detrazione nel modello 730. Quindi, se un lavoratore si è trasferito nell’anno 2012, avrà diritto alla detrazione nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, ossia per i primi tre anni successivi al cambio di residenza.
Come principio generale, nel caso in cui un contratto di locazione per lo stesso immobile sia stato stipulato da più persone, è possibile per ciascuno richiedere una detrazione per quota parte. Inoltre, se l’ammontare della detrazione fosse superiore all’imposta lorda da versare, la differenza sarà portata a credito nell’anno successivo.
Per il contratto ordinario va indicato nella colonna 1 nella dichiarazione dei redditi il codice “1” come tipologia di detrazione ammessa per la locazione; il codice “2” per i contratti di tipo concordato e il codice “3” per quelli relativi agli inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni.
Nella colonna 2 va indicato il numero di giorni per cui è possibile usufruire della detrazione, in relazione alla locazione di un immobile adibito ad abitazione principale. Nella colonna 3, invece, va inserita la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, se il canone è stato sottoscritto da due persone, che detraggono la spesa dalla dichiarazione dei redditi, ciascuno dovrà inserire “50”, ossia la percentuale di detrazione a cui ha diritto. Se il beneficiario è uno solo, inserirà “100”.
Quanto ai casi, in cui la detrazione Irpef risulti superiore all’imposta lorda da versare, ciò da vita a un credito, che come detto sopra non viene perduto dal contribuente. Il lavoratore dipendente potrà farsi accreditare la differenza in sede di conguaglio Irpef, ossia generalmente con la busta paga di luglio. Qualora questa non vi fosse, potrà fare ricorso all’F24 o ancora potrà scalare la somma vantata a credito dall’imposta dovuta per l’anno successivo.
Altro discorso è quello che riguarda la detrazione Irpef in favore del proprietario dell’immobile locato. Egli pagherà l’imposta sul 95% del canone incassato nell’anno, mentre in passato tale percentuale era dell’85%. Tuttavia, il proprietario che si avvale della cedolare secca, ossia del pagamento forfetario del 21% sul canone pattuito o del 19% per quello concordato, il calcolo è diverso, in quanto non è prevista alcuna detrazione ai fini Irpef. Pertanto, poiché la legge consente al proprietario di scegliere ogni anno a quale regime fiscale aderire, è necessario farsi prima due conti per verificare di scegliere quello più conveniente. In linea generale, possiamo affermare che la cedolare secca conviene per chi ha redditi almeno superiori ai 23 mila euro, mentre per chi ha redditi bassi, ad esempio, di 10-15 mila euro all’anno, sarà preferibile il regime Irpef, pur tenendo presenti le addizionali comunali e regionali. Il taglio della detrazione avrà il pregio, però, di rilanciare il regime della cedolare secca, che contrariamente alle attese iniziali, non ha riscontrato numerose adesioni in Italia.