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Fac Simile contratto consulenza supply chain management​ PDF e Word

In questa pagina è possibile scaricare il modello di contratto di consulenza in supply chain management in formato Word e PDF. Il documento serve a disciplinare il rapporto tra un’impresa e un consulente incaricato di analizzare, progettare e ottimizzare i processi di approvvigionamento, pianificazione, gestione delle scorte, magazzino, trasporto e distribuzione, definendo attività, durata, compenso, responsabilità, riservatezza e modalità di conclusione dell’incarico.

Indice

  • 1. Fac Simile contratto consulenza supply chain management Word
  • 2. Fac Simile contratto consulenza supply chain management PDF
  • 3. Esempio
  • 4. Come compilare il modulo

Fac Simile contratto consulenza supply chain management Word

Il fac simile in formato Word può essere modificato e adattato alle caratteristiche del progetto, alle attività richieste al consulente, alle scadenze concordate e alle condizioni economiche stabilite dalle parti. Prima della sottoscrizione è opportuno verificare che l’oggetto dell’incarico e gli allegati descrivano con sufficiente precisione le prestazioni effettivamente richieste.

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contratto consulenza supply chain management​

Fac Simile contratto consulenza supply chain management PDF

Il modello in PDF è utile per consultare o stampare una versione strutturata del contratto e per avere un riferimento completo delle clausole normalmente utilizzate nei rapporti di consulenza in materia di supply chain management. Il documento deve essere completato con i dati delle parti, le condizioni dell’incarico e gli eventuali allegati tecnici.

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contratto consulenza supply chain management​

Esempio

CONTRATTO DI CONSULENZA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Tra

_____________________________, con sede legale in _____________________________, codice fiscale _____________________________, partita IVA _____________________________, in persona di _____________________________, in qualità di _____________________________, munito dei necessari poteri di rappresentanza, di seguito denominata “Committente”,

e

_____________________________, con sede/residenza in _____________________________, codice fiscale _____________________________, partita IVA _____________________________, in persona di _____________________________, in qualità di _____________________________, di seguito denominato “Consulente”,

congiuntamente denominate le “Parti”.

Premesso che

a) il Committente svolge la seguente attività: _____________________________;

b) il Committente intende avvalersi di attività di analisi, progettazione e ottimizzazione dei processi di supply chain, con particolare riferimento a _____________________________;

c) il Consulente dichiara di possedere competenze ed esperienza in materia di supply chain management, logistica, approvvigionamenti, gestione delle scorte, pianificazione e organizzazione dei flussi distributivi;

d) le Parti intendono disciplinare il rapporto come prestazione d’opera intellettuale, senza vincolo di subordinazione, ai sensi degli articoli 2222 e 2230 e seguenti del codice civile;

e) le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

1.1 Il Committente affida al Consulente, che accetta, l’incarico di prestare servizi di consulenza in materia di supply chain management relativamente alle seguenti aree:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.2 L’incarico comprende, in particolare, le seguenti attività:

a) analisi dello stato attuale dei processi e dei flussi di supply chain;

b) raccolta, organizzazione e analisi dei dati messi a disposizione dal Committente;

c) analisi dei processi di approvvigionamento e dei rapporti con fornitori e vettori;

d) analisi della gestione delle scorte e delle politiche di riordino;

e) analisi dei processi di pianificazione della produzione e della distribuzione;

f) analisi dei flussi e delle attività di magazzino;

g) analisi dei trasporti e della rete distributiva;

h) individuazione e misurazione dei principali indicatori di performance, tra cui, ove pertinenti, lead time, fill rate, livelli di servizio e costi logistici unitari;

i) definizione di proposte organizzative e operative;

j) elaborazione di un modello di funzionamento futuro e delle relative proposte di miglioramento;

k) supporto alla valutazione o all’implementazione di sistemi informativi, tra cui WMS, TMS o ERP, ove previsto;

l) supporto al project management, alla formazione e all’affiancamento del personale del Committente, ove previsto;

m) predisposizione dei seguenti report, analisi o altri elaborati:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.3 Le attività non comprese nell’incarico sono le seguenti:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.4 L’attività del Consulente costituisce obbligazione di mezzi. Salvo quanto eventualmente indicato per iscritto nel presente contratto o negli allegati, il Consulente non garantisce il conseguimento di specifici risultati economici, riduzioni di costo, incrementi dei livelli di servizio o altri risultati dipendenti dalle decisioni e dalle modalità di attuazione del Committente o di terzi.

