Nel linguaggio comune i termini deducibilità e detraibilità sono utilizzati spesso come se fossero sinonimi, mentre non solo non è così, ma sul piano fiscale e delle conseguenze concrete per il contribuente, le differenze sono notevoli. Vediamole.
Prima di andare nello specifico, facciamo una precisazione. L’espressione reddito imponibile è quella grandezza, sulla quale viene applicata un’aliquota, nel nostro caso l’IVA, l’imposta sul valore aggiunto. Il procedimento è teoricamente semplice, si prende tale reddito imponibile e vi si applica un’aliquota, ottenendo l’imposta da versare al Fisco. Nella pratica, le cose sono spesso così complesse, che il contribuente è costretto spesso a rivolgersi a un professionista per avere accortezza di quanto pagare.
A questo punto interviene la differenza tra deduzione e detrazione. La prima abbassa il reddito imponibile, mentre la seconda agisce sull’imposta lorda. Quando parliamo di IVA, però, il concetto di deducibilità lo dobbiamo mettere da parte, perché questo tipo di imposta ha sempre a che fare con le detrazioni.
Un libero professionista o un’azienda possono detrarre l’IVA inerenti agli acquisti di beni e servizi strettamente connessi all’attività esercitata. Nel caso di un ingegnere, per esempio, può essere detratta l’IVA di un tavolo da disegno, del materiale d’ufficio, della stampante, delle spese pubblicitarie, di rappresentanza.
Chiaramente non sono detraibili spese a titolo personale, come l’acquisto di un vestito, di un biglietto per il teatro o il pagamento di un conto al ristorante.
La materia sembra semplice, ma esiste una vasta categoria di beni e servizi, per i quali non è di immediata comprensione quando sia effettiva la loro detraibilità. Esistono, poi, casi di detraibilità parziale, come nell’esempio dell’IVA su una vettura, detraibile al 40%, quando essa non sia destinata all’uso esclusivo dell’attività d’impresa o dell’esercizio della professione. Quando, invece, la vettura viene acquistata per un utilizzo esclusivo a fini d’impresa, la sua IVA è detraibile al 100%.
In alcuni casi particolari, anche l’acquisto di immobili rientranti nelle categorie catastali A e B prevede la detrazione fino al 50% dell’IVA, a patto che sia il cedente che l’acquirente rispettino determinati requisiti.
Come abbiamo detto sopra, nel caso dell’IVA si hanno sempre casi di detrazione d’imposta, parziali o totali, ma non anche casi di deducibilità. In altre parole, il contribuente potrà abbattere il monte imposte da versare al Fisco, ma non il reddito sul quale applicare le aliquote.
Da un punto di vista sociale, le detrazioni sono neutrali, mentre gli oneri deducibili potrebbero risultare iniqui. Vediamo per quale motivo. Immaginiamo che Tizio e Caio siano contribuenti con reddito imponibile rispettivamente pari a 15.000 euro e a 100.000 euro. Poniamo che entrambi abbiano sostenuto esattamente la stessa spesa
deducibile e pari a 1.000 euro. Ne risulta, che il primo potrà abbattere il suo reddito imponibile a 14.000 euro, il secondo a 99.000 euro. Visto che ai fini Irpef il reddito di Tizio è sottoposto ad aliquota del 23%, mentre quello di Caio ad aliquota del 43%, il primo otterrà un risparmio d’imposta pari a 230 euro, il secondo di 430 euro. A parità di onere deducibile, quindi, ha risparmiato di più il contribuente più ricco. Per questo, la deducibilità potrebbe risultare spesso regressiva, ovvero premiare chi ha redditi più elevati.
Il concetto di detrazione è neutrale, fondamentalmente equo. Nel caso sopra esposto, se entrambi i contribuenti hanno effettuato spese detraibili al 19% per 1.000 euro, sia l’uno che l’anno otterranno lo stesso sgravio d’imposta di 190 euro, indipendentemente dal reddito percepito e dichiarato,
Tornando al caso specifico dell’IVA, abbiamo detto come l’IVA sui veicoli utilizzati a fini non esclusivi per l’attività sia detraibile al 40%. Questa previsione era prima assoluta, mentre ora ammette la prova contraria. Quindi, un contribuente potrebbe anche decidere di detrarre il 100% della suddetta IVA, a patto che dimostri che il relativo utilizzo sia totalmente finalizzato all’esercizio dell’attività.
Nell’elenco dei costi detraibili ai fini IVA, troviamo le spese per pasti e pernottamenti, che non costituiscono spese di rappresentanza, qualora siano documentate da fattura. La detrazione è qui del 100%. Le stesse spese non sono detraibili, quando sono sostenute a fini di rappresentanza, le manutenzioni eseguite sui beni di proprietà sono detraibili al 100%, gli omaggi per beni non rientranti nell’attività d’impresa sono detraibili solo se il loro valore unitario non superi i 50 euro, altrimenti non sono detraibili, gli omaggi, normativa per i professionisti, sono detraibili fino a un valore unitario di 25,82 euro, non detraibili per valori superiori, le spese per la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento, solo professionisti, sono del tutto detraibili, se sussiste il requisito dell’inerenza, le spese promiscue, utilizzo di una parte dell’abitazione come studio professionale, sono indetraibili al 100%, le spese di rappresentanza sono indetraibili al 100%, le spese per l’acquisto di apparecchi, canoni, noleggio e manutenzione di telefonia fissa sono detraibili ai fini IVA al 100%, nel caso si tratti di telefonia mobile, la detrazione dell’IVA è ammessa per i casi di inerenza e al 50% per i casi di promiscuità.
Le regole sono quindi piuttosto complesse.