Oggi spieghiamo come chiudere la Partita IVA.
La chiusura della Partita IVA è un’operazione che deve essere effettuata dal titolare, in quanto non è automatica, prevedendo la compilazione e la trasmissione di un modulo, che varia, a seconda che l’attività cessata sia obbligata all’iscrizione al Registro delle Imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative.
La chiusura della Partita IVA può avvenire con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, se l’attività è stata aperta prima dell’aprile 2010, prima dell’obbligo di iscrizione delle imprese al Registro delle Imprese e della conseguente procedura telematica con Comunicazione Unica alla Camera di Commercio per apertura, variazione e cessazione dell’attività.
Sono invece accettate le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per la cessazione delle seguenti attività, considerate diverse dalle imprese, professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, esercenti attività saltuarie o artistiche, imprese agricole con volume d’affari inferiore a 10.329,13 euro, attività coniugali, associazioni tra imprese, professionisti o agricoltori, enti non commerciali e società di mutuo soccorso.
La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, in qualsiasi periodo dell’anno, anche se per un fatto di comodità, molti titolari di Partita IVA preferiscono chiuderla alla fine dell’anno, per via del conguaglio delle tasse. Non sono previste spese specifiche per la chiusura in sé, tranne il pagamento di una marca da bollo da 14,62 euro per la cancellazione dal Registro delle Imprese per le attività obbligate all’iscrizione. Se la comunicazione, però, arriva in ritardo, rispetto ai 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività, la Camera di Commercio applica una sanzione di 37,00 euro, che provvede a inviare al domicilio del titolare.
Per la chiusura della Partita IVA di ditte individuali, autonomi, professionisti anche dello spettacolo e artisti, bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/11, sempre entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, compilando il suddetto modulo e inviandolo per via telematica, mediante in servizio Entratel, o personalmente, se si possiedono le credenziali, o rivolgendosi ai caf, patronati o a un commercialista.
Il modello AA9/11 può anche essere compilato e consegnato direttamente a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, o ancora può essere inviato ad essa con una raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una fotocopia di un documento di identità del dichiarante. Le dichiarazioni, in questi casi, si considerano presentate nel giorno della spedizione. Pertanto, farà fede il timbro postale.
Nel modulo deve essere indicato il codice esatto dell’attività cessata, che può essere rinvenuto dalla tabella dei codici di attività Ateco.
Se l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli, si accorge che il titolare di Partita IVA abbia omesso o comunicato con ritardo la cessazione dell’attività, rispetto ai 30 giorni sopra indicati, invia al suo domicilio una sanzione ridotta temporaneamente a un terzo, ossia pari a 172 euro. Se entro 30 giorni dalla comminazione della sanzione, il titolare di Partita IVA non abbia provveduto a spiegare le ragioni dell’eventuale ritardo o a chiarire l’eventuale errore dell’Agenzia, o se ancora non abbia fornito spiegazioni considerate convincenti, la sanzione viene elevata da un minimo di 516 euro fino a 2.065 euro.
Possono chiudere la Partita IVA tramite la comunicazione all’Agenzia delle Entrate le attività i soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia società di capitali, per azioni, Srl, Sas, associazioni, che non hanno l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese. Per loro è prevista la compilazione del modulo AA7/10, che dovrà essere successivamente inviato all’Agenzia delle Entrate, o presentandolo personalmente (o tramite delega) presso qualsiasi suo ufficio, o attraverso l’invio telematico, direttamente, se si possiedono le credenziali, oppure con l’aiuto di un caf, un patronato o un commercialista; o ancora, tramite l’invio per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in questo caso va indicato sul modulo il codice dell’attività da cancellare.
Una volta effettuata la comunicazione entro i 30 giorni e pagata la marca da bollo da 14,62 euro alla Camera di Commercio territorialmente competente, quest’ultima e l’Agenzia delle Entrate trasmettono i dati all’Inps e all’Inail, i quali a loro volta provvedono al conguaglio dei contributi ancora eventualmente da pagare alla data di cessazione dell’attività.
Infine, il titolare ha la possibilità di verificare se la chiusura della sua ex Partita IVA sia avvenuta correttamente o se risulta ancora attiva. Ciò è possibile, grazie al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate, che permette di conoscere anche altre informazioni registrate all’anagrafe tributaria. Il servizio di Controllo di Partite IVA comunitarie consente di verificare lo stato di una Partita IVA autorizzata alle operazioni intracomunitarie; è altresì possibile verificare la validità di un codice fiscale.
La chiusura della Partita IVA con la Comunicazione Unica è obbligatoria per tutte le attività obbligate all’iscrizione al Registro delle Imprese o al Registro delle informazioni economiche e amministrative, presso la Camera di Commercio. Tale obbligo è previsto per le attività aperte dall’aprile del 2010. Esistono due varianti della chiusura, in questi casi: la cessazione totale dell’attività con il mantenimento della ditta o società nel Registro delle Imprese, cancellazione dell’attività dal Registro delle Imprese. La cancellazione definitiva avviene entro 5 giorni dal rilascio della ricevuta della Comunicazione Unica.