1.5 Qualora le Parti intendano prevedere specifici risultati, essi sono individuati come segue:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Art. 2 – Modalità di esecuzione dell’incarico

2.1 Il Consulente eseguirà l’incarico con autonomia organizzativa e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, utilizzando prevalentemente la propria attività e le proprie competenze professionali.

2.2 Le attività saranno svolte:

a) presso la sede o i siti logistici del Committente, ove necessario;

b) da remoto;

c) presso altri luoghi concordati tra le Parti.

Le modalità operative saranno le seguenti:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.3 Le Parti prevedono i seguenti incontri, riunioni o momenti di verifica:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.4 Il Consulente non potrà assumere autonomamente decisioni gestionali vincolanti per il Committente, né impegnare il Committente nei confronti di fornitori, clienti, vettori o altri terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta.

2.5 Il Consulente informerà il Committente delle criticità rilevate, dei rischi connessi alle soluzioni proposte e dei limiti derivanti dai dati e dalle informazioni disponibili.

2.6 Durante l’accesso ai locali, ai sistemi informativi e alle strutture del Committente, il Consulente si atterrà alle procedure e alle policy interne comunicate dal Committente, nonché alle istruzioni ricevute in materia di sicurezza e accesso.

Art. 3 – Durata e decorrenza

3.1 Il presente contratto decorre dal _____________________________.

3.2 Il contratto avrà durata fino al _____________________________.

Oppure

Il contratto avrà durata indeterminata a decorrere dal _____________________________.

3.3 Le attività saranno articolate nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Descrizione: _____________________________

Periodo previsto: _____________________________

Risultati o elaborati: _____________________________

Fase 2 – Descrizione: _____________________________

Periodo previsto: _____________________________

Risultati o elaborati: _____________________________

Fase 3 – Descrizione: _____________________________

Periodo previsto: _____________________________

Risultati o elaborati: _____________________________

3.4 Eventuali modifiche alla durata, alle fasi o alle scadenze dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

3.5 Il contratto:

□ non prevede rinnovo;

□ potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti;

□ si rinnoverà secondo le seguenti modalità:

__________________________________________________________________

Art. 4 – Obblighi del Consulente

4.1 Il Consulente si impegna a:

a) svolgere l’incarico con la diligenza professionale adeguata alla natura dell’attività affidata;

b) svolgere le attività indicate nel presente contratto e negli eventuali allegati;

c) utilizzare le informazioni e i dati ricevuti esclusivamente per l’esecuzione dell’incarico;

d) comunicare al Committente le criticità che possano incidere sullo svolgimento dell’attività;

e) segnalare al Committente eventuali dati mancanti, incompleti o non sufficientemente attendibili;

f) rispettare le procedure interne applicabili durante l’accesso ai locali e ai sistemi del Committente;

g) consegnare gli elaborati e i report previsti secondo le modalità concordate;

h) mantenere la propria autonomia organizzativa e professionale.

Art. 5 – Obblighi del Committente

5.1 Il Committente si impegna a:

a) fornire tempestivamente dati, informazioni, documenti e accessi necessari allo svolgimento dell’incarico;

b) garantire, nei limiti delle proprie disponibilità e delle procedure di sicurezza applicabili, l’accesso ai locali, ai magazzini, ai sistemi e alle informazioni necessari;

c) indicare i referenti interni coinvolti nel progetto;

d) partecipare alle riunioni e alle attività di verifica concordate;

e) fornire al Consulente indicazioni utili per la corretta esecuzione dell’incarico;

f) comunicare al Consulente eventuali modifiche organizzative o operative rilevanti;

g) corrispondere il compenso nei termini previsti dal presente contratto.

