In questa guida spieghiamo come funziona un SDD bancario
SDD è una sigla che significa SEPA Direct Debit, dove a sua volta SEPA significa Single Euro Payments Area. Si tratta di uno strumento di pagamento telematico per disporre incassi all’interno dell’area SEPA, ovvero degli stati dell’Unione Europea, oltre a Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Svizzera e Principato di Monaco. Sostituisce il vecchio RID. In esso, ogni creditore è identificato da un codice, detto Creditor Identifier, CID, che può essere richiesto alla propria banca, nel caso in cui non lo si possedesse già. Successivamente, dopo che il debitore avrà firmato e rilasciato l’apposito mandato e autorizzato così il creditore, potrà essere inviato l’addebito sul suo conto corrente, sia esso accesso presso la propria banca o una banca differente, attraverso il Comodo Banking.ù
L’SDD si distingue in SDD Core e SDD B2B. Il primo è utilizzabile nei confronti di tutti i debitori indistintamente, siano essi famiglie o imprese. Il rimborso può essere richiesto fino a 8 settimane dopo la scadenza dell’addebito, mentre nel caso di mandato non autorizzato o scaduto, potrà avvenire entro i successivi 13 mesi dalla scadenza. Il secondo, invece, è ammesso solo nei confronti di debitori diversi dai consumatori, ovvero microimprese e imprese e non offre mai diritto allo storno.
Quale che sia lo schema utilizzato, l’SDD può aversi nei casi di addebiti ricorrenti o one off, ossia singoli. Con l’addebito diretto, le aziende creditrici hanno l’obbligo di raccogliere, conservare e dematerializzare i dati dei mandati sottoscritti dai debitori, notificare al debitore gli estremi dell’operazione con un anticipo di almeno 14 giorni prima dell’addebito, salvo che sia stato pattuito diversamente tra le parti.
La normativa europea consente di continuare ad addebitare sui conti con il sistema RID, dietro le dovute autorizzazioni, le quali potranno essere trasformate in mandati SDD sul piano legale. Tuttavia, il creditore per potersi avvalere delle operazioni d’incasso tramite RID deve fornire alle banche le informazioni richieste nell’area SEPA. Il passaggio dal RID all’SDD è avvenuto nel 2014, senza che fosse necessario per i clienti recarsi in banca per comunicare gli addebiti o altri dati.
Il nuovo sistema non ha portato solamente evidenti benefici, ma anche qualche timore tra i consumatori, in quanto le aziende creditrici possono attivare gli addebiti con gli SDD autonomamente presso la propria banca, che a sua volta effettua gli addebiti a carico del conto corrente indicato. Il debitore è tutelato dal mandato, ovvero dall’autorizzazione espressa con cui ha consentito gli addebiti singoli o plurimi sul suo conto corrente, ma resta il fatto che l’azienda creditrice non deve esibirlo alla sua banca per ottenere gli addebiti in suo favore, in quanto è essa stessa custode di questi addebiti. Peraltro, il sistema informativo le consente di conoscere il nostro Iban, semplicemente inserendo i nostri estremi identificativi.
Tecnicamente, un’azienda potrebbe in maniera fraudolenta addebitarci una o più somme sul conto corrente, anche essendo mai stata autorizzata da apposito nostro mandato e magari in assenza persino di legame tra noi ed essa. Insomma, potremmo anche essere vittime di truffe vere e proprie. Per evitare simili disguidi, il consiglio è di controllare sempre i movimenti bancari e di segnalare immediatamente ogni operazione sospetta. Se notiamo, per esempio, che ci è stato effettuato un addebito non autorizzato, abbiamo titolo, entro i termini indicati, per richiedere il rimborso. Attenzione, però, perché la tutela vige nei confronti dei consumatori, non anche delle microimprese e delle imprese, per cui queste dovranno evitare che l’addebito venga effettuato prima che sia finalizzato. Ovvio, però, che se l’addebito è avvenuto senza autorizzazione o a seguito di una truffa vera e propria, si hanno gli strumenti per tutelarsi in sede legale. Si corre, però, il fastidio delle incombenze burocratiche e degli oneri annessi a tale procedimento, per cui realmente sarebbe importante sventare sul nascere ogni possibile addebito non dovuto nei confronti di chicchessia.
In concreto, vediamo quale sarebbe la reale differenza tra SDD e RID. Con il primo, nessuna distinzione viene più effettuata tra pagamenti nazionali ed esteri. Sono stati potenziati gli addebiti relativi alle domiciliazioni delle utenze domestiche, che negli ultimi anni sono diventate piuttosto frequenti e che hanno generalmente un andamento ciclico, ma che il cliente può anche chiedere avvengano in un’unica soluzione. Con il SDD è stato anche reso più facile l’accesso al conto corrente, indipendentemente da dove si trovi il titolare. Si tratta sostanzialmente di una forma di omogeneizzazione dei metodi di pagamento all’interno dell’area SEPA. Restando uguali i vantaggi derivanti dagli addebiti ex RID, il consumatore non ha la necessità a ogni scadenza di presentarsi in banca per effettuare il pagamento, perdendo tempo e rischiando di dimenticare l’incombenza con tutte le conseguenze negative del caso. In qualsiasi momento potrà revocare il mandato con cui autorizza tali addebiti, per cui nulla esclude un ripensamento del debitore in una fase successiva sulle condizioni di pagamento a beneficio dell’azienda creditrice.