5.2 Il Consulente non sarà responsabile di ritardi o difficoltà derivanti dalla mancata, incompleta o tardiva consegna di dati, documenti, informazioni o accessi da parte del Committente.

Art. 6 – Compenso

6.1 Per le attività oggetto del presente contratto, il Committente corrisponderà al Consulente il seguente compenso:

□ compenso forfettario complessivo pari a euro _____________________________;

□ compenso orario pari a euro _____________________________;

□ compenso giornaliero pari a euro _____________________________;

□ compenso mensile pari a euro _____________________________;

□ compenso misto composto da:

__________________________________________________________________

6.2 Il compenso variabile eventualmente previsto sarà calcolato secondo i seguenti criteri:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.3 Gli importi indicati sono:

□ al netto dell’IVA e degli eventuali contributi previdenziali;

□ comprensivi di _____________________________;

□ soggetti a ritenuta d’acconto, ove applicabile;

□ non soggetti a ritenuta d’acconto in ragione dell’inquadramento del Consulente.

6.4 Le spese sostenute dal Consulente saranno:

□ comprese nel compenso;

□ rimborsate dal Committente previa presentazione della relativa documentazione;

□ rimborsate secondo i seguenti criteri:

__________________________________________________________________

6.5 La fatturazione avverrà:

□ mensilmente;

□ al completamento delle seguenti fasi:

__________________________________________________________________

□ secondo le seguenti modalità:

__________________________________________________________________

6.6 Il pagamento dovrà essere effettuato entro _____________________________ giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul seguente conto:

Intestatario: _____________________________

IBAN: _____________________________

Banca: _____________________________

6.7 In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi moratori eventualmente previsti dalla disciplina applicabile.

Art. 7 – Responsabilità

7.1 Il Consulente risponde dell’esecuzione dell’incarico secondo la diligenza professionale richiesta dalla natura delle attività affidate.

7.2 Il Consulente non risponde:

a) delle decisioni assunte dal Committente sulla base delle analisi o delle raccomandazioni ricevute;

b) dell’attuazione delle soluzioni da parte del Committente o di terzi;

c) di risultati non conseguiti a causa di dati inesatti, incompleti o non aggiornati forniti dal Committente;

d) di inefficienze derivanti da sistemi, processi, fornitori, vettori o altri soggetti estranei al controllo del Consulente;

e) di danni indiretti o conseguenze economiche non direttamente riconducibili a un inadempimento del Consulente, nei limiti consentiti dalla legge.

7.3 Eventuali limitazioni di responsabilità ulteriori sono concordate come segue:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7.4 Restano fermi i limiti derivanti dalle norme inderogabili applicabili.

Art. 8 – Riservatezza

8.1 Il Consulente si impegna a mantenere riservate le informazioni del Committente apprese o ricevute in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

8.2 Sono considerate riservate, a titolo esemplificativo:

a) informazioni relative a processi logistici e organizzativi;

b) dati economici e costi di approvvigionamento, produzione, magazzino e trasporto;

c) informazioni relative a fornitori, clienti e vettori;

d) dati relativi a scorte, ordini, previsioni e flussi distributivi;

e) informazioni relative a sistemi informativi e procedure interne;

f) report, analisi, proposte e documentazione del Committente.

8.3 Il Consulente non potrà utilizzare, comunicare o divulgare le informazioni riservate per finalità diverse dall’esecuzione del presente contratto, salvo autorizzazione scritta del Committente.

8.4 L’obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:

a) erano già legittimamente conosciute dal Consulente;

b) sono divenute pubbliche senza violazione del presente contratto;

c) devono essere comunicate in adempimento di un obbligo di legge o di un ordine dell’autorità.

8.5 Gli obblighi di riservatezza resteranno efficaci per il periodo di _____________________________ successivo alla cessazione del contratto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

9.1 Le Parti si impegnano a trattare gli eventuali dati personali acquisiti nell’ambito del rapporto esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e secondo le istruzioni ricevute.

9.2 Qualora il Consulente debba trattare dati personali per conto del Committente, le Parti disciplineranno previamente i rispettivi ruoli, le istruzioni operative e le modalità di trattamento mediante apposito atto o documento separato, ove necessario.

9.3 Il Consulente non potrà utilizzare i dati personali per finalità estranee all’incarico, né comunicarli a soggetti non autorizzati.

Art. 10 – Proprietà degli elaborati e know-how

10.1 Al completamento e al pagamento delle relative attività, i report, le analisi, i modelli, i layout logistici, la documentazione progettuale e gli altri elaborati specificamente realizzati per il Committente saranno destinati all’uso interno del Committente.

10.2 Il Consulente manterrà la titolarità del proprio know-how generale, delle metodologie, degli strumenti, dei modelli e delle competenze preesistenti o sviluppati in modo generale e non specificamente riferiti al Committente.

10.3 Il Committente potrà utilizzare gli elaborati ricevuti per le proprie finalità aziendali interne, con i seguenti limiti:

__________________________________________________________________

10.4 Eventuali software, strumenti o materiali preesistenti del Consulente saranno utilizzati secondo le seguenti condizioni:

__________________________________________________________________

Art. 11 – Conflitti di interesse e non concorrenza

11.1 Il Consulente dichiara:

□ di non trovarsi, alla data di sottoscrizione, in situazioni di conflitto di interesse note rispetto all’incarico;

□ di trovarsi nelle seguenti situazioni, comunicate al Committente:

__________________________________________________________________

11.2 Il Consulente informerà il Committente dell’eventuale insorgenza di situazioni di conflitto di interesse relative all’incarico.

11.3 Le Parti concordano il seguente eventuale limite alla prestazione di analoghi servizi a concorrenti diretti del Committente:

Durata: _____________________________

Area geografica: _____________________________

Soggetti o attività interessati: _____________________________

Art. 12 – Collaboratori e sub-consulenti

12.1 Il Consulente:

□ eseguirà personalmente tutte le attività oggetto dell’incarico;

□ potrà avvalersi di collaboratori o sub-consulenti;

□ potrà avvalersi di collaboratori o sub-consulenti previa autorizzazione scritta del Committente.

12.2 I collaboratori o sub-consulenti eventualmente coinvolti dovranno essere informati degli obblighi di riservatezza e delle istruzioni applicabili all’incarico.

12.3 Il Consulente resterà responsabile nei confronti del Committente delle attività svolte dai propri collaboratori o sub-consulenti, nei limiti applicabili.

Art. 13 – Recesso

13.1 Il Committente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione al Consulente, corrispondendo quanto dovuto per l’opera già svolta, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo quanto previsto dal presente contratto.

13.2 Il recesso del Committente sarà comunicato con un preavviso di:

__________________________________________________________________

13.3 Il Consulente può recedere per giusta causa, mediante comunicazione scritta al Committente.

13.4 In caso di recesso del Consulente per giusta causa, il Consulente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso relativo all’attività svolta, proporzionato al risultato utile conseguito dal Committente.

13.5 La comunicazione di recesso dovrà essere inviata mediante:

□ PEC;

□ raccomandata;

□ posta elettronica;

□ altro: _____________________________.

13.6 Alla cessazione del rapporto, ciascuna Parte dovrà restituire o mettere a disposizione dell’altra i documenti e i materiali ricevuti, secondo le istruzioni concordate.

Art. 14 – Inadempimento e risoluzione

14.1 In caso di grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi derivanti dal presente contratto, l’altra Parte potrà richiedere l’adempimento e, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del contratto secondo la disciplina applicabile.

14.2 Costituiscono, in particolare, possibili gravi inadempimenti:

a) il mancato pagamento del compenso dovuto;

b) la violazione degli obblighi di riservatezza;

c) l’utilizzo non autorizzato di dati o informazioni;

d) la mancata collaborazione che renda impossibile l’esecuzione dell’incarico;

e) l’esecuzione dell’incarico in violazione degli obblighi concordati.

Art. 15 – Legge applicabile e foro competente

15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

15.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o cessazione del presente contratto sarà competente il foro di:

_____________________________.

Art. 16 – Disposizioni finali

16.1 Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione all’incarico oggetto dello stesso.

16.2 Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

16.3 In caso di contrasto tra il presente contratto e un allegato, prevarranno:

__________________________________________________________________

16.4 Gli eventuali allegati indicati di seguito costituiscono parte integrante del presente contratto:

Allegato 1 – Descrizione tecnica delle attività:

□ allegato;

□ non previsto.

Allegato 2 – Piano di progetto e milestone:

□ allegato;

□ non previsto.

Allegato 3 – KPI e criteri di misurazione:

□ allegato;

□ non previsto.

Allegato 4 – Tariffario e criteri di rimborso spese:

□ allegato;

□ non previsto.

Allegato 5 – SLA o livelli di servizio:

□ allegato;

□ non previsto.

Altri allegati:

__________________________________________________________________

16.5 Il presente contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Luogo e data

_____________________________, _____________________________

Il Committente

Denominazione: _____________________________

Nome e qualifica del firmatario: _____________________________

Firma: _____________________________


Il Consulente

Denominazione o nome: _____________________________

Nome e qualifica del firmatario: _____________________________

Firma: _____________________________

Come compilare il modulo

Il contratto di consulenza in supply chain management è un accordo con cui un’impresa incarica un soggetto esterno, persona fisica o società, di svolgere attività professionali relative alla gestione e all’ottimizzazione della catena di fornitura. Il rapporto riguarda normalmente l’analisi dei processi di acquisto, la pianificazione della domanda e della produzione, la gestione delle scorte, l’organizzazione dei magazzini, la progettazione dei flussi logistici, la gestione dei trasporti, la revisione della rete distributiva e l’individuazione di interventi di miglioramento. In base alle caratteristiche concrete dell’incarico, il rapporto può essere ricondotto alla prestazione d’opera intellettuale prevista dagli articoli 2222 e 2230 e seguenti del codice civile, quando il consulente opera in autonomia e senza vincolo di subordinazione.

La compilazione deve iniziare dall’identificazione completa delle parti. Per il Committente occorre indicare denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA e generalità della persona che firma, specificando la carica ricoperta e i poteri di rappresentanza. Per il Consulente devono essere riportati nome o denominazione, sede o residenza, codice fiscale, partita IVA e dati del firmatario. Se il consulente è una società, è necessario indicare il legale rappresentante o il procuratore autorizzato. La verifica dei poteri di firma è importante perché il contratto deve essere sottoscritto da soggetti legittimati a impegnare le rispettive organizzazioni.

Le premesse servono a descrivere il contesto nel quale nasce l’incarico. In questa parte è possibile indicare l’attività svolta dal Committente, le ragioni per cui intende affidarsi a un consulente esterno e le competenze dichiarate dal professionista o dalla società incaricata. Le premesse non sostituiscono la descrizione tecnica dell’oggetto, ma aiutano a interpretare il contratto e a chiarire la finalità complessiva del progetto. È quindi utile collegarle a esigenze concrete, come la riduzione dei costi logistici, la revisione delle politiche di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle scorte, il miglioramento dei tempi di consegna o l’introduzione di un nuovo sistema informativo.

L’articolo dedicato all’oggetto dell’incarico deve essere compilato con particolare attenzione. Le righe disponibili devono contenere una descrizione precisa delle aree interessate dalla consulenza, evitando formule generiche come “supporto alla logistica” se non accompagnate da ulteriori dettagli. È preferibile specificare se il progetto riguarda, per esempio, uno o più stabilimenti, determinati magazzini, una particolare categoria di prodotti, la rete dei fornitori, i trasporti nazionali o internazionali, la pianificazione della produzione oppure l’implementazione di un WMS, di un TMS o di un ERP.

L’elenco delle attività previsto nel modello può essere mantenuto, modificato o ridotto in base all’incarico effettivo. Le attività non comprese devono essere indicate espressamente, soprattutto quando il progetto può comprendere una fase di consulenza e una fase successiva di implementazione. Se il Consulente deve limitarsi ad analizzare i processi e a formulare raccomandazioni, occorre precisare che non è incluso il compimento diretto di attività gestionali, l’acquisto di beni o servizi, la negoziazione con fornitori, la supervisione operativa del personale o la realizzazione di software, salvo diverso accordo scritto.

È necessario chiarire se l’attività costituisce un’obbligazione di mezzi o se sono stati concordati risultati specifici. Nella consulenza professionale è normalmente richiesto al Consulente di operare con diligenza, competenza e metodo adeguati, senza garantire automaticamente un determinato risparmio o un certo aumento della redditività. Se le parti intendono collegare il compenso o l’adempimento a risultati misurabili, devono descrivere con precisione il risultato atteso, il periodo di riferimento, i dati utilizzabili, il metodo di calcolo e gli elementi che possono influenzarlo. Un obiettivo come “ridurre i costi logistici” è troppo indeterminato se non viene accompagnato da una percentuale, da una base di confronto e da un termine.

Le modalità di esecuzione devono riflettere l’autonomia del Consulente. Il contratto può prevedere accessi presso la sede dell’impresa, sopralluoghi nei magazzini, riunioni da remoto, analisi dei dati presso gli uffici del consulente e incontri con i referenti interni. La presenza presso i locali del Committente non comporta di per sé subordinazione, ma è importante evitare che il rapporto sia organizzato come un ordinario rapporto di lavoro dipendente, con inserimento stabile nell’organizzazione, obblighi gerarchici e orari imposti senza autonomia. Nel contratto vanno inoltre indicate le riunioni, le verifiche e le modalità con cui il Committente approva o commenta gli elaborati.

La clausola che vieta al Consulente di assumere decisioni gestionali vincolanti tutela entrambe le parti. Il Consulente può analizzare i processi e proporre soluzioni, ma non dovrebbe impegnare il Committente verso fornitori, vettori, clienti o altri soggetti senza una specifica autorizzazione. Se invece l’incarico comprende una delega operativa, essa deve essere regolata separatamente e descritta con chiarezza, indicando i limiti economici, i poteri attribuiti, le procedure di approvazione e le responsabilità connesse.

La durata deve essere coerente con la natura dell’incarico. Per un progetto di revisione della rete distributiva è generalmente opportuno indicare una data di inizio, una data di conclusione e un calendario articolato in fasi. Per una consulenza continuativa è possibile prevedere una durata indeterminata, disciplinando il preavviso e le modalità di cessazione. Le fasi devono essere collegate a risultati o documenti verificabili, come il rapporto sullo stato attuale, l’analisi dei KPI, il modello futuro, il piano di implementazione, la formazione del personale o il report finale. Se le scadenze dipendono dalla disponibilità di dati o dall’azione del Committente, questa dipendenza dovrebbe essere evidenziata.

La sezione sul rinnovo deve essere compilata scegliendo una delle opzioni disponibili. Se il contratto termina automaticamente, è sufficiente selezionare la voce relativa al mancato rinnovo. Se le parti vogliono proseguire il rapporto, è preferibile subordinare il rinnovo a un accordo scritto che confermi attività, compensi e durata. Un rinnovo automatico deve indicare il periodo di proroga, il termine entro cui comunicare la disdetta e le eventuali variazioni economiche.

Gli obblighi del Consulente devono essere adattati alle prestazioni concordate. Oltre alla diligenza professionale, è importante prevedere l’obbligo di utilizzare i dati ricevuti solo per l’incarico, segnalare informazioni mancanti o inattendibili, comunicare tempestivamente le criticità e consegnare i report nei formati e nei termini concordati. Se il Committente richiede l’utilizzo di specifici strumenti, metodologie o standard di reporting, tali indicazioni possono essere inserite nell’articolo 4 oppure in un allegato tecnico.

Gli obblighi del Committente sono altrettanto rilevanti. Una consulenza in supply chain dipende spesso dalla disponibilità di dati relativi a ordini, scorte, tempi di consegna, costi, fornitori, trasporti e capacità produttiva. Il Committente deve indicare quali informazioni verranno fornite, in quale formato e con quali tempistiche. Deve inoltre individuare i referenti interni, autorizzare gli accessi ai siti e ai sistemi, partecipare alle riunioni e comunicare i cambiamenti organizzativi che possono modificare le analisi. Se il ritardo del progetto dipende dalla mancata collaborazione o dalla consegna tardiva dei dati, il contratto può escludere la responsabilità del Consulente per le conseguenze non imputabili alla sua attività.

La clausola sul compenso deve indicare non soltanto l’importo, ma anche il criterio con cui esso viene determinato. Il modello consente di scegliere un compenso forfettario, orario, giornaliero, mensile o misto. In caso di tariffa oraria o giornaliera, è utile indicare la stima delle ore o delle giornate, l’eventuale tetto massimo e la procedura per autorizzare attività ulteriori. In caso di compenso forfettario, il prezzo dovrebbe essere collegato alle attività e ai deliverable compresi nel progetto. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di una richiesta o di un ordine scritto.

Se è previsto un compenso variabile, la formula deve essere verificabile. Occorre definire il KPI utilizzato, il valore iniziale, il valore obiettivo, il periodo di misurazione, la fonte dei dati e il momento in cui il compenso diventa esigibile. Nel settore della supply chain, indicatori come lead time, livello di servizio, fill rate, rotazione delle scorte, puntualità delle consegne e costo logistico unitario possono essere utilizzati solo se le parti stabiliscono come rilevarli e quali fattori esterni devono essere esclusi dal calcolo.

La parte fiscale deve essere completata in base alla posizione del Consulente. Il contratto deve indicare se gli importi sono al netto o al lordo dell’IVA e degli eventuali contributi previdenziali, oltre a precisare l’applicazione della ritenuta d’acconto quando prevista dal regime fiscale del prestatore. Poiché il trattamento fiscale può dipendere dalla natura del soggetto e dal regime adottato, le caselle devono essere verificate con il consulente fiscale o con l’ufficio amministrativo. Anche il rimborso delle spese deve essere regolato: è possibile includerle nel compenso, rimborsarle previa documentazione oppure stabilire limiti per trasferte, vitto, alloggio, trasporti e altre spese autorizzate.

Le modalità di fatturazione devono essere collegate alla durata e alla struttura del progetto. Per una consulenza continuativa è frequente la fatturazione mensile, mentre per un incarico articolato può essere previsto un pagamento al raggiungimento delle singole fasi. Il termine di pagamento deve essere indicato in giorni e il conto corrente deve essere verificato prima della sottoscrizione. In caso di ritardo si applicano gli interessi previsti dalla disciplina applicabile, salva la possibilità di inserire una regolazione più dettagliata compatibile con la legge.

La sezione sulla responsabilità deve distinguere ciò che rientra nella sfera di controllo del Consulente da ciò che dipende dal Committente o da terzi. Il Consulente può essere chiamato a rispondere della qualità e della diligenza dell’analisi, ma normalmente non può garantire le conseguenze economiche di decisioni adottate dall’impresa, di dati errati o di interventi realizzati da fornitori, vettori, software house o personale interno. Eventuali limitazioni di responsabilità devono essere formulate con cautela e non possono escludere la responsabilità per condotte che la legge considera inderogabili, come il dolo o la colpa grave nei casi previsti.

Le clausole di riservatezza sono particolarmente importanti perché l’incarico può dare accesso a prezzi di acquisto, condizioni negoziali, liste di fornitori, dati dei clienti, livelli di scorta, previsioni di domanda, procedure interne e informazioni sui sistemi informativi. Il Consulente deve utilizzare tali informazioni solo per il progetto e deve adottare misure ragionevoli per impedirne la divulgazione. La durata dell’obbligo dopo la cessazione del rapporto deve essere indicata nel campo predisposto. Per informazioni che costituiscono segreti commerciali, può essere opportuno mantenere la riservatezza finché tali informazioni non divengano legittimamente pubbliche.

La clausola sul trattamento dei dati personali deve essere valutata in concreto. Se il Consulente accede a dati riferibili a dipendenti, clienti, autisti, contatti dei fornitori o altri interessati, le parti devono stabilire i rispettivi ruoli ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. Quando il Consulente tratta dati per conto del Committente, può essere necessario un atto separato con istruzioni, categorie di dati, finalità, durata, misure di sicurezza e regole per l’eventuale coinvolgimento di sub-consulenti. Il contratto principale può richiamare tale documento senza sostituirlo.

La proprietà degli elaborati deve essere distinta dal know-how generale del Consulente. Report, analisi, modelli e layout preparati specificamente per il Committente possono essere destinati all’uso interno dell’impresa dopo il pagamento del compenso. Il Consulente può invece conservare la titolarità di metodologie, strumenti, modelli e conoscenze generali già posseduti o sviluppati in modo non specifico. Se vengono utilizzati software, template, database o strumenti proprietari, è necessario indicare se il Committente riceve una licenza, per quali finalità e con quali limiti.

La parte relativa ai conflitti di interesse consente di verificare se il Consulente svolga incarichi per imprese concorrenti o abbia rapporti che possano compromettere la sua indipendenza. Un eventuale divieto di prestare servizi a concorrenti deve essere delimitato nel tempo, nello spazio e con riferimento ai soggetti o alle attività interessate. Una limitazione generica o eccessivamente ampia può creare problemi di interpretazione e incidere ingiustificatamente sulla libertà professionale del Consulente.

Se il progetto richiede competenze diverse, il Consulente può avvalersi di collaboratori o sub-consulenti. Il modello permette di stabilire se tale facoltà sia libera o subordinata all’autorizzazione scritta del Committente. In ogni caso è opportuno assicurarsi che i soggetti coinvolti rispettino gli obblighi di riservatezza, le regole di sicurezza e le istruzioni sul trattamento dei dati. Il Consulente dovrebbe rimanere il referente principale del progetto e rispondere dell’attività dei collaboratori nei limiti stabiliti dal contratto e dalla legge.

Il recesso deve essere letto insieme alla disciplina della prestazione d’opera intellettuale. Il Committente può interrompere l’incarico, ma deve corrispondere quanto maturato per l’attività svolta e rimborsare le spese dovute secondo il contratto. Il Consulente può recedere per giusta causa, evitando di interrompere l’attività in modo pregiudizievole per il Committente e fornendo, quando possibile, un passaggio di consegne ordinato. Le parti possono prevedere un preavviso, purché la clausola sia compatibile con la natura dell’incarico e con la disciplina applicabile.

La risoluzione per inadempimento riguarda violazioni gravi, come il mancato pagamento, la divulgazione di informazioni riservate, l’uso non autorizzato dei dati, la mancata collaborazione che renda impossibile il progetto o l’esecuzione dell’incarico in modo difforme da quanto concordato. Se le parti vogliono attribuire particolare rilevanza a determinati obblighi, possono descriverli con maggiore precisione e stabilire una procedura di contestazione e di assegnazione di un termine per rimediare, quando la situazione lo consenta.

La scelta della legge applicabile e del foro competente completa la disciplina del rapporto. Nel modello è prevista la legge italiana e deve essere inserito il tribunale competente. Prima di compilare questa parte è opportuno verificare se una delle parti è qualificabile come consumatore o se si applicano regole speciali sulla competenza territoriale. Gli allegati devono essere elencati e materialmente uniti al contratto, soprattutto quando contengono il piano di progetto, le milestone, i KPI, il tariffario, i criteri di rimborso o gli eventuali livelli di servizio.

Prima della firma è necessario controllare che non siano rimasti campi vuoti, che le caselle non pertinenti siano barrate o deselezionate e che le date siano coerenti con le scadenze indicate negli allegati. Ogni pagina e ogni allegato possono essere siglati dalle parti per maggiore certezza documentale. Il contratto deve essere firmato dal Committente e dal Consulente, conservato in una versione integra e accompagnato dalla documentazione tecnica richiamata. Il fac simile costituisce una base di lavoro e deve essere adattato alle circostanze concrete dell’incarico, verificando con un professionista le clausole che riguardano responsabilità, fiscalità, privacy, proprietà intellettuale, esclusiva e gestione dei dati.